Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39292 del 13/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39292 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO CIRO N. IL 08/02/1959
avverso l’ordinanza n. 22/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 13/03/2014

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 23 aprile 2013, veniva
rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di
favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione ad otto sentenze di
condanna per condotte di reato contestate ai sensi degli artt. 473,
474 e 648 c.p., consumate dal 1992 al 2003, propone ricorso per
cassazione Caputo Ciro, assistito dal difensore di fiducia,
denunciando violazione degli artt. 671 c.p.p., 187 disp. att. c.p.p.,
81 e 133 c.p., 27 co. 3 Cost. ed illogicità della motivazione
impugnata.
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che le violazioni
giudicate sono state commesse dal ricorrente nel medesimo
territorio, sono vicine nel tempo ed hanno fondamento criminale
omogeneo.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 13 marzo 2014

carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
Tanto premesso sul piano dei principi non può non convenirsi con
la conclusione che il giudice territoriale abbia fatto di essi puntuale
applicazione, con provvedimento articolato logicamente, di guisa
che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente
invocato col ricorso in esame, il quale anche per tale ragione non
può trovare ingresso.
Il giudice a quo infatti ha ben distinto la nozione di unità del
disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 c.p.,
dalla generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da
occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita, così come
oggettivamente appare nel caso di specie. Correttamente poi ha il
G.E. valorizzato il dato temporale, comunque significativo giacchè
tra le varie condotte giudicate non intercorre mai un lasso temporale
inferiore a sei mesi.

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