Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3922 del 05/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3922 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
PREVITI GIUSEPPE N. IL 29/05/1983
avverso la sentenza n. 3275/2010 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
12/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/s2t.ite le conclusioni del PG Dott •
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Data Udienza: 05/12/2013
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Pavia, investito della richiesta di decreto
penale di condanna, per il reato di cui all’art. 2, co. 1 bis d.l. 463/83,
convertito il L. 638/83, a carico di Giuseppe Previti, per avere costui, nella
omesso di versare all’I.N.P.S. le ritenute previdenziali e assistenziali
effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per mesi di
dicembre 2007, febbraio, maggio e agosto 2008, ha emesso in data
12/10/2012 sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
cod.proc.pen., col ritenere che la esiguità delle somme non corrisposte
all’Istituto e l’assenza di piena prova della sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato contestato rappresentano elementi che non
consentono di esercitare proficuamente l’azione penale.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Milano, eccependo vizio di motivazione e violazione di
legge, in quanto il decidente non specifica in che modo il quantum della
omissione possa incidere sull’antigiuridicità della condotta e
sull’elemento soggettivo del reato. Rileva, inoltre, che l’unica causa di non
punibilità, prevista dal Legislatore, per il delitto in esame è rappresentata
dal pagamento del dovuto entro tre mesi dalla notifica dell’accertamento
della violazione contestata.
qualità di legale rappresentante della ditta Previti Giuseppe Greco,
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta, nella quale conclude per l’annullamento della
impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Gip di Pavia per la
emissione del decreto penale di condanna.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Rilevasi che la sentenza impugnata è pronunciata in base a regole di
proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; sentenza che può essere resa
solo là dove risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato
o, in ogni caso, si palesi la impossibilità di acquisizione di prove della sua
colpevolezza.
Di contro, è precluso pronunciare il proscioglimento nella ipotesi in cui la
infondatezza dell’accusa dovrebbe essere dimostrata mediante un esame
critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta di decreto penale
di condanna.
Nel caso in esame non ricorre la mancanza assoluta della prova non
integrabile nelle fasi successive ( Cass. S.U. 9/6/1995, n. 18 ), mancanza
assoluta ritenuta legittimante un proscioglimento adottato ex art. 129
cod.proc.pen. dal gip investito della richiesta ex art. 459 cod.proc.pen..
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la decisione impugnata,
permette di rilevare come il Gip abbia assolto l’imputato per l’omesso
versamento delle ritenute previdenziali sulla base di una valutazione di
opportunità sul proficuo esercizio dell’azione penale e sulla inoffensività
della condotta, che non gli era consentita, poiché la individuazione di una
soglia al di sopra della quale la sottrazione al pagamento di somme
dovute all’Erario o al sistema previdenziale è rimessa, in via esclusiva, alla
discrezionalità del Legislatore, che, diversamente da altre ipotesi, non ha
ritenuto di prevederla ed ha, invece, introdotto, anche in funzione
deflattiva, il meccanismo di estinzione del reato, previsto dall’art. 1, co. 1
bis, d.L.vo 211/94.
giudizio non corrette, in quanto non riferibili ad una pronuncia di
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al giudice ad quem per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 5/12/2013.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza