Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39229 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 39229 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QYPI ARBER N. IL 25/12/1989
avverso la sentenza n. 2875/2013 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
24/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. &31411..Q.4.10 CACI bACC.A.OME
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che ha concluso per
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Udito, per la parte c ile, l’Avv

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Data Udienza: 16/07/2014

Ritenuto in fatto.

Con sentenza resa il 24 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il gip del
Tribunale di Pistoia applicava a QYPI Arber, imputato dei delitti di cui agli artt.
2-4 I. 895/1967, 648 cod.pen., la pena concordata fra le parti di anni uno e
mesi sei di reclusione, tenuto conto della contestata recidiva e della diminuente
per il rito.

difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta vizi motivazionali non essendo
stata valutata la sussistenza dei presupposti legittimanti il proscioglimento ai
sensi dell’ art. 129 c.p.p.

Considerato in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla
concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della
pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla,
dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non
punibilità previste dall’art. 129 cod.proc.pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.- l’imputato non può rimettere in discussione profili
oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal
patteggiannento.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di
specificità e sono comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato, adeguato a quanto contenuto
nell’accordo intervenuto fra le parti e dall’altro, ha escluso la sussistenza dei
presupposti di cui all’art.129 cod.proc.pen., alla luce del verbale di arresto in
cui veniva rappresentato che il ricorrente era stato sorpreso nella flagranza di
detenzione e porto di pistola di provenienza delittuosa e che fu trovato a bordo
di auto Mercedes oggetto di rapina.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo
2,

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

1992, Di Benedetto; SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre
1998, Messina).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore

determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 16 Luglio 2014.

della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo

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