Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39274 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39274 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELEFFI DANIELE N. IL 17/08/1957
avverso l’ordinanza n. 451/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
23/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Beleffi Daniele avverso l’ordinanza indicata
in rubrica, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della
disciplina del reato continuato in sede esecutiva formulata dal condannato,
perché relativa a un’unica sentenza di condanna per più reati in relazione ai quali
il giudice della cognizione aveva già riconosciuto la riconducibilità dei fatti a un
medesimo disegno criminoso, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del

cod.proc.pen., perché privo dell’indicazione dei motivi dell’impugnazione.

Il ricorrente deve di conseguenza essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria
che si ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c)

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