Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39351 del 17/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 39351 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINA SERGIO N. IL 01/04/1966
avverso l’ordinanza n. 137/2015 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
22/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott. Viko b Vtt 1Z-4Y-1 D
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Data Udienza: 17/09/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 22.4.2015 il Tribunale di Ancona, a seguito di istanza
di riesame proposta nell’interesse dell’indagato SPINA Sergio avverso la
ordinanza emessa il 10.4.2015 dal G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno
con la quale è stata applicata al predetto la misura cautelare della
custodia in carcere, in riforma di detta ordinanza ha applicato quella

predetto in ordine al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. in quanto
egli erogava utilità a CAMPOSEO Alberto, quale ispettore della Guardia di
finanza in servizio presso la Compagnia di san Benedetto del Tront9 per
il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio a tutela degli interessi
dello stesso SPINA.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dello
SPINA deducendo:
2.1.

Intervenuta prescrizione del reato, stante la sua origine rispetto ad una
ipotesi di abuso di ufficio commessa dal CAMPOSEO nel 2005 e,
comunque, anche rispetto alla ipotesi corruttiva consumatasi al più nel
2007 in relazione alla cessione del terreno, rimanendo evanescenti le
altre vicende.
Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai

2.2.

pericula

libertatis con riferimento a quello di inquinamento probatorio privo di
concretezza ed attualità in relazione al ricorrente.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla scelta della

2.3.

misura, tenuto conto della incensuratezza del ricorrente e della
pronosticabile concessione della sospensione condizionale della pena
che, comunque, non potrebbe superare i tre anni.
3.

Con ordinanza del 21.5.2015 la misura cautelare degli arresti domiciliari
è stata revocata con immediata rimessione in libertà del ricorrente.

4. Il ricorso è inammissibile.
5. Osserva la Corte che costituisce orientamento consolidato, in materia di
impugnazione, che l’interesse ad impugnare deve sussistere al momento
della proposizione dell’impugnazione e persistere anche al momento
della decisione, dovendosi compiere l’apprezzamento dell’interesse
medesimo con riferimento all’idoneità che l’esito finale del giudizio di
impugnazione ha di eliminare la situazione denunciata come illegittima o
pregiudizievole della parte (Sez. 6, n. 3968 del 18/10/1994, Gentilini,
Rv. 199380).

1

degli arresti domiciliari confermando la gravità indiziarla a carico del

6. La questione della ingiusta detenzione è stata solo verbalmente e del
tutto genericamente prospettata dalla difesa in udienza e, pertanto, non

L

può costituire oggetto di considerazione.
7. La cessazione della misura cautelare applicata al ricorrente determina,
quindi, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ai sensi dell’art.
591 lett. a) cod. proc. pen. e la sua conseguente inammissibilità, alla
quale non consegue la condanna del ricorrente ne’ alle spese del

cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro,
Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, 17.9.2015.

procedimento, ne’ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della

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