Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39275 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 39275 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

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sul ricorso proposto da:
SCHININA’ GIORGIO N. IL 05/05/1954
avverso il decreto n. 2455/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso de plano il 19.05.2014 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Schininà
Giorgio – detenuto in espiazione pena a seguito di sentenza definitiva di
condanna – avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva
respinto la domanda di liberazione anticipata speciale.
Osservava che la legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del
2013, aveva escluso la maggiorazione della quota di liberazione anticipata per i

che non era possibile l’eventuale scioglimento del cumulo, consentito solo in
relazione alle misure alternative alla detenzione in senso proprio.
2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Schininà
Giorgio, personalmente, deducendo la nullità del provvedimento impugnato
perché emesso in assenza di contraddittorio e chiedendo di essere restituito nel
termine per partecipare all’udienza dinanzi al magistrato di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei seguenti profili, che impongono l’annullamento senza
rinvio del decreto impugnato.
2. Va anzitutto rilevato che in relazione alle questioni proposte dal ricorrente e
alla relativa sede decisoria – che è quella del reclamo avverso il provvedimento
emesso dal magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata,
proposto nelle forme procedimentali dell’art. 69-bis ord.pen. – il Presidente del
Tribunale di sorveglianza non era legittimato a provvedere con decreto inaudita
altera parte ai sensi del combinato disposto degli artt. 666 comma 2 e 678
comma 1 cod.proc.pen., per un duplice ordine di ragioni.
2.1. Da un lato, la possibilità di dichiarare, nel procedimento esecutivo e di
sorveglianza, l’inammissibilità dell’istanza del condannato con decreto
presidenziale emesso de plano è espressamente limitata dal codice alle ipotesi in
cui la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di
legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata e
basata sui medesimi elementi, ipotesi che non ricorrono – entrambe – nel caso di
specie, con riguardo alle questioni dedotte dal reclamo in tema di spettanza del
beneficio della liberazione anticipata speciale ai soggetti condannati per reati cd.
ostativi e di costituzionalità della relativa normativa, così sollecitando l’esame di
tematiche giuridiche caratterizzate da elementi di novità, discendenti
dall’esigenza di interpretare norme di recente introduzione e di valutarne le
ricadute su problematiche oggetto di possibili contrasti come quella riguardante
la scissione del cumulo delle pene in esecuzione che includa anche titoli di reat
diversi da quelli contemplati dall’art. 4-bis ord.pen..
1

soggetti condannati per taluno dei delitti ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.pen. e

2.2. Dall’altro, la natura di mezzo d’impugnazione che deve riconoscersi, alla
stregua dell’orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 1 n. 23934 del
17/05/2013, Rv. 256142; Sez. 1 n. 993 del 5/12/2011, Rv. 251678; Sez. 1 n.
48152 del 18/11/2008, Rv. 242655), al reclamo proposto al tribunale di
sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, anche in
materia di liberazione anticipata, rende il relativo giudizio soggetto alle regole
generali previste dal codice in tema di impugnazioni, tra le quali quella contenuta
nell’art. 591 comma 2 cod.proc.pen., che prevede che l’inammissibilità

presidenziale.
3. Giuridicamente errata è in ogni caso l’affermazione di principio contenuta nel
decreto impugnato relativamente alla inscindibilità del cumulo delle pene in
esecuzione, agli effetti della verifica della sussistenza della condizione ostativa
del beneficio della liberazione anticipata speciale dovuta alla presenza di
condanne per taluno dei reati indicati dall’art. 4-bis ord.pen..
Questa Corte ha, infatti, affermato il diverso principio per cui, ai fini di accertare
la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata
speciale in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è
necessario procedere alla scissione del cumulo in corso di esecuzione, agli effetti
di verificare se il condannato, nei semestri pregressi ai quali si riferisce l’istanza
di accesso al beneficio, fosse o meno in espiazione di pena per uno dei reati
ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.pen. (Sez. 1 n. 53781 del 22/12/2014, Rv.
261582; Sez. 1 n. 1655 del 22/12/2014, Rv. 261986; Sez. 1 n. 3130 del
19/12/2014, Rv. 262062).
La relativa affermazione si colloca nel solco dell’insegnamento della Corte
costituzionale di cui alla sentenza n. 361 del 1994, secondo cui la disciplina
dell’art. 4-bis ord.pen. non ha creato uno status di detenuto pericoloso che
permea di sé l’intero rapporto esecutivo a prescindere dallo specifico titolo di
condanna concretamente in esecuzione, con la conseguenza che deve escludersi
l’esistenza, sotto tale profilo, di un ostacolo giuridico allo scioglimento del cumulo
delle pene in presenza di istituti che (come quello in esame, introdotto dal D.L.
n. 146 del 2013) richiedano, ai fini della loro applicazione, la separata
considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene; si tratta di un
orientamento che risponde alla necessità di evitare le irragionevoli disparità di
trattamento destinate altrimenti a prodursi, in presenza della regola codicistica
per cui le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell’art. 73 cod. pen., si
considerano come pena unica per ogni effetto giuridico (art. 76, comma primo,
cod. pen.), a seconda dell’eventualità del tutto casuale di un rapporto esecutivo
unico, conseguente alla formazione del cumulo materiale delle pene ai sensi

2

dell’impugnazione sia dichiarata con ordinanza collegiale, e non con decreto

dell’art. 663 del codice di rito, anziché di più – distinte – esecuzioni dipendenti dai
titoli scaturenti dalle differenti condanne espiate in tempi diversi.
4. Sotto tali assorbenti profili, il provvedimento impugnato deve essere annullato
senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino
perché provveda sul reclamo del condannato, senza incorrere nei medesimi
errori sulla procedura da seguire e sulle regole di diritto applicabili in materia di
scissione del cumulo delle pene agli effetti della verifica della spettanza del
beneficio della liberazione anticipata speciale.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presiden

P.Q.M.

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