Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39206 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39206 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barberi Frandanisa Nunziata, nata a Patti, il 24.12.1955, avverso
la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Messina il
7.4.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile costituita, il difensore avv Francesco
Pizzuto del Foro di Patti, che ha concluso associandosi alla

Data Udienza: 15/05/2015

richiesta del pubblico ministero, depositando conclusioni scritte e
nota sepse;
udito per la ricorrente il difensore di fiducia, avv. Alberto Gullino,

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 7.4.2014 la corte di appello di
Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Patti, in
data 1.7.2008, aveva condannato Barberi Frandanisa Nunziata
alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti
da reato, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita
parte civile, in relazione ai reati di furto aggravato di cui ai capi A)
e B) dell’imputazione, commessi in danno del titolare della
“Farmacia Scardino” di Gioiosa Marea, al quale veniva riconosciuta
anche una provvisionale nella misura di 3000,00 euro.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputata, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Alberto
Gullino, del Foro di Messina, ed avv. Carmelo Merlo, del Foro di
Patti, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alle disposte
sospensioni del termine di prescrizione che dovevano essere
computate per un periodo massimo di sessanta giorni oltre la
durata dell’impedimento assoluto dell’imputata o del difensore,
senza operare distinzioni in ordine al materiale oggetto del
secondo capo d’imputazione rispetto al quale andavano
individuate le sottrazioni più datate; 2) violazione di legge sulla
utilizzabilità delle riprese video effettuate dal sistema interno di

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che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

che

videosorveglianza,

in

realtà

avrebbero

richiesto

l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in mancanza della quale le
stesse non sono utilizzabili per violazione dell’art. 4 dello statuto
dei lavoratori e della normativa a tutela della privacy di cui al

compendio probatorio a carico della imputata; 3) violazione di
legge e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al
ruolo svolto dall’imputata all’interno della farmacia innanzi
indicata; rilevano, infatti, i difensori della ricorrente che se alla
Barberi si attribuisce il compito di gestire la farmacia in assoluta
libertà ed autonomia, avendo la disponibilità dei farmaci di cui
curava anche la vendita, allora la sua condotta va qualificata in
termini di appropriazione indebita, se, invece, si ritiene che la
stessa fosse una semplice dipendente, sottoposta alla vigilanza
del datore di lavoro, i furti vanno configurati come semplici
tentativi; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno
patrimoniale di rilevante gravità, che non può essere desunta da
una valutazione complessiva del valore dei medicinali rubati,
dovendo essere accertata in relazione ai singoli episodi furtivi; alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed
alla entità del trattamento sanzionatorio, nonché alle statuizioni
civili attinenti al

quantum

della provvisionale concessa alla

costituita parte civile.
3. In via preliminare va rilevato che il termine di prescrizione dei
reati per cui si procede nei confronti elei=due imputattpnella sua
massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi
intervenuti e dei disposti periodi di sospensione del relativo
decorso, risulta sicuramente perento alla data del 05.8.2014.

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d.lgs. n. 196 del 2003, nonché la insussistenza di un adeguato

Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di
secondo grado, una causa di estinzione del reato, che compete a
questa Corte di Cassazione rilevare, non potendosi considerare
inammissibile il ricorso presentato dall’imputata, essendo

infondate.
Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129, co. 2,
c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato,
quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex

plurimis, Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass.,
sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Conti).
Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività
dell’art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste
l’obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento
ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l’esistenza della causa
estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in
considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di
Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento
impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass.,
sez. I, 18/04/2012, n. 35627, rv. 253458).
Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in
questo caso deve essere circoscritto all’accertamento della
ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di
proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte
dall’art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al
giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o
dell’estraneità a esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli
stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento

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incentrato in parte su questioni di diritto non manifestamente

della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e
ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio
secondo cui l’operatività della causa estintiva, determinando il
congelamento della situazione processuale esistente nel momento

contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e
con i caratteri richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa
di non punibilità più favorevole all’imputato, deve prevalere
l’esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass.,
sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.)
In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula
di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può
essere adottata solo quando dagli atti risulti “evidente” la prova
dell’innocenza dell’imputato, sicché la valutazione che in proposito
deve essere compiuta appartiene più al concetto di
“constatazione” che di “apprezzamento” (cfr. Cass., sez. II,
11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla
stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può
ritenersi sussistente nel caso in esame.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, agli
effetti penali, per essere i reati indicati in premessa estinti per
prescrizione.
4. In relazione alle statuizioni civili dell’impugnata sentenza, su cui
questo Collegio deve comunque pronunciarsi ai sensi dell’art. 578,
c.p.p., nei limiti dei motivi di impugnazione proposti dall’imputatch
va rilevata l’infondatezza delle doglianze difensive, con
conseguente rigetto del ricorso, agli effetti civili.
Ovviamente l’intervenuta estinzione dei reati per decorso del
termine prescrizionale, che, può essere pronunciata solo in

