Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39271 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 39271 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

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VG

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sul ricorso proposto da:
RUSSO ALESSANDRO N. IL 28/11/1985
avverso l’ordinanza n. 160/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26.06.2014 il GIP del Tribunale di Catania, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui Russo Alessandro,
condannato in via definitiva alla pena di anni 6 mesi 11 giorni 10 di reclusione e
C 30.000 di multa per i fatti, unificati in continuazione, di detenzione illegale di
sostanza stupefacente del tipo marijuana giudicati con la sentenza pronunciata il
9.07.2012 dal GIP del medesimo Tribunale all’esito di giudizio abbreviato, aveva
chiesto la rideterminazione della pena per effetto della sopravvenienza della

l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per le droghe c.d. leggere introdotto
dalla novella normativa di cui alla legge n. 49 del 2006; il GIP motivava il
provvedimento di rigetto con l’argomento che, non eccedendo la pena base
individuata dal giudice della cognizione per la determinazione del trattamento
sanzionatorio – pari ad anni 6 di reclusione e C 30.000 di multa – la forbice
sanzionatoria prevista dal comma 4 dell’art. 73 DPR n. 309 del 1990 nel testo
ripristinato dall’intervento della Consulta, la pena finale irrogata a seguito degli
aumenti applicati per l’aggravante di cui al comma 6 della norma incriminatrice,
per la recidiva e per la continuazione, nonché dell’applicazione della diminuente
per il rito, non era da considerarsi illegale.
2. Ricorre per cassazione Russo Alessandro, a mezzo del difensore, deducendo
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la pena
inflitta era da ritenersi illegale rispetto ai parametri sanzionatori ripristinati dalla
pronuncia della Consulta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. L’ordinanza impugnata non ha messo in dubbio il principio per cui – a seguito
della sopravvenienza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005, convertito con
modificazioni nella legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Consulta con la
sentenza n. 32 del 2014, e del conseguente ripristino del trattamento
sanzionatorio differenziato originariamente previsto, in termini alquanto più miti,
per le condotte penalmente illecite riguardanti le sostanze stupefacenti c.d.
leggere, rispetto a quello delle c.d. droghe pesanti – la pena inflitta in base alla
disciplina previgente dichiarata incostituzionale per i fatti concernenti le droghe
leggere (marijuana, nella fattispecie) deve essere ricondotta a legalità in
conformità alla cornice edittale ripristinata, senza che a ciò sia di ostacolo il
giudicato formatosi prima della pronuncia di incostituzionalità, in forza del potere
di intervento attribuito al giudice dell’esecuzione dall’art. 30 della legge n. 87 del
1953, che consente di invalidare parzialmente (quoad poenam) il titolo esecutivo,
1

sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato illegittimo

senza produrre un’efficacia risolutiva della decisione divenuta irrevocabile (Sez.
Un. n. 42858 del 29/05/2014, Gatto).
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, tuttavia, il proprio potere di intervento
circoscritto alla (mera) declaratoria di ineseguibilità della porzione di pena che
fosse stata in concreto irrogata in misura eccedente il limite edittale ripristinato
dalla sentenza della Consulta, non potendo ritenersi illegale la pena contenuta
dal giudice della cognizione entro la cornice edittale originaria; di conseguenza,
ha rigettato l’istanza del Russo sul presupposto che il trattamento sanzionatorio

massimo edittale stabilito dalla norma reviviscente di cui al comma 4 dell’art. 73
DPR 309 del 1990 per le condotte concernenti le droghe leggere.
3. La soluzione adottata dall’ordinanza impugnata non è conforme ai principi
affermati da questa Corte nelle sentenze n. 52981 del 18/11/2014 (Sez. 1, Rv.
261688) e n. 53019 del 4/12/2014 (Sez. 1, Rv. 261581), e definitivamente
sanciti dalle Sezioni Unite alla luce delle informazioni provvisorie n.ri 5 e 6
relative all’udienza del 26/02/2015.
L’esigenza di ricondurre a legalità la pena determinata entro la cornice di limiti
edittali che sono stati dichiarati incostituzionali tanto nel minimo quanto nel
massimo non può essere assicurata dalla declaratoria di ineseguibilità della sola
porzione di pena irrogata dal giudice della cognizione in misura eccedente il
massimo edittale originariamente previsto dall’art. 73 comma 4 DPR n. 309 del
1990, ma esige la riformulazione dell’intero segmento di giudizio riguardante la
misura del trattamento sanzionatorio entro i limiti edittali ripristinati dalla
sentenza della Consulta: l’operazione di commisurazione della pena
originariamente compiuta dal giudice della cognizione, infatti, ha costituito il
frutto dell’esercizio di una discrezionalità, guidata dal rispetto dei criteri stabiliti
dagli artt. 132 e 133 cod. pen., che si è esplicata nell’ambito di una cornice e di
una forbice edittale, tra il minimo e il massimo, profondamente diversa da quella
ripristinata dalla Corte Costituzionale (tanto che il minimo della pena detentiva di
anni 6 di reclusione è ridivenuto il massimo della sanzione irrogabile), così che il
mutamento di cornice derivante dalla declaratoria di incostituzionalità rende
necessaria, nel caso di condanna per droghe leggere, una rivalutazione piena di
tale aspetto, da compiersi necessariamente in sede esecutiva, tenendo conto del
fatto così come accertato dal giudice della cognizione, senza essere vincolata dai
termini aritmetici espressi da tale giudice in rapporto alla scelta tra minimo e
massimo della pena edittale, che (è opportuno ribadire) è stata effettuata in una
condizione completamente alterata dall’adozione di un criterio legislativo allora
inteso a parificare il disvalore di condotte tra loro diverse in rapporto alla _
tipologia di sostanze stupefacenti che ne costituivano oggetto.

2

inflitto era stato determinato a partire da una pena base non superiore al

Il giudice dell’esecuzione, avvalendosi dei poteri di accertamento e valutazione
che gli sono riconosciuti dall’art. 666 comma 5 del codice di rito, dovrà dunque
procedere a rideterminare la pena entro la cornice edittale più favorevole,
prevista nel caso di specie dal testo originario dell’art. 73 comma 4 DPR n. 309
del 1990, ripristinata dall’intervento della Consulta, senza essere vincolato a
seguire un criterio predeterminato di calcolo di tipo puramente matematico, ma
effettuando una nuova commisurazione della pena secondo i parametri normativi
fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., col limite dell’insuperabilità

alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso attribuito in applicazione di
norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali.
4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo
esame al GIP del Tribunale di Catania, che procederà alla rideterrninazione della
pena in conformità ai criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di
Catania.
Così deciso il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’accertamento compiuto in sentenza dal giudice della cognizione con riguardo

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