Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39302 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39302 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARIA IRINA N. IL 31/07/1981
NICOLAE MIRELA GABRIELA N. IL 26/01/1978
avverso la sentenza n. 1C44/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
04/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 06/07/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma applicava a MARIA Irina e NICOLAE Mirela
Gabriela, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in
ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 3 settembre 2014.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione le imputate che deducono difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00# per ognuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 luglio 2015.

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