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in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il

presenza dei presupposti in precedenza indicati, rende del tutto
irrilevanti le questioni prospettate in tema di mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche, di eccessiva severità del
trattamento sanzionatorio e di insufficienza del compendio

relazione al quale le doglianze difensive si presentano, peraltro,
come censure sul fatto non consentite in sede di legittimità.
Con riferimento alle questioni di diritto poste in ricorso, non può,
invece, non rilevarsene l’infondatezza.
Ed invero, come affermato dall’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, va innanzitutto rilevato che sono
utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore
subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere
installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di
lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio
aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei
lavoratori, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori poste a
presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei c.d. controlli
difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto
l’esistenza di un divieto probatorio (cfr. Cass., sez. V,
12/07/2011, n. 34842, rv 250947; Cass., sez. H, 16.1.2015, n.
2890, rv. 262288).
Allo stesso modo univoco è l’insegnamento del Supremo Collegio,
secondo cui in tema di distinzione tra furto e appropriazione
indebita, è decisiva l’indagine circa il potere di disponibilità sul
bene da parte dell’agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto
dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di
appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato
di furto.

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probatorio valutato dai giudici di merito, profilo, quest’ultimo, in

Conformemente a tale principio, deve ritenersi sussistere il reato
di furto a carico del dipendente di un esercizio commerciale, che,
come l’imputata, sottragga i beni, alla cui vendita è addetto sotto
la direzione e sorveglianza del datore di lavoro, ovvero il denaro

temporaneamente ed esclusivamente per l’espletamento di una
attività di ordine materiale, quale la conservazione e la vendita a
terzi.
Beni, dunque, che egli detiene non “nomine proprio”, ma “nomine
alieno”, come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità
materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di
dipendenza che le lega al titolare del diritto, condizione che non
consente, pertanto, di configurare a suo carico alcun autonomo
potere di disponibilità.
In tale ipotesi l’agente non disponendo autonomamente dei beni,
nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di essi se
ne “impossessa”, così realizzando la fattispecie criminosa di cui
all’art. 624 c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 15/01/1997, n.
2032; Cass., sez. II, Cassazione penale, sez. II, 20/12/1993,
Balzaretti; Cass., sez. IV, 20/02/2013, n. 10638, rv. 255289).
Del tutto generico appare, poi, il rilievo sulla configurabilità del
tentativo, posto che, con relazione al delitto di cui al capo A),
come correttamente rilevato dalla corte territoriale, l’imputata,
all’atto dell’intervento delle forze dell’ordine, “aveva già riposto
nella borsa la refurtiva, impossessandosene, valendosi
dell’assoluta libertà di cui godeva, in quel momento, all’interno del
luogo di lavoro”; mentre con riferimento al delitto di cui al capo
B), non può certo affermarsi che la semplice predisposizione di un
sistema interno di video sorveglianza sia condizione di per sé

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che da tale vendita viene ricavato, trattandosi di beni a lui affidati

sufficiente a dimostrare come avvenuti la continua vigilanza e
controllo del proprietario o dei soggetti incaricati della
sorveglianza nella fase di apprensione del bene oggetto
dell’azione predatoria da parte dell’imputata, che soli avrebbero

medicinale sottratta, la configurabilità del tentativo (cfr. Cass.,
sez. U., n. 17.7.2014, n. 52117, rv. 261186).
Infondato deve ritenersi il rilievo sulla configurabilità della
circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7, c.p., in relazione al
furto continuato di cui al capo B) dell’imputazione, avente ad
oggetto una notevolissima quantità di confezioni di medicinali.
Anche in questo caso, infatti, nel riconoscere la suddetta
circostanza aggravante la corte territoriale si è adeguata
all’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità,
secondo cui in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di
tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in
ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante del danno di
rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al
danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello
complessivo causato dalla somma delle violazioni (cfr. Cass., sez.
II, 13/11/2013, n. 2201, rv. 258477; Cass., sez. I, 24.5.2012, n.
49086, rv. 253961).
Inammissibile, infine, appare l’ultimo motivo di ricorso, in quanto,
per giurisprudenza assolutamente costante del Supremo Collegio,
non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa
alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di
provvisionale (cfr. Cass., sez. IV, 23/06/2010, n. 34791, rv
248348).

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potuto consentire, in relazione ad ogni singola confezione di

Al rigetto del ricorso agli effetti civili, consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel
grado dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi
euro 1500,00, oltre accessori come per legge.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio gli effetti penali per
essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti
civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute
nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1500,00,
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 15.5.2015

P.Q.M.

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