Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 393 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 393 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PJETRI NIKOLLA ALTIN N. IL 17/12/1976
avverso la sentenza n. 2543/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Petri Nikolla Altin ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Milano, 27-2-13 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con
la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione poiché è illogico ritenere che gli operanti
abbiano avuto la possibilità di scorgere nitidamente i tratti del volto del
soggetto da loro già conosciuto, immediatamente e non a distanza di 5 giorni, al
momento del controllo.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come gli agenti abbiano riconosciuto senza dubbio alcuno,
l’imputato, soggetto già loro noto. Inoltre l’auto era già stata controllata l’anno
precedente ed alla guida c’era sempre l’imputato.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

conducente poichè, in tal caso, avrebbero dovuto identificare in lui il Petri ,

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13 .

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