Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39216 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 39216 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABDEL HAQ BASEM MOH’D KASEM, nato il 10/08/1951
avverso la sentenza n. 1710/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE del
18/06/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 28/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Mauro
Iacoviello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il 18 giugno 2012 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza
emessa il 29 novembre 2010 dal Tribunale di Pisa, che aveva dichiarato Abdel
Haq Basem Moh’d Kasem colpevole del reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs.
n. 286 del 1998, accertato in Pisa il 30 aprile 2009, perché occupava alle proprie
dipendenze un lavoratore straniero, privo del permesso di soggiorno, e, previa

di mesi quattro di reclusione ed euro tremilaquattrocento di multa, sostituita la
pena detentiva dalla corrispondente pena pecuniaria di euro
q uattrom ilaci nquecentosessa nta.
1.1. L’imputato era stato tratto a giudizio perché, nel corso di una visita
ispettiva da parte della P.G., era stato rinvenuto nell’azienda di proprietà della
NUR S.r.l., della quale lo stesso era legale rappresentante, il cittadino moldavo,
privo di permesso di soggiorno, Cataraga Vitalie, che era con indumenti di lavoro
(calosce e tutone) ed era “intento a lavorare con una carriola, spalando e tirando
su erba” all’interno di uno dei box della scuderia.
Il quadro probatorio, che aveva sorretto la decisione di condanna del primo
Giudice, era tratto dalle dichiarazioni degli agenti operanti (Duma- e Pari) e dalle
iniziali dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti dallo stesso Cataraga, che
aveva riferito di lavorare presso la società NUR dal 10 ottobre 2008 con l’incarico
di pulire i box dei cavalli, di avere preso accordi con l’imputato che gli aveva
fornito le direttive di lavoro e provveduto a corrispondergli, personalmente, la
retribuzione mensile di quattrocento euro, di dormire e mangiare presso
un’abitazione dello stesso e di essere irregolare nel territorio dello Stato.
Il Tribunale aveva ritenuto che era da disattendere la successiva
ritrattazione operata dal cittadino moldavo il successivo 12 maggio 2009,
secondo cui la sua presenza nel box era diretta solo alla riparazione, come era
solito fare, di uno scooter, in quanto contraddetta dalle specifiche dichiarazioni
degli operanti e non provata, poiché anche i testi dedotti dalla difesa, e
interessati, avevano reso dichiarazioni smentite da quanto visto e riferito dagli
operanti.
1.2. La Corte di appello, dopo aver ripercorso la vicenda processuale come
ricostruita dal primo Giudice e illustrato le ragioni di doglianza poste a
fondamento dei motivi di appello, riteneva che:
– non sussisteva la dedotta nullità della sentenza per difetto di.correlazione
tra accusa contestata è sentenza, poiché l’imputato, pur indicato in imputazione
come persona fisica e non come legale rappresentante della NUR S.r.l., era stato
posto in grado di conoscere l’accusa mossagli e di difendersi. Egli aveva anche

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applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena

subito una sanzione amministrativa per l’irregolare posizione lavorativa
dell’indicato Cataraga ed era stato, in ogni caso, presente al dibattimento;
– nel merito, l’opposta conciliazione fra le dichiarazioni testimoniali degli
agenti operanti, Duma e Pari, e dei testi a difesa, Sebastiani e Grzywna, era
operazione impossibile per l’insanabile contrasto fra esse e per l’insostenibilità di
quanto riferito dai secondi, avuto riguardo, in particolare, all’abbigliamento del
Cataraga riconducibile all’attività di stalliere e non a quella di meccanico; alla
inverosimile descritta condotta del medesimo, introdottosi, senza permesso, in

box, “con tutone e calosce”, per svolgere la sua attività di meccanico, e alla
mancanza di alcuna traccia del preteso motorino da riparare;
– doveva, invece, ribadirsi l’assoluta inattendibilità dei testi a difesa e
confermarsi la valenza probatoria delle dichiarazioni degli agenti operanti e di
quelle rese dal Cataraga nella immediatezza dei fatti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato con
il ministero del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di due
motivi, alla cui illustrazione ha premesso il riferimento ai fatti e , alla vicenda
processuale.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 521
cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra capo dì imputazione e sentenza.
Secondo il ricorrente, sussiste la denunciata censura poiché egli, imputato
quale persona fisica ed esercente in via principale l’attività principale di medico
chirurgo, è stato condannato quale rappresentante legale della società NUR, con
totale modifica delle prospettive difensive.
L’osservazione contenuta in sentenza, relativa alla sanzione amministrativa
irrogatagli, non è idonea, ad avviso del ricorrente, a rappresentare la sua
consapevolezza della esatta accusa mossagli e della qualità . specifica
contestatagli, non essendo noto, in mancanza della produzione del relativo atto,
nei confronti di chi. sia stata irrogata la indicata sanzione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione
risultante dal testo del provvedimento impugnato e rispetto a specifici atti del
processo.
Secondo il ricorrente, che ha richiamato gli esiti delle prove testimoniali
assunte, non sussiste l’asserita incompatibilità tra le dichiarazioni dei due testi
della difesa, ritenuti non credibili, e quelle dei testi dell’accusa, poiché la
circostanza che il Cataraga sia stato rinvenuto in uno dei box più vicini al
cancello d’ingresso è confermata dai testi della difesa, secondo i quali il
medesimo, estraneo all’organico della società e alla vita della scuderia, offriva le

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proprietà altrui per riparare un motorino e messosi, senza permesso, a ripulire il

sue

prestazioni quale riparatore di bici, motocicli e altro, utilizzando

occasionalmente uno dei box non utilizzato per il ricovero dei cavalli, e anche la
circostanza che il predetto stesse pulendo il box è confermata dai medesimi testi,
ed è del tutto logico il rilievo che la ripulitura del box abbia preceduto l’esercizio
della sua mansione, consistente quel giorno nella riparazione di un motorino.
Né la Corte di appello, che ha aderito alle conclusioni del primo Giudice, ha
spiegato le ragioni della esclusa attendibilità della deposizione del teste Grzywna,
limitandosi a ritenerla parziale, mentre, non essendo incompatibile con le

pronuncia assolutoria, rivalutando anche quella della teste Sebastiani, giudicata
inattendibile per il rapporto di convivenza con esso ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze afferenti alla dedotta violazione del principio di correlazione
tra accusa contestata e sentenza sono prive di alcuna fondatezza.
1.1. La Corte di appello, rispondendo ad analoga censura svolta in via
preliminare nel gravame di merito ed esattamente interpretando il disposto
dell’art. 521 cod. proc. pen., ha logicamente ed esaustivamente ritenuto privo di
fondamento l’eccepito profilo di nullità, rilevando che l’imputato, indicato nel
capo d’imputazione come persona fisica e non come legale rappresentante della
NUR S.r.l., cui apparteneva il box nel quale è stato sorpreso il cittadino straniero,
è stato sempre in grado di difendersi adeguatamente dall’accusa mossagli, della
quale è stato perfettamente consapevole, e rimarcando la rilevanza al riguardo
del dato fattuale, tratto dalla richiamata deposizione dell’isp. Duma, riguardante
la sanzione amministrativa irrogata all’imputato per l’irregolarità della posizione
lavorativa dell’indicato cittadino straniero, e la decisività della sua partecipazione
personale al giudizio.
1.2. Tali rilievi sono coerenti con i principi di diritto affermati da questa
Corte, e condivisi, alla cui stregua il vizio di difetto di correlazione tra
contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando nei fatti rispettivamente descritti e ritenuti – non sia possibile individuare un nucleo
comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di
continenza, bensì di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale (tra le altre,
Sez. 3, n. 818 del 06/12/2005, dep. 12/01/2006, Pavanel, Rv. 233257; Sez. 6,
n. 81 del 06/11/2008,. dep. 07/01/2009, Zecca e altro, Rv. 242368; Sez. 3, n.
41478 del 04/10/2012, dep. 24/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871), in modo che
possa derivarne incertezza sull’oggetto della imputazione, con conseguente
pregiudizio dei diritti della difesa, che non può essere ravvisabile se l’imputato,
attraverso – l’iter

del processo e nell’ambito di una piena e completa
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deposizioni degli agenti operanti, doveva essere utilizzata per pervenire a una

