Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39210 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39210 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC LAZA N. IL 05/11/1971
avverso l’ordinanza n. 6991/2009 CORTE APPELLO di TORNO, del
12/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 29/05/2015

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott. Eugenio
Selvaggi, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 giugno 2014, la Corte d’appello di Torino dichiarava
inammissibile l’impugnazione proposta da Jovanovic Laza contro la sentenza del
Tribunale di Torino del 14 ottobre 2009, con la quale aveva riportato la condanna

all’art. 477-482 cod. pen., per aver falsificato una patente di guida apponendovi
la propria fotografia; la Corte territoriale rilevava che nell’atto d’appello era
contenuta solo una doglianza riguardante l’eccessività della pena, collegata al
buon comportamento processuale, alla personalità dell’imputato e alla modestia
del fatto, deduzioni da ritenersi generiche alla luce della motivazione
circostanziata e precisa in punto di pena adottata dal primo giudice.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal
difensore, avv. Vittorio Pesavento, con il quale si deduce nullità dell’ordinanza,
per violazione dell’articolo 591 cod. proc. pen., carenza di motivazione e vizio
logico, per non avere il giudice dei gravame valutato le richieste di contenimento
della pena nei minimi assoluti, sulla base di argomentazioni che non potevano
essere considerate generiche, poiché attinenti alla lievità del fatto e al
comportamento processuale dell’imputato, con richiesta anche di sostituzione
della pena ex art. 53 della legge 689 del 1981.
La difesa aveva dedotto elementi di fatto idonei a supportare anche il
riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso investe la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto
inammissibile il gravame proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo
grado; la doglianza non è deducibile sotto il profilo del vizio motivazionale, ma
esclusivamente come error in procedendo, il quale postula, per sua natura,
l’esame dell’incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del
rilievo della Corte territoriale, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di
rito, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale.
Orbene, la lettura dell’atto di appello induce a ritenere giustificato e,
dunque, corretto il convincimento del giudice a quo.

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alla pena di 6 mesi di reclusione, all’esito di rito abbreviato, per il delitto di cui

1.1 Come è noto il giudizio di appello si configura come un’impugnazione
limitatamente devolutiva, che consente cioè al giudice di secondo grado di
conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi proposti
dall’appellante: è pacifico, infatti, che il giudizio di appello non è un

novum

iudicium ma una revisio prioris istantiae. E’ proprio in virtù dei suddetti principi
che l’atto di appello, a norma dell’art. 581 cod. proc. pen. deve enunciare: a) i
capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c)
i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto

262183).
1.2 Se è vero che il requisito della specificità dei motivi di appello deve
essere valutata alla luce della funzione di quell’impugnazione, per cui in caso di
appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità
(Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014 – dep. 05/02/2015, Stankovic, Rv. 262814), ciò
non può comportare la sostanziale elisione del requisito dell’atto di impugnazione
che, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve contenere
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta.
1.3 Nel caso di specie è possibile individuare sia il punto della sentenza di
primo grado censurato (il trattamento sanzionatorio) sia la richiesta formulata
(riduzione della pena per effetto dell’applicazione delle attenuanti generiche nella
massima estensione ed applicazione dei benefici di legge, qualora ne sussistono i
presupposti, o sostituzione della pena ex art. 53 della L. 689/1981), ma
altrettanto non si può affermare con riguardo ai motivi di impugnazione. A tal
proposito, corretta deve ritenersi il giudizio espresso dalla Corte territoriale che
ha rilevato l’assoluta genericità dei motivi di appello, apparendo, prima facie, del
tutto privi di qualsiasi riferimento fattuale al caso concreto, e, pertanto, privi di
ogni specificità, in quanto l’imputato non aveva criticato le “argomentazioni
circostanziate e precise” che il primo giudice ha sviluppato sul trattamento
sanzionatorio, ma si era limitato a dedurre “il buon comportamento processuale
dell’imputato, la personalità dello stesso nonchè la modestia del fatto”.
1.3 Insistere nella richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, di
concessione dei “benefici di legge” (peraltro in maniera del tutto eventuale,
laddove si condiziona la richiesta alla sussistenza dei presupposti di legge) o
della sostituzione della pena ex art. 53 della L. 689/1981 è motivo generico, che
elude completamente la motivazione negativa, fondata sulla mancanza di
elementi di segno positivo e sui precedenti penali dell’imputato, risultanti dal

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che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014, Tarasconi, Rv.

certificato del casellario.
2. Per le ragioni esposte il ricorso l’imputato va rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015
Il consigliere estensore

Il presi ente

processuali.

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