Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39247 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 39247 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GJOKEJA ARMAND N. IL 06/01/1971
avverso l’ordinanza n. 259/2013 TRIBUNALE di TREVISO, del
13/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O •S e 9)1/4
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Uditi difensor Avv.;

G

Data Udienza: 16/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Treviso, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ribadiva l’esecutività della sentenza di condanna
pronunciata in data 6 giugno 2008 nei confronti di Gjokeja Armand, rigettando
l’istanza intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena, inserita nel
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura della
Repubblica presso il Tribunale di Treviso, e “di rinnovazione della predetta
sentenza al prevenuto presso il nuovo domicilio eletto”. Affermava il Tribunale

Bollate presso il fratello Agron, in via Trento 31. La circostanza che questi, in
data 27/9/2008 all’atto della scarcerazione dal carcere di Opera dove era
detenuto per altra causa, avesse eletto domicilio in Bollate via Fratellanza 8, era
limitata al procedimento nel quale era stata resa e non estendeva i suoi effetti ad
altro procedimento in mancanza di una diversa ed inequivoca dichiarazione
dell’interessato. Correttamente la sentenza era stata notificata nel domicilio
eletto presso il fratello.
2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il
difensore del condannato, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 161, commi 2 e 3, e 162 c.p.p.. In particolare, rileva la
mancanza di ogni atto formale con cui il condannato avesse eletto domicilio
presso il fratello. Al contrario egli aveva eletto domicilio in Milano via Buonarroti
n. 9 presso lo studio del difensore Sami Behare e, anche se si dovesse
disconoscere la validità dell’elezione di domicilio effettuata al momento della
scarcerazione, l’estratto contumaciale della sentenza andava notificato presso
quest’ultimo indirizzo. Peraltro, dal momento che nel corso del giudizio ogni
notifica era stata effettuata nel carcere, essendo stata l’autorità giudiziaria a
conoscenza dello stato detentivo del condannato, l’elezione di domicilio
effettuata doveva intendersi comprensiva anche del procedimento penale
nell’ambito del quale era stata chiesta più volte chiesta la traduzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso:
l’avv. Behare era stato revocato e la sentenza notificata correttamente nel
domicilio dichiarato, indicato sia nel decreto dispositivo del giudizio sia nella
sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
La motivazione con cui il giudice dell’esecuzione ha ritenuto inidonea
l’elezione di domicilio effettuata dal condannato al momento della scarcerazione
in relazione al diverso procedimento per cui era detenuto è conforme al costante
1

che l’estratto era stato notificato nel domicilio che l’imputato aveva eletto in

orientamento della giurisprudenza, secondo cui l’elezione o dichiarazione di
domicilio, per i rilevanti effetti che ad essa conseguono, sono valide ed efficaci
unicamente nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre
non spiegano alcun effetto nell’ambito di altri procedimenti, sia pure
geneticamente collegati a quello originario (Cass. Sez. 5, 9-6-2000 n. 3331;
Sez. 3, 25-9-2002 n. 36051). In applicazione di tale principio, deve ritenersi che
l’elezione di domicilio fatta, ai sensi dell’art. 161 comma 3 c.p.p., dal detenuto al
momento della sua scarcerazione, è limitata al procedimento nel quale è resa e

avvenuta la scarcerazione, salvo che dall’atto non risulti una diversa ed
inequivoca dichiarazione dell’interessato.
Nel caso dì specie, pertanto, in mancanza di diversa volontà manifestata da
Gjokeja Armand, l’elezione di domicilio da questi effettuata al momento della sua
dimissione dalla Casa Circondariale di Milano vale solo per il procedimento per il
quale era stata disposta la scarcerazione; con la conseguenza che,
contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dovrebbe ritenersi legittima la
notifica dell’avviso di deposito della sentenza, eseguita presso il diverso domicilio
eletto dall’imputato, che il giudice dell’esecuzione indica in “Bollate via Trento 31
presso il fratello Gjokeja Agron”. Ma è proprio questa elezione che il ricorrente
contesta essere intervenuta.
Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), questa Corte
è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione, può – e talora
deve – accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra le altre,
Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 09/01/2013, Chaid, Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del
28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv. 230568, e da ultimo Sez. 1, n. 30558
del 15/07/2010, dep. 30/07/2010, non massimata).
Dall’esame degli atti, si ricava che l’indicazione del domicilio di Bollate via
Trento 31 è riportata sia nell’epigrafe del decreto che dispone il giudizio emesso
il 28/1/2008, sia in quella della sentenza del Tribunale di Milano 5/7/2008: non è
indicato tuttavia l’atto con cui il ricorrente si afferma aver formalmente eletto il
proprio domicilio, e questa lacuna non consente di ritenere perfezionato il
procedimento di notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti restituiti al giudice
dell’esecuzione perché accerti, dandone menzione, se vi è un atto formale con
cui nel corso del procedimento Gjokeja Armand ha manifestato la volontà di
eleggere domicilio in “Bollate via Trento 31 presso il fratello Gjokeja Agron”.
P.Q.M.
2

non estende i suoi effetti a procedimenti diversi da quello in relazione al quale è

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Treviso.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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