Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3931 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3931 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna
nel procedimento nei confronti di Castagnoli Alessandro, nato a Ravenna il
7/4/1972
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna in data
19/3/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Umberto De Augustinis, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della sentenza
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Elena Zanni, che si è
riportata alla memoria difensiva depositata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/7/2011, il Tribunale di Bologna dichiarava
Alessandro Castagnoli e Pintea Erica colpevoli – rispettivamente – del delitto di
cui all’art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e dell’art. 8, stesso decreto, e

Data Udienza: 11/12/2014

condannava ciascuno alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre pene
accessorie. In particolare, era ascritto al Castagnoli – nella qualità di socio
amministratore e legale rappresentante dell'”Hotel Castagnoli di Lucchi Linda &
C. s.n.c.” – di aver indicato nella dichiarazione i.v.a. 2008 elementi passivi fittizi
avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti; alla Pintea – quale titolare della
ditta individuale “Risan Color di Pintea Erica” – era invece ascritto di aver emesso
le medesime fatture. Entrambi, con dolo specifico di evasione tributaria.
2. Con sentenza del 19/3/2014, la Corte di appello di Bologna, in parziale

aver commesso il fatto e, quanto alla Pintea, riconosceva l’ipotesi attenuata di
cui all’art. 8, comma 3, d. Igs. n. 74 del 2000, riducendo la pena ad un anno di
reclusione. Quanto al primo, in particolare, la Corte evidenziava che lo stesso
non aveva presentato la dichiarazione i.v.a. in oggetto, invero sottoscritta dal
liquidatore Fabbri, né erano emersi elementi tali da far ravvisare il concorso ex
art. 110 cod. pen. o l’istituto di cui all’art. 48 cod. pen..
3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Bologna, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione di legge penale.
In particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che l’imputato – che
aveva pacificamente annotato in contabilità le fatture in oggetto, per certo
relative ad operazioni inesistenti – aveva poi consegnato tutta la
documentazione al liquidatore, non lo aveva avvertito dell’annotazione delle
citate fatture e, in tal modo, lo aveva indotto all’illecita indicazione di elementi
passivi fittizi cui all’art. 2 in oggetto; per la quale, peraltro, il Castagnoli nutriva
interesse diretto – in quanto socio della s.n.c. – nell’ottica del minor esborso
tributario e, pertanto, di un più favorevole riparto di un eventuale attivo.
5. Con memoria del 26/11/2014, il difensore del Castagnoli chiede che il
ricorso sia rigettato. In particolare, afferma che la sentenza della Corte di appello
avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie in esame, con adeguata
motivazione, specie considerando che l’imputato era cessato dalla carica il
9/4/2008 e la dichiarazione di cui alla rubrica era stata presentata – dal
liquidatore – nel successivo mese di ottobre; a distanza, quindi, di ben sei mesi
circa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso è fondato.
L’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, stabilisce che “è punito con la reclusione da
un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni

2

riforma della precedente, assolveva il Castagnoli dal reato ascrittogli per non

inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
elementi passivi fittizi”.
Trattasi di un reato istantaneo, che si consuma nel momento della
presentazione della dichiarazione medesima (Sez. 2, n. 42111 del 17/9/2010, De
Seta, Rv. 248499; Sez. 1, n. 25483 del 5/3/2009, Daniotti, Rv. 244155),
restando invece irrilevante quello di inserimento della fattura per operazioni
inesistenti nella contabilità societaria (Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, dep.
12/01/2009, Zipponi, Rv. 242343); ciò deriva dall’impostazione stessa che il

precedente disciplina di cui alla I. 7 agosto 1982, n. 516, ed in forza della quale
l’illecito penale è legato esclusivamente alla citata presentazione e non più ad
attività prodromiche e strumentali alla stessa, quali – per l’appunto l’inserimento della fattura nella contabilità.
Come ulteriormente confermato, poi, dalla previsione di cui all’art. 6, stesso
decreto, per la quale il delitto (al pari di quelli di cui agli articoli 3 e 4) non è
punibile a titolo di tentativo.
La rado di queste norme, peraltro, risulta chiaramente indicata nella
Relazione ministeriale al decreto in oggetto, che la individua nella necessità di
«evitare che il trasparente intento del legislatore delegante di bandire il modello
del reato prodromico risulti concretamente vanificato dall’applicazione del
generale prescritto dell’art. 56 c.p.: si potrebbe sostenere, difatti, ad esempio,
che le registrazioni in contabilità di fatture per operazioni inesistenti o
sottofatturazioni, scoperte nel periodo d’imposta, rappresentino atti idonei diretti
in modo non equivoco a porre in essere una successiva dichiarazione fraudolenta
o infedele, come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato».
Ne deriva quindi, con particolare riferimento all’oggetto del ricorso, che
l’attribuibilità del reato in esame a soggetti diversi da coloro che hanno
presentato la dichiarazione non può trovare diretto fondamento nella disciplina
speciale di cui al d. Igs. n. 74 del 2000, ma può radicarsi soltanto in quella
generale sul concorso dell’extraneus ex art. 110 cod. pen., oppure in tema di
autore mediato, di cui all’art. 48 cod. pen..
Tutto ciò premesso, osserva la Corte che il Collegio di appello non ha fatto
buon governo del principio che precede, nella misura in cui ha escluso ogni
responsabilità in capo al Castagnoli – nell’ottica di entrambe le norme codicistiche
appena menzionate (l’unica verificabile, attesa la pacifica presentazione della
dichiarazione da parte del liquidatore) – con motivazione non congrua e, perciò,
inadeguata; in particolare, e ribadito che l’imputato aveva annotato le fatture
false in oggetto in quella stessa contabilità poi consegnata al Fabbri, la sentenza
afferma che tale circostanza non può essere valorizzata ai sensi né dell’art. 110

3

legislatore del 2000 ha voluto attribuire alla materia, non in linea con la

cod. pen. («Laddove vi fosse una consapevolezza di commettere il reato in chi
subentrò nella legale rappresentanza della società»), né dell’art. 48 cod. pen.
(«Laddove detta consapevolezza, come nel caso concreto, non vi sia»).
Orbene, rileva la Corte che entrambi i profili, ed in specie il secondo, non
risultano però ulteriormente argomentati, emergendo quindi come mere petizioni
di principio; tanto più insufficienti allorquando si consideri che il Castagnoli era
comunque socio della s.n.c. in liquidazione e, pertanto, come affermato dal
Procuratore ricorrente, poteva vantare un chiaro interesse alla presentazione di

7. La sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Bologna, per un più approfondito esame del punto
motivo sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Bologna.
Così deciso in Roma, 1’11/12/2014

sigliere estensore

Il PrifJente

una dichiarazione fiscale fraudolenta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA