Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39273 del 19/05/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 39273 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Z.V.
avverso l’ordinanza n. 88/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Z.V. aveva chiesto alla Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice
dell’esecuzione, la declaratoria di invalidità della sentenza di assoluzione perché
il fatto non sussiste pronunciata nei confronti di X.Y.  dalla
medesima Corte territoriale in data 23.04.2013, perché contrastante con la
sentenza di primo grado, emessa il 16.09.2009 dal Tribunale in sede, che aveva
condannato la X.Y. alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione per il reato di

11.10.2009.
La Corte d’appello di Bari, con provvedimento emesso 1’8.05.2014, ha dichiarato
non luogo a provvedere, rilevando che il Z.V. avrebbe dovuto proporre ricorso
per cassazione.
Avverso tale provvedimento Z.V., a mezzo del difensore, ha proposto
ricorso per cassazione, lamentando l’omesso contraddittorio sulla sua istanza
originaria e ribadendo l’invalidità della sentenza pronunciata il 23.04.2013 dalla
Corte d’appello di Bari.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo il ricorrente, nella sua
veste di parte civile costituita nel processo di cognizione a carico della X.Y.
definito con la sentenza in data 23.04.2013 della Corte d’appello di Bari,
divenuta irrevocabile il 22.10.2013, privo di legittimazione a proporre l’incidente
di esecuzione dichiarato improcedibile dall’ordinanza impugnata.
La Corte d’appello, investita dell’impugnazione proposta dalla X.Y. avverso
la sentenza di primo grado, infatti, aveva ritenuto – testualmente – “rituale e
tempestiva” la dichiarazione d’appello, con statuizione censurabile dalla parte
civile soltanto con l’ordinario rimedio impugnatorio rappresentato dal ricorso per
cassazione avverso la decisione del giudice di secondo grado (nei limiti e per gli
effetti, ovviamente, consentiti alla parte civile in assenza di impugnazione del
pubblico ministero), e non già con lo strumento dell’art. 670 cod.proc.pen.; né il
ricorrente può invocare un supposto effetto preclusivo dell’impugnazione della
X.Y. derivante dal rigetto, con ordinanza in data 3.06.2010 del Tribunale
di Bari, dell’istanza con cui l’imputata aveva chiesto che fosse dichiarata ex art.
670 (comma 1) cod.proc.pen. la nullità della notificazione della sentenza
contumaciale di primo grado, e ciò alla stregua del principio affermato nel
secondo comma del medesimo art. 670 del codice di rito, per cui la decisione
negativa del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice
dell’impugnazione sull’ammissibilità del gravame a lui proposto (Sez. 2 n. 19118
del 13/03/2007, Rv. 236400), che è stata in concreto ritenuta dalla Corte
territoriale con statuizione ormai definitiva.
1

falsa testimonianza, che – a dire del Z.V.- era divenuta irrevocabile in data

L’istanza del Z.V., in quanto manifestamente infondata per difetto delle
condizioni di legge, è stata perciò legittimamente dichiarata improcedibile con
provvedimento de plano.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

P.Q.M.

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