Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39269 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39269 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINEO SALVATORE N. IL 17/05/1947
avverso il decreto n. 2524/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Messine° Salvatore avverso il
provvedimento indicato in rubrica, che ha dichiarato inammissibili le istanze di
differimento pena formulate dal ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile
ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1
lett. c) cod.proc.pen., perché privo dell’indicazione dei motivi dell’impugnazione.

processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria
che si ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

Il ricorrente deve di conseguenza essere condannato al pagamento delle spese

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