Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3926 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3926 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Nardi Enrico, n. Santa Maria Capua Vetere il 21/11/1961;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno in data 10/12/2013;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale U. De Augustinis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. F. Lentini, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Nardi Enrico ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di
Salerno che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Salerno, ha

Data Udienza: 11/12/2014

rideterminato la pena per il reato di violazione di sigilli, dichiarando la
prescrizione degli ulteriori reati.

2.

Con un unico motivo, lamentando la violazione di legge, deduce che,

sequestrato l’immobile in data 24/02/2005 ed accertata in data 14/10/2005
l’effettuazione di ulteriori lavori, non è stata individuata l’epoca di esecuzione

violati, a questo punto da collocare, come ritenuto dal giudice di primo grado, nel
corso di tempo ricompreso tra febbraio ed ottobre del 2005; di qui la decorrenza
del termine di prescrizione a far data dal febbraio del 2005 con sua maturazione
a maggio – giugno del 2013 considerate le cause di sospensione intervenute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Se anche si ritenga che, nella specie, il momento consumativo del reato debba
essere individuato in quello della constatazione, in data 14/10/2005, dei lavori
successivi a quelli già accertati il 24/02/2005, e che avevano condotto ad
operare il sequestro, non essendo state dedotte ipotesi anomale e particolari, da
provare rigorosamente, che intaccherebbero la presunzione per cui il momento
consumativo del delitto coincide con quello dell’accertamento (cfr., da ultimo,
Sez.fer., n. 34281 del 30/07/2013, Franzese ed altro, Rv. 256644), la
prescrizione è effettivamente maturata anteriormente alla sentenza impugnata.
Infatti, tenendosi conto delle intervenute sospensioni dal 10/01/06 al 12/03/06
(per rinvio dovuto ad impedimento dell’imputato), dal 14/12/06 al 19/03/07 (per
adesione all’astensione dal!’ udienza della Difesa) e dal 07/01/13 al 08/03/13
(per legittimo impedimento dell’imputato), contrariamente a quanto già ritenuto
dalla sentenza impugnata, che ha indebitamente tenuto conto del rinvio del
procedimento dal 15/06/06 al 28/09/06 pur dovuto a ragioni di carattere
processuale, il reato si è definitivamente prescritto in data 02/12/13.
Si impone conseguentemente l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per l’estinzione del reato.

P.Q.M.

2

degli stessi sicché non si è potuto determinare il giorno in cui i sigilli sono stati

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

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