Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39270 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39270 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELO UMBERTO N. IL 30/08/1963
avverso l’ordinanza n. 2910/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 02/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da D’Angelo Umberto avverso l’ordinanza
indicata in rubrica, che ha rigettato il reclamo del ricorrente, condannato per
reato ostativo ex art. 4-bis ord.pen., nei confronti del diniego della concessione
del beneficio della liberazione anticipata speciale, deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. c) e
591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., perché privo dell’indicazione dei motivi

Il ricorrente deve di conseguenza essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria
che sì ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

dell’impugnazione.

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