Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3934 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3934 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– XIUYUN JIN n. 31/03/1969 a Zhejiang (Cina)

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di ROMA in data 25/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio dell’impugnata ordinanza;
udite le conclusioni dell’Avv. M. Oliva del Foro di Roma, che ha chiesto accogliersi
il ricorso;

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/05/2013, depositata in data 3/06/2013, il tribunale del
riesame di ROMA rigettava la richiesta di riesame presentata dalla ricorrente
contro il provvedimento 26/04/2013 emesso dal GIP del tribunale di ROMA, con

avente ad oggetto merce per complessivi 725.199 pezzi, emettendo autonomo
sequestro preventivo limitatamente a 661.595 pezzi comprensivi anche degli
articoli identificati dai codici 608, Z1083, 535, contenenti metalli pesanti per
quantità superiori a quelle consentite dal regolamento CE.

2. La misura cautelare reale è stata disposta in quanto la ricorrente è indagata
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sia del reato di
contrabbando doganale (artt. 292/295, d.P.R. n. 43/1973) per aver sottratto
merci, indicate numericamente nel quantitativo sequestrato d’iniziativa dalla PG,
al pagamento dei diritti di confine dovuti; sia, ancora, per aver immesso sul
mercato n. 1577 prodotti (tra quelli di cui alla precedente imputazione),
pericolosi perché contenenti metalli pesanti, contraddistinti dai codici sopra
indicati, in misura superiore a quanto previsto dal Regolamento CE 1907/2006.

3.

Ha proposto tempestivo ricorso la XIUYUN a mezzo del difensore –

procuratore speciale cassazionista, impugnando l’ordinanza predetta, deducendo
tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, con un primo motivo, violazione dell’art. 606, lett. B), c.p.p. per
errata interpretazione degli artt. 292 e 295 del d.P.R. n. 43/73 anche in
relazione all’art. 46 del d.l. n. 331/93 ed all’art. 25 del d.P.R. n. 633/73; in
sintesi, si duole la ricorrente per non aver il tribunale tenuto in alcun conto la
normativa in tema di importazioni intracomunitarie ed in tema di registrazione
delle fatture né la documentazione prodotta dalla difesa, assumendo che, in sede
cautelare, non sarebbe possibile “verificare se le fatture ed i bonifici prodotti si
riferiscano effettivamente per quantità e qualità alla merce in sequestro”, così
lasciando intendere che la documentazione contabile (documenti di trasporto e
fatture) e quella bancaria (bonifici per il pagamento delle somme di cui alle
fatture) assumerebbe un rilievo minore rispetto al sospetto che la merce sia di
contrabbando solo perché sugli scatoli che la contenevano vi era scritto “made in
2

cui era stato convalidato il sequestro preventivo d’urgenza eseguito dalla PG

China”; infine, in ordine al primo motivo, la ricorrente ha rilevato che non
sarebbe nemmeno conducente l’affermazione, contenuta nell’ordinanza
impugnata, secondo cui dal raffronto tra le scritture contabili era stata desunta
l’insussistenza di registrazione di acquisti per la merce rinvenuta nel magazzino,
ciò in quanto, si rileva, la registrazione degli acquisti poteva non esservi stata
senza che, perciò, sussistesse alcuna ipotesi di reato, atteso che gli acquisti

3.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. E), c.p.p.,
per manifesta illogicità ed apparenza della motivazione; si duole la ricorrente del
fatto che il tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistere il fumus del reato di
contrabbando doganale basandosi unicamente sulle deduzioni della PG e sul fatto
che negli scatoli in cui era contenuta la merce vi fosse la scritta “made in China”;
tale motivazione risulterebbe censurabile in quanto per poter ipotizzare
l’importazione clandestina di simili quantitativi di abbigliamento, si sarebbe
dovuto verificare e reperire quantomeno alcuni DDT della merce o almeno altri
indizi in relazione al fatto che la merce stessa provenisse direttamente dalla Cina
e non fosse già stata fabbricata in Cina ed importata da altri grossisti comunitari;
illogica ed errata, infine, sarebbe la motivazione dell’ordinanza impugnata nella
parte in cui il tribunale afferma che non è possibile sapere se le fatture prodotte
fossero riferibili per quantità e qualità alla merce sequestrata, laddove,
diversamente, i documenti prodotti dalla difesa dimostravano tale attinenza.

3.3. Deduce, infine, con un terzo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. C), per
asserito vizio di ultrapetizione nonché la violazione dell’art. 606, lett. E), c.p.p.
per contraddittorietà della motivazione; si duole, in sintesi, la ricorrente che il
tribunale sarebbe andato “ultra petita” sostenendo che la merce sequestrata
potrebbe essere pericolosa, potendo contenere metalli pesanti, ciò in quanto
l’indagine sarebbe stata fatta a campione e, quindi, non sarebbe stata esaustiva;
diversamente, come risulta dagli atti, le indagini erano state eseguite a
campione e il loro esito era stato ritenuto esaustivo, atteso che solo 1577 capi
erano stati sottoposti a sequestro per l’asserita presenza di metalli pesanti;
conclusivamente, il tribunale, senza che vi fosse richiesta delle parti, avrebbe
ignorato il principio secondo cui per la sussistenza del fumus sono necessari
elementi concreti e coerenti che depongano per la sussistenza dell’ipotizzata
fattispecie delittuosa, sostenendo sulla base di un “dubbio”, contraddetto anche
dall’esito delle indagini, che lo stesso possa integrare la sussistenza dei predetti
elementi, con conseguente contraddittorietà della motivazione.
3

()y

potevano essere registrati in epoca successiva.

