Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39207 del 25/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39207 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLARI ALESSANDRO N. IL 30/12/1970
avverso la sentenza n. 7632/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
~e-il-Procuratore Ge
ha concluso per

Data Udienza: 25/05/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata 14/04/2014, la Corte di appello di Bologna ha
confermato la sentenza del 12/04/2012 con la quale il Tribunale di Ferrara,
all’esito del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato nel corso dell’udienza
preliminare, ha dichiarato Alessandro Cavallari colpevole del reato di guida senza

sull’identità (capo B), condannandolo per il primo reato alla pena di euro 2.300
di ammenda e per il secondo reato alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto
personalmente ricorso per cassazione Alessandro Cavallari, denunciando – nei
termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen. – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di
motivazione.
Già in sede dibattimentale era stata eccepita quanto al capo A) la nullità
assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del processo, trattandosi di reato a
citazione diretta e non richiedente l’udienza preliminare come invece è avvenuto:
il rinvio a giudizio anche per quanto riguarda la contravvenzione, reato a
citazione diretta, e la successiva celebrazione del giudizio abbreviato ha
determinato il mutamento del giudice naturale.
La motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato sembra carente, in
quanto gli operanti avevano effettuato il controllo e la successiva individuazione
in un momento della giornata (le 18,45 dell’11/02/2011) caratterizzato da poca
visibilità e nei confronti di un soggetto che non aveva il volto completamente
libero, in quanto indossava gli occhiali e gli usuali indumenti invernali.
Non è stata applicata la disciplina del reato continuato, laddove la distanza
cronologica tra i fatti, le condizioni di tempo e di luogo e le peculiari modalità dei
fatti sono indici sintomatici dell’unicità del disegno criminoso.
Non sono state applicate le circostanze attenuanti generiche senza
motivazione al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

2

patente (capo A) e del reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale

Non sussiste la nullità eccepita con riguardo alla contravvenzione sub A). Il
ricorrente ha invocato l’orientamento di questa Corte secondo cui è affetta da
nullità assoluta, per indebito mutamento del giudice naturale, la sentenza resa
dal G.i.p. (funzionalmente incompetente) all’esito del giudizio abbreviato chiesto
a seguito dell’errata emissione del decreto di giudizio immediato per reati in
ordine ai quali doveva invece procedersi con citazione diretta (Sez. 4, n. 41073
del 03/11/2010 – dep. 22/11/2010, Halilovic e altri, Rv. 248773). A tale
orientamento si contrappone, nella giurisprudenza di questa Corte, l’indirizzo
secondo cui l’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio

diritto a ricevere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415
bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio
che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato,
in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai
sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5902 del 13/10/2011 – dep.
15/02/2012, Adiletta, Rv. 252065). Al riguardo, comunque, si deve rilevare che,
nel caso di specie, il giudizio abbreviato risulta instaurato nel corso dell’udienza
preliminare e non a seguito di richiesta di giudizio immediato. Ora, con
riferimento all’ipotesi “contraria” a quella in esame (esercizio dell’azione penale
da parte del pubblico ministero con citazione diretta in relazione a reato per il
quale è prevista l’udienza preliminare), ossia con riguardo all’ipotesi meno
garantita (essendo pacifico come «il rito con udienza preliminare offra
indubitabilmente, nel suo complesso, maggiori garanzie all’imputato rispetto al
rito con citazione diretta»: Corte cost., ord. n. 183 del 2003), l’art. 550, comma
3, cod. proc. pen. stabilisce che la relativa eccezione deve essere proposta entro
il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.: il che, mentre esclude
l’attinenza della questione in esame alla tematica del giudice naturale invocata
dal ricorrente, conferma quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare,
ossia che non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l’azione
penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, con successiva
celebrazione dell’udienza preliminare, in ordine a reato per il quale avrebbe
dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio (Sez. 4, n. 36881 del
22/05/2009 – dep. 22/09/2009, Nasufi, Rv. 244983; esclude che per il caso in
esame sia comminata alcuna nullità anche Sez. 2, n. 13466 del 16/03/2005 dep. 12/04/2005, P.M. in proc. Giuliano, Rv. 231241).
Quanto all’identificazione dell’imputato, la sentenza di primo grado, che si
integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997
– dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) e dalla stessa espressamente
richiamata sul punto, ha diffusamente motivato in ordine alla sua attendibilità:

3

dell’azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all’imputato il

all’atto del controllo, il conducente dell’auto dichiarò di non avere con sé la
patente di guida, né altro documento di identità, e di chiamarsi Ottorino
Cavallari, nato a Ferrara il 27/01/1951, convivente di Katia Giorgi; uno degli
operanti, chiese al conducente di ripetere l’anno di nascita e l’uomo precisò di
essere nato nel 1971; gli agenti si congedarono e alla guida si pose la Giorgi. Gli
operanti accertarono poi che Katia Giorgi, risultava convivente con Alessandro
Cavallari, odierno imputato, figlio di Ottorino Cavallari; risultò altresì che
Alessandro Cavallari non era in possesso di patente di guida perché revocatagli
e, acquisiti i cartellini anagrafici dei due Cavallari, gli operanti constatarono che

offerta dal primo Giudice, e ribadita dalla sentenza impugnata, le doglianze del
ricorrente – oltre a dedurre questioni di merito – risultano del tutto carenti della
necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
La Corte di merito ha poi confermato la valutazione della sentenza di primo
grado in ordine all’esclusione della continuazione tra i due reati, sottolineando il
carattere di improvvisato espediente, finalizzato a sottrarsi alla responsabilità
per la guida senza patente, assunto, nella specifica vicenda, dal reato sub B), il
che, sulla base di un’argomentazione immune da cadute di conseguenzialità
logica e non compromessa dai rilievi del ricorrente, ha condotto la Corte di
appello ad escludere l’identità del disegno criminoso.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il diniego è congruamente
motivato dalla Corte di merito richiamando l’intensità del dolo riconosciuta nei
reati in questione e i numerosi precedenti penali del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 25/05/2015.

l’uomo fermato era Cavallari Alessandro. A fronte dell’articolata ricostruzione

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