Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 393 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 393 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTE MATARRELLI UGO nato il 15/04/1952 a ORIA

avverso la sentenza del 03/06/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha
confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 27/01/2015, di condanna nei
.0.,
confronti di Conte Mk#alrelli Ugo in ordine al reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del
1975 alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000 di ammenda (reato
accertato il 16/09/2011).
Avverso tale sentenza il Conte Mattarelli, a mezzo del proprio difensore,

relazione all’elemento soggettivo, al diniego di concessione delle circostanze
attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio non contenuto entro il
minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso va osservato che il controllo affidato al
giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge
sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio
essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n.
25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Nel caso di specie, il ricorrente, pur denunziando formalmente violazione di
legge, non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte
alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando generiche carenze
motivazionali della sentenza impugnata, chiede la rilettura del quadro probatorio
e il riesame nel merito della vicenda processuale.
Tuttavia, tale verifica è inammissibile in sede d’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della
sentenza impugnata abbia – come nel caso in esame – una sua chiara e puntuale

t

coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della
logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito. Le risultanze
processuali sono state adeguatamente vagliate dalla Corte d’appello, che ha
evidenziato l’atteggiamento di sospetto dell’imputato al cospetto delle forze

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ricorre per Cassazione per vizio di motivazione della sentenza impugnata in

dell’ordine e il possesso dei coltelli all’interno della custodia del ciclomotore in
suo possesso.
A fronte di tale argomentazione il ricorrente si limita a formulare deduzioni
inidonee ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, anche tenuto
conto della sufficienza della colpa, trattandosi di reato contravvenzionale.
In relazione al secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta mancata
valutazione dell’assenza di precedenti penali e del contegno processuale,
invocata dalla difesa ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui

concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Nel caso specifico, con motivazione congrua ed adeguata, ai fini del mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis cod. pen., la
Corte d’appello ha richiamato la sentenza di primo grado, che, al riguardo, ha
valutato negativamente l’esistenza di precedenti penali, le modalità della
condotta e l’intensità del dolo.
Su tale aspetto le contestazioni difensive sono del tutto generiche ed
inconferenti, perché il ricorrente argomenta la sussistenza dei presupposti per la
concessione delle attenuanti su aspetti di carattere estremamente generico e
inconferente, in quanto solleva anche in questa sede dubbi in ordine alla
ricorrenza degli estremi del reato.
Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, sul trattamento sanzionatorio,
va osservato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il
quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e
globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n.
8085 del 15/11/2013, Masciarelli, non massimata; Sez. 4, n. 41702 del
20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca
il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Tale ipotesi non ricorre nella
fattispecie, laddove la commisurazione della pena è stata correttamente
giustificata, in riferimento al numero dei coltelli posseduti, in entità di poco
superiore al minimo edittale.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,

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all’art. 62 bis cod. pen., va osservato che, nel motivare il diniego della

non sussistendo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
Ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ald EspoZ

Angela Tardio

Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

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