Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3932 del 16/12/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3932 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALERMO PIERPAOLO N. IL 05/07/1975
avverso la sentenza n. 106/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MESAGNE, del
30/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 45 2&)
che ha concluso per e(
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 16/12/2014
46836/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 aprile 2013 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, ha
condannato Palermo Pierpaolo alla pena di C 100 di ammenda per il reato di cui all’articolo 723
c.p., per avere, in qualità di titolare di esercizio pubblicò adibito a bar, tollerato che vi si
facessero giochi non d’azzardo ma vietati dall’autorità.
stata apoditticamente ritenuta la sussistenza del reato, fondandosi esclusivamente sulle
dichiarazioni del teste maresciallo Resta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve darsi atto che il reato ascritto all’imputato è stato in effetti contestato ai sensi
dell’articolo 723 c.p. in relazione all’articolo 110 r.d. 773/1931, in quanto il gioco la cui
tolleranza è stata addebitata al Palermo è riconducibile al c.d. videopoker: dalla motivazione
della sentenza impugnata infatti emerge che i verbalizzanti avevano constatato che gli
apparecchi elettronici del tipo videogiochi collocati in una saletta del bar riproducevano siffatto
gioco d’azzardo. Ne consegue, assorbendo ogni altra questione, che il fatto contestato non è
previsto dalla legge come reato, poiché appunto le violazioni dell’articolo 110, comma 9, r.d.
773/1931 e successive modifiche, relative alla installazione e all’uso di apparecchi automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo, integrano illecito amministrativo, a seguito
della depenalizzazione effettuata dall’articolo 1, commi 543 e 547, I. 266/2005 (in tal senso v.
Cass. sez. III, 13 gennaio 2009 n. 8818, Cass. sez. III, 14 ottobre 2008 n. 46816 e Cass. sez.
III, 20 marzo 2007 n. 17265). La sentenza, pertanto, non essendo previsto dalla legge il reato
contestato, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
2. Ha presentato ricorso il difensore, lamentando vizio motivazionale, in quanto sarebbe
Il Presidente