Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3925 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3925 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
DI COSTA CONCETTA N. IL 27/02/1957
avverso la sentenza n. 4091/2010 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
12/10/2012

z,,,L

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/s,” le conclusioni del PG Dott. t

r,‘

< Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 05/12/2013 RITENUTO IN FATTO Il Gip presso il Tribunale di Pavia, investito della richiesta di decreto penale di condanna, per il reato di cui all'art. 2, co. 1 bis d.l. 463/83, convertito il L. 638/83, a carico di Concetta Di Costa, per avere cost4i, iii- Primide, omesso di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per il mese di febbraio 2008, ha emesso in data 12/10/2012 sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., col ritenere che la esiguità delle somme non corrisposte all'Istituto e l'assenza di piena prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato rappresentano elementi che non consentono di esercitare proficuamente l'azione penale. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, eccependo vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto il decidente non specifica in che modo il quantum della omissione possa incidere sull'antigiuridicità della condotta e sull'elemento soggettivo del reato. Rileva, inoltre, che l'unica causa di non punibilità, prevista dal Legislatore, per il delitto in esame è rappresentata dal pagamento del dovuto entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento , della violazione contestata. nella qualità di legale rappresentante della ditta Di Costa Concetta Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per l'annullamento della impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Gip di Pavia per la emissione del decreto penale di condanna. d--- CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto. Rilevasi che la sentenza impugnata è pronunciata in base a regole di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; sentenza che può essere resa solo là dove risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o, in ogni caso, si palesi la impossibilità di acquisizione di prove della sua colpevolezza. Di contro, è precluso pronunciare il proscioglimento nella ipotesi in cui la infondatezza dell'accusa dovrebbe essere dimostrata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta di decreto penale di condanna. Nel caso in esame non ricorre la mancanza assoluta della prova non integrabile nelle fasi successive ( Cass. S.U. 9/6/1995, n. 18 ), mancanza assoluta ritenuta legittimante un proscioglimento adottato ex art. 129 cod.proc.pen. dal gip investito della richiesta ex art. 459 cod.proc.pen.. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la decisione impugnata, permette di rilevare come il Gip abbia assolto l'imputatcuper l'omesso versamento delle ritenute previdenziali sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale e sulla inoffensività della condotta, che non gli era consentita, poiché la individuazione di una soglia al di sopra della quale la sottrazione al pagamento di somme dovute all'Erario o al sistema previdenziale è rimessa, in via esclusiva, alla discrezionalità del Legislatore, che, diversamente da altre ipotesi, non ha ritenuto di prevederla ed ha, invece, introdotto, anche in funzione deflattiva, il meccanismo di estinzione del reato, previsto dall'art. 1, co. 1 bis, d.L.vo 211/94. giudizio non corrette, in quanto non riferibili ad una pronuncia di Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice ad quem per l'ulteriore corso. P. Q. M. impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 5/12/2013. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA