Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3932 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3932 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gilardoni Roberto, nato a Como il 15/09/1969
avverso la sentenza del 18/03/2013 del Gip presso il Tribunale di Como

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo la rimessione in termini e l’annullamento senza
rinvio limitatamente alla disposta confisca;
udito per l’imputato l’avv.

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2013, il Gip presso il Tribunale di
Como, previa revoca del decreto penale di condanna, dichiarava non luogo a
procedere nei confronti di Roberto Gilardoni essendo il reato a lui ascritto estinto
per intervenuta oblazione, disponendo tuttavia la confisca del fucile in sequestro.
All’imputato era contestato il reato di cui agli artt. 13 e 30, comma 1, lett.

torcia tattica di notevole potenza ed accessoriata di interruttore remoto, idonea a
consentire l’illuminazione del bersaglio al momento dello sparo, quale mezzo
vietato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 157/1992.

2. Per l’annullamento della impugnata sentenza ricorre personalmente per
cassazione Roberto Gilardoni, chiedendo, in via pregiudiziale, che la Corte di
cassazione voglia provvedere, con ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 175,
comma 4, cod. proc. pen., a restituirlo nel termine finalizzato alla proposizione
del presente atto di impugnazione.
Sul punto assume che la sentenza di non luogo a procedere emessa nei suoi
confronti non è mai stata a lui notificata, né il dispositivo è mai stato comunicato
in alcun modo ai difensori.
Fonda il ricorso su un unico motivo col quale denunzia la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge
penale in relazione all’adozione della misura della confisca adottata dal primo
Giudice.
Richiamando ampia giurisprudenza di legittimità, rileva come sussista un
rapporto di specialità tra la fattispecie di reato contestata (articoli 13 e 30,
comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157) e l’articolo 240 cod. pen. con
la conseguenza che la confisca dell’arma non poteva essere disposta e derivando
da ciò l’annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 lett. d) cod. proc. pen.
della decisione gravata in parte qua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Va premesso come non occorra rimettere in termini il ricorrente e tanto sul
rilievo, da egli stesso evidenziato e controllato dalla Corte, per il quale né
l’imputato e né il suo difensore hanno ricevuto alcuna comunicazione del

2

h) legge n. 157/1992 perché esercitava la caccia con una carabina dotata di una

deposito della sentenza impugnata, che risulta emessa fuori udienza e dunque
neppure all’esito di un procedimento camerale.
Ne consegue l’ammissibilità del gravame non essendo maturata alcuna
preclusione per proporre l’impugnazione.

2. La quale è fondata per le seguenti ragioni.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28, comma 2, dispone che, in caso di
condanna per le ipotesi di reato di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d)

E’ dunque prevista una confisca obbligatoria dell’arma.
Il successivo art. 30 stabilisce poi, al terzo comma, che “salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”.
Questa Corte, in precedenti pronunce, ha interpretato le due disposizioni
richiamate nel senso che, essendo vietata l’interpretazione analogica in malam
partem, la confisca deve essere disposta esclusivamente in caso di condanna per
le ipotesi di reato indicate nella lista di cui all’art. 28, comma 2, legge 157 del
1992 che non comprende quindi la fattispecie contestata al ricorrente e di cui
all’art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Quanto poi all’ambito di operatività dell’art. 30 legge n. 157 del 1992 ed ai
suoi rapporti con l’art. 28, comma 2, stessa legge, la Corte, con una prima
decisione (Sez. 3, n. 15166 del 28/01/2003, Filippone, Rv. 224709), ha chiarito
che l’art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che “salvo
quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”, comporta che la sola
norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente
detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori,
è quella costituita dall’art. 28, comma 2, della stessa legge 157 del 1992, in base
alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le
contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell’operatività del
combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 della legge 22 maggio
1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di
reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna (Sez.
3, n. 11407 del 14/02/2013, Zucal, Rv. 254941; Sez. 3, n. 6228 del
14/01/2009, Meucci, Rv. 242744; Sez. 3, n. 35637 del 11/07/2007, Nones, Rv.
237225).
Si è cioè ritenuto che il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle
armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un
collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di
armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare

3

ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni caso confiscati.

ogni dubbio in merito alla possibilità di concorso tra i reati previsti dalle diverse
disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità.
Con la conseguenza che proprio sulla base del rapporto di specialità
intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi è stata esclusa la
possibilità di applicare – in relazione agli epiloghi decisori diversi dalla condanna
per i reati previsti dall’art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992 – il combinato
disposto dell’art. 240 cpv. cod. pen., e L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, in
forza del quale può appunto disporsi la confisca anche in assenza di una

Deve infine osservarsi che la detenzione di un fucile da caccia non è vietata
in modo assoluto, essendo la stessa consentita previa autorizzazione.
Occorre pertanto ribadire che l’unica disposizione operante in materia di
confisca di armi detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere
reati venatori è quella di cui alla legge n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, che
ne impone l’applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni
espressamente indicate, tra cui non rientra peraltro il reato ex art. 30, comma 1,
lett. h) contestato al ricorrente.

3. Siccome nel caso di specie la confisca è stata disposta per un reato
diverso dalle contravvenzioni elencate nell’art. 28, comma 2, legge n. 157 del
1992 e non essendo applicabile in materia di disciplina venatoria il comb. disp.

ex artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 legge n. 152 del 1975, la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che va eliminata, con
restituzione dell’arma in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
confisca del fucile, che elimina, e dispone la restituzione dell’arma all’avente
diritto.
Così deciso il 05/12/2013

pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA