Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39242 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39242 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATTOLICO ALESSANDRO N. IL 04/03/1983
avverso la sentenza n. 11/2014 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte c e, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 02/07/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Piccolo, il quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Cattolico Alessandro è stato condannato dal Gup del tribunale di

Marsiglia Pietro, sparando all’indirizzo del medesimo cinque colpi di
pistola, nonché dei reati di cui agli articoli 648, 703 del codice penale, 23
della legge 110-75, 10, 12 e 14 della legge 497-74.
2.

La corte di assise di appello di Reggio Calabria riqualificava

l’omicidio volontario in omicidio preterintenzionale ai sensi dell’articolo
584 del codice penale e per l’effetto rideterminava la pena in anni 5 e
mesi 4 di reclusione.
3.

Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per

cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, esponendo i
seguenti motivi:
a. mancanza di motivazione ed illogicità della stessa, nonché
travisamento del fatto; secondo la difesa ricorrente
mancherebbe la “esatta ed esaustiva logica ragione
giustificatrice della mancata valutazione della ipotesi difensiva
prospettata in via principale e cioè dell’omicidio colposo
aggravato dalla previsione dell’evento”. La lacuna contenuta
nella motivazione della sentenza di appello emergerebbe,
secondo la difesa, nella parte in cui si è ritenuto provato
l’elemento volitivo e rappresentativo del reato di lesioni,
laddove il dolo in qualsiasi sua forma deve essere
necessariamente provato e non può essere considerato come
sussistente in re ipsa.
b. Mancanza di motivazione ed illogicità della stessa con
riferimento alla negata estensione nel massimo delle concesse
attenuanti generiche; eccessività dell’aumento ex articolo 81
del codice penale; eccessività della pena inflitta. Lamenta il
ricorrente che i giudici non siano partiti dal minimo edittale di
10 anni, ma da quello di 12, senza darne alcuna motivazione;
le attenuanti generiche andavano, poi, concesse nella misura

1

Locri alla pena di anni 10 di reclusione per aver cagionato la morte di

massima, avuto riguardo ai profili della personalità del reo ed
alle sue stesse condizioni al momento del fatto, considerando
altresì la giovane età del prevenuto, la sua incensuratezza,
nonché il comportamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di appello veniva

la riqualificazione in omicidio colposo aggravato dalla previsione
dell’evento ovvero in omicidio preterintenzionale, espressamente
affermando che l’imputato aveva voluto l’evento meno grave, ossia le
lesioni (pag.3) e che gli elementi fattuali deponevano per la sussistenza
di un caso di omicidio preterintenzionale (cfr. pag. 22 dell’atto di
appello). La Corte territoriale, accogliendo la censura difensiva,
riqualificava l’omicidio volontario in omicidio preterintenzionale e
diminuiva la pena da 10 anni a 5 anni e mesi 4 di reclusione.
2. Orbene, ciò premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è in
gran parte generico e comunque tutto argomentato in fatto,
sollecitando una riqualificazione della fattispecie in omicidio colposo
sulla base di contestazioni in ordine alle valutazioni sul dolo, che la
corte ha compiuto con dovizia di motivazione e senza incorrere in
alcun vizio logico. Ed invero, emerge dalla stessa prospettazione del
ricorso che il dolo non è stato presunto, ma è stato ritenuto provato;
è evidente, comunque, che l’indagine, non potendo il giudice entrare
nella testa dell’imputato per scandagliarne l’elemento volitivo, deve
essere condotta in modo deduttivo con riferimento alle circostanze
dell’azione. D’altronde, come possa sostenersi che il reato di lesioni
sia stato cagionato colposamente, quando l’imputato ha sparato con
una pistola verso il corpo dell’imputato, proprio non è dato
comprendere. E lo stesso reato più grave verificatosi, sulla cui
necessità di imputazione soggettiva vi è una discussione aperta in
dottrina e giurisprudenza, non può certo dirsi addebitato a titolo
oggettivo, nel caso di specie, atteso che chi usa una pistola prevede
certo la possibilità di eventi più gravi di quelli voluti. E, quindi, al dolo
di lesioni si aggiunge certamente almeno l’elemento soggettivo
colposo per la morte.

2

censurata la erronea qualificazione giuridica del fatto, di cui si chiedeva

3. Si deve ricordare, infine, che ai sensi del disposto dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato,
sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che
detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e
non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice
di merito una diversa ricostruzione degli atti processuali (Cass. S.U.,
Sent.n.16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, Rv.205620).

non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
253099; conf. Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola)
5. Il secondo motivo di ricorso è un motivo di merito sulle valutazioni
discrezionali del giudice in ordine alla misura della pena; innanzitutto,
non è affatto vero che i giudici siano partiti immotivatamente da una
pena base superiore al minimo edittale, atteso che hanno giustificato
tale misura in relazione alla reiterazione dei colpi esplosi, sintomo di una
maggiore gravità del reato. Quanto alle attenuanti generiche, la
diminuzione non è stata concessa nel massimo sulla considerazione che
l’intervento difensivo dell’imputato avrebbe potuto essere spiegato senza
l’utilizzo di armi (che peraltro erano illegittimamente detenute e con
matricola abrasa). Trattasi di valutazioni di merito (pertanto
necessariamente opinabili) supportate da idonea motivazione e dunque
non rivedibili in sede di legittimità.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.

p.q.m.

3

4. Quanto al dedotto travisamento del fatto, si ricorda che in Cassazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/07/2015

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