contrapposizione processuale, sia comunque venuto in concreto a trovarsi in
condizione di difendersi in ordine all’oggetto della contestazione (tra le altre,
Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Grossi L. e altri, Rv. 213645;
Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, dep. 19/12/2005, Magnatta, Rv. 232774).
1.3. L’apprezzamento dei Giudici di merito, esente da vizi logici e giuridici,
resiste alle deduzioni del ricorrente, che, senza sottoporre a critica specifica e
puntuale le ragioni che lo sostengono, sono limitate alla contestata rilevanza
della irrogazione della sanzione amministrativa in dipendenza dell’omessa

del destinatario della medesima, omettendosi di rilevare che l’indicata
circostanza, riferita dal teste Duma, è stata valorizzata, a prescindere dal dato
formale della mancata indicazione della specifica qualifica dell’imputàto, a
conferma della consapevolezza da parte del medesimo dell’accusa mossagli, ed è
stata ritenuta comunque superata dall’assorbente rilievo della intervenuta
contestazione in fatto della sua qualità allo stesso imputato, che è stato sempre
presente al dibattimento.

2. Il secondo motivo’ riguarda la contestata affermazione della responsabilità
penale del ricorrente e si articola sul duplice versante della mancanza di prova
certa della esistenza di un effettivo rapporto di lavoro tra lo stesso e il cittadino
straniero e della non incompatibilità tra le dichiarazioni dei testi della difesa e
degli agenti operanti, lette in correlazione con la tesi difensiva, avvalorata anche
dalla ritrattazione del cittadino straniero Cataraga, alla cui stregua la presenza di
quest’ultimo nel box era finalizzata alla pulizia del locale in vista della
occasionale riparazione da parte sua di uno scooter.
2.1. La totale infondatezza delle deduzioni difensive consegue al rilievo che
la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume manchevole e
contraddittoria, è stata compiutamente condotta dalla Corte di appello secondo
un iter logico che ha fornito, con argomentazioni basate su una corretta analisi e
utilizzazione delle emergenze probatorie, una esauriente e persuasiva
ricostruzione dei dati fattuali, logicamente dando conto dell’itinerario
interpretativo percorso; rappresentando le ragioni significative della decisione
adottata a fronte del compiuto vaglio delle prospettazioni difensive, fatte oggetto
dei motivi di appello; valorizzando, secondo linee concordanti con la condivisa
decisione di primo grado, i contrasti non sanabili tra le dichiarazioni dei testi
dell’accusa e quelle della difesa; rimarcando, in particolare, l’illogicità e la
inverosimiglianza del contenuto delle seconde, alla luce dell’abbigliamento del
cittadino straniero all’interno del box, da stalliere e non da meccanico,
dell’attività di ripulitura di un box altrui, ascritta al medesimo e finalizzata a
renderlo consono a una pretesa attività di meccanico, e del mancato

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acquisizione della prova della qualità (personale o rappresentativa della società)

rinvenimento del preteso motorino, e pervenendo al rilievo conclusivo della
inattendibilità dei testi della difesa e della piena valenza probatoria delle
dichiarazioni dei testi di accusa e di quelle iniziali del cittadino straniero,
antecedenti alla sua non riscontrata ritrattazione.
2.2. In questo contesto, ancorato alle risultanze ragionate delle evidenze
fattuali disponibili, non possono trovare accoglimento le censure difensive, che,
in sovrapposizione argomentativa rispetto all’articolato ragionamento probatorio
svolto e senza correlarsi con i suoi passaggi motivi, tendono, attraverso la

appello, a impegnare questa Corte, il cui sindacato rimane di sola legittimità
anche quando sia prospettata in ricorso e reclamata una diversa e più adeguata
valutazione delle risultanze processuali, in una non consentita nuova lettura degli
elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale probatorio del
processo, e in una, del pari estranea al sindacato in questa sede, revisione delle
valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dagli stessi Giudici, ai quali
non può imputarsi di avere omesso la particolareggiata disamina degli elementi
di giudizio, non significativi, né può fondatamente opporsi di non avere
proceduto ad analitica e approfondita disamina degli elementi probatori utilizzati
e delle relative fonti di prova, attraverso doglianze appuntate sul significato e
sulla interpretazione di alcuni dei detti elementi, già oggetto di esplicito
apprezzamento del loro contenuto e della loro compatibilità tra essi stessi e con i
residui dati disponibili.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e
in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si
determina nella misura ritenuta congrua di euro mille.

R.Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014

Il Consigliere esten

ATA

Il Presidente

rinnovata esposizione di quanto rappresentato in primo grado e con l’atto di

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