Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39336 del 13/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39336 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO SERGIO N. IL 27/01/1970
avverso l’ordinanza n. 15/2012 TRIBUNALE di ROSSANO, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 13/03/2014

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Rossano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 28 maggio 2013,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a
uuattro_sentenze di condanna, propone ricorso per cassazione
, assistito dal difensore di fiducia, denunciando
violazione degli artt. 671 c.p.p. ed 81 c.p. ed illogicità della
motivazione impugnata.
La difesa ricorrente, preso atto che il tribunale, prendendo in esame
le quattro condanne, due per reati in materia di stupefacenti con
condotte collocate 41 13.8.2005, in relazione al reato di spaccio, e
dall’aprile 2003 al 15.7.2003 per il reato associativo finalizzato allo
spaccio, e due per reati di minaccia e resistenza a p.u., l’una
consumato il 26.7.2006 e l’alti-Ci il 2.3.2007, lamenta, in particolare,
che il criterio temporale valorizzato dal G.E. non può considerarsi
in termini assoluti e che nella fattispecie, ancorchè per condotte
omogenee, deve valorizzarsi la medesimezza della natura del reato
e l’apprezzabile vicinanza temporale delle condotte..ou.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
Tanto premesso sul piano dei principi non può non convenirsi con
la conclusione che il giudice territoriale abbia fatto di essi puntuale
applicazione, con provvedimento articolato logicamente, di guisa
che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente
invocato col ricorso in esame, il quale anche per tale ragione non
può trovare ingresso.
Il giudice a quo infatti ha ben distinto la nozione di unità del
disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 c.p.,
dalla generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da
occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita,
correttamente poi valorizzando il dato temporale, nella fattispecie
particolarmente significativo giacchè tra le varie condotte giudicate,
ancorchè considerate non unitariamente ma soltanto secondo
affinità criminale, è intercorso un lasso temporale di un anno e nove
mesi.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 13 marzo 2014
Il cons. estens.
Il Pre dente

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