4. Con memoria depositata il 20/11/2013, infine, la ricorrente ha depositato
presso la Cancelleria di questa Corte, a conferma degli assunti in ordine alla
veridicità delle fatture di acquisto, alcuni ulteriori bonifici effettuati ai fornitori
della merce e n. 2 istanze di sollecito indagini in ordine alla regolarità delle
fatture e dei successivi pagamenti.

5. Il ricorso è fondato.

6.

Deve, preliminarmente ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione

proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen.
ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di
legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma
non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep.
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003 – dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

7. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che
sia fondato il profilo di censura attinente al primo motivo di ricorso, avendo il
tribunale fornito una motivazione sostanzialmente apparente nell’affermare che,
in sede cautelare, non sarebbe possibile “verificare se le fatture ed i bonifici
prodotti si riferiscano effettivamente per quantità e qualità alla merce in
sequestro” ciò con riferimento al reato di contrabbando doganale.
Ed invero, il giudice del riesame, dopo essersi soffermato ad analizzare i profili
attinenti la configurabilità del fumus e del periculum di entrambi i reati ipotizzati,
si è limitato ad affermare, con riferimento alla documentazione prodotta dalla
difesa in sede di impugnazione cautelare, che non era possibile in quella sede
procedere ad alcuna valutazione del medesimo, lasciando chiaramente intendere
che gli accertamenti avrebbero dovuto essere svolti successivamente da parte
della PG nel prosieguo dell’attività d’indagine attraverso un puntuale e concreto
raffronto tra il dato documentale e le giacenze sequestrate. Orbene, se è vero
che non può essere richiesto (né sarebbe consentito) l’esercizio da parte del
giudice del riesame di poteri di tipo istruttorio, è tuttavia necessario – e rientra
4

CONSIDERATO IN DIRITTO

nei doveri del giudice collegiale della cautela – prendere in considerazione le
deduzioni difensive e gli elementi, anche documentali, forniti, mostrando di
procedere alla loro valutazione critica. In altri termini, il tribunale non deve
instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di
garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della
fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il

Rosellini ed altro, Rv. 229899).
Orbene, tenuto conto dell’imputazione su cui si appuntano le censure difensive
(ossia, il contrabbando doganale, avendo peraltro chiarito lo steso difensore in
sede di udienza camerale davanti a questa Corte, che nessuna richiesta di
dissequestro dei 1577 capi di merce “pericolosa” era mai stata avanzata, con
riferimento all’imputazione di cui al D. Lgs. n. 206/2005), è indubbio che la
circostanza che sia stata fornita la prova del pagamento della merce non
equivale a fornire anche a fornire la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti di
confine, dovendosi infatti concentrare l’indagine sull’ingresso regolare della
merce dalla dogana. Ciò che rende privo di motivazione il provvedimento
impugnato è il fatto che il tribunale ha del tutto omesso di esaminare la
documentazione, rinunciando così a priori di svolgere quell’insostituibile ruolo di
garanzia ad esso affidato dalla norma, che imponeva di accertare, ai fini della
concreta configurabilità del fumus dell’ipotizzato reato di cui agli artt. 292/295
d.P.R. n. 43/1973, l’effettivo pagamento dei diritti di confine non essendo
sufficiente accertare il mero pagamento della merce, giacché il presupposto del
fatto penalmente sanzionato è che la merce sia effettivamente assoggettabile ai
diritti di confine.
Quanto, poi, al periculum in mora, il provvedimento impugnato, nell’indicare le
ragioni giustificative del vincolo cautelare che impongono la sottrazione della
merce alla disponibilità della ricorrente, si limita a motivare esclusivamente con
riferimento alla prevenzione cautelare in ordine alla violazione dell’art. 112 D.
Lgs. n. 206/2005 (riguardante, si ricorda, solo 1577 capi su oltre 650.000 articoli
di abbigliamento in sequestro), senza fornire alcun argomento motivazionale in
ordine alla sussistenza del periculum quanto al reato di contrabbando doganale,
ciò che si traduce in un’omessa motivazione, rilevabile

ex art. 325 cod. proc.

pen.

8. L’accoglimento del primo motivo di censura, assume valenza assorbente
rispetto agli ulteriori profili di doglianza esposti dal ricorrente. L’ordinanza
impugnata dev’essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma che, nel
5

sequestro (v., ex plurimis: Sez. 2, n. 44399 del 27/09/2004 – dep. 12/11/2004,

rivalutare la configurabilità del fumus e del periculum del reato di contrabbando
doganale, si atterrà a quanto precisato da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla con rinvio, l’ordinanza impugnata, al Tribunale di Roma, limitatamente al

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013

Il Consigl re est.

Il Presidente

disposto sequestro per il reato di contrabbando doganale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA