Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39205 del 15/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 39205 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Viviano Francesco, nato a Palermo il 26.2.1949, e da Mauro Ezio,
nato a Dronero il 24.10.1948, avverso la sentenza pronunciata
dalla corte di appello di Roma il 23.6.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

Data Udienza: 15/05/2015

udito per la costituita parte civile, Chieco Giuseppe, l’avv. Gallinelli
Paolo, del Foro di Roma, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,
depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per i ricorrenti il difensore di fiducia, avv. Carlo Federico

ricorsi.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 23.6.2014 la corte di appello di
Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di
Roma, in data 16.9.2009, aveva condannato alle pene ritenute di
giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato Mauro Ezio
e Viviano Francesco, in relazione, il primo, al reato di cui agli artt.
57, 595, co. III, c.p., 13, 21, I. n. 47 del 48, il secondo, al reato di
cui agli artt. 57, 595, co. 3, c.p., 3, 21, I. n. 47 del 1948, con
riferimento a due articoli pubblicati il 28.2.2007 ed il 1.3.2007 sul
quotidiano “La Repubblica”, ritenuti offensivi della reputazione di
Chieco Giuseppe, procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Matera, in quanto in essi veniva esposta in modo suggestivo e
pregiudizievole per il suddetto Chieco l’attività di indagine svolta a
suo carico, assolveva i suddetti imputati dai reati loro ascritti in
ordine all’articolo dell’1.3.2007, con la formula perché il fatto non
costituisce reato, rideterminando in senso più favorevole aU4 d
jfyrt~ ve)

(trattamento sanzionatorio e l’entità del risarcimento del danno in
favore della costituita parte civile, confermando nel resto la
sentenza impugnata.
Nell’articolo del 28.2.2007, in particolare, veniva affermato che,
nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione in Basilicata, in cui era

2

Grosso, del Foro di Torino, che ha concluso per l’accoglimento dei

coinvolto il Chieco, la polizia giudiziaria incaricata delle indagini
aveva “scovato” nell’abitazione di quest’ultimo, ubicata a Bari un
file in cui sarebbe annotata la contabilità del magistrato di Matera
relativa alla realizzazione del villaggio turistico Marinagri, i cui

Vitale, indagato ed amico del Chieco, che aveva ottenuto
indebitamente, secondo l’ipotesi accusatoria, finanziamenti per
200 milioni di euro.
3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto
tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo
del loro difensore di fiducia, con cui lamentano violazione di legge
e vizio di motivazione, rilevando, innanzitutto, che non può essere
condivisa l’affermazione della corte territoriale circa il carattere
suggestivo del termine “scovare” che avrebbe suggerito ai lettori
una detenzione consapevolmente illecita del file da parte del
Chieco, aggravando la posizione di quest’ultimo.
La stessa corte ha contraddittoriamente riconosciuto, infatti, che
la posizione del Chieco si era aggravata in conseguenza del
sequestro del file, ammettendo l’indubbio disvalore indiziario del
ritrovamento; inoltre l’uso del termine “scovare” non può
considerarsi un artificio comunicativo in quanto rappresenta
correttamente nella lingua italiana l’esito di quella che fu una vera
e propria attività di ricerca posta in essere dalla polizia giudiziaria
nelle diverse abitazioni nella disponibilità del Chieco, come si
evince dal verbale di perquisizione locale e sequestro allegato ai
motivi di appello, prova la cui mancata valutazione i ricorrenti
denunciano, unitamente alla mancata valutazione delle
dichiarazioni rese dalla dottoressa Morelli, pubblico ministero
titolare delle indagini sul villaggio Marinagri, che, sentita come

3

lavori erano stati avviati da una società riconducibile a Vincenzo

teste, aveva esplicitamente rappresentato agli inquirenti il
carattere compromettente del rinvenimento del file tra le cose
detenute dal Chieco.
Con riferimento al secondo profilo oggetto di addebito evidenziato

presentato indebitamente come portatore di cointeressenze
economiche con il Vitale, anziché come autore di una semplice
ingerenza nell’operato di uno dei sostituti in servizio presso la
Procura da lui diretta, in quanto il file sequestrato non aveva ad
oggetto dati della contabilità del villaggio turistico, ma solo il capo
d’imputazione riportato nel decreto di perquisizione a firma della
Morelli, osservano i ricorrenti che lo stesso sviluppo delle indagini
aveva fatto emergere un interesse indebito del procuratore alla
vicende del centro turistico che comprometteva la sua reputazione
professionale e che le già richiamate dichiarazioni della dott.ssa
Morelli, che ha escluso di avere dato al Chieco il file in questione,
non consentono di valutare la condotta del procuratore in termini
di semplice ingerenza nell’attività del sostituto, delineandone un
diretto interessamento alla vicenda del villaggio Marinagri.
Ulteriore doglianza sotto il profilo della violazione di legge viene
sollevata con riferimento agli artt. 51, c.p. e 21, Cost., con
riferimento alla nozione di verità della notizia fornita dal
giornalista, che è risultata vera nel suo nucleo essenziale,
dovendosi escludere l’autonoma lesività dell’imprecisione in cui è
incorso il Viviano nell’indicazione del tipo di file e delle modalità
del sequestro avvenuto, perché si è trattato pur sempre del
sequestro, all’esito di una perquisizione, di un documento,
giudiziario, anche se non contabile, ritenuto dagli inquirenti
fortemente indiziante nei confronti del Chieco, per cui le

4

dalla corte territoriale, secondo cui nell’articolo il Chieco veniva

richiamate inesattezze non sono valse a modificare agli occhi dei
lettori il dato essenziale rappresentato dalla circostanza che la
perquisizione nei confronti del Chieco aveva avuto esito positivo
per gli inquirenti fornendo ad essi spunti investigativi a carico del

3. In via preliminare va rilevato che il termine di prescrizione dei
reato per cui si procede nei confronti dei due imputati,
corrispondente, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè,
degli atti interruttivi intervenuti ed in assenza di periodi di
sospensione del relativo decorso, a sette anni e sei mesi,
commesso il 28.2.2007 (data di pubblicazione dell’articolo
“incriminato”), risulta sicuramente perento alla data del
28.8.2014.
Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di
secondo grado, una causa di estinzione del reato, che compete a
questa Corte di Cassazione rilevare, non potendosi considerare
inammissibile il ricorso presentato dall’imputato, essendo
incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate.
Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129, co. 2,
c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato,
quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex
plurimis, Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass.,
sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Conti).
Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività
dell’art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste
l’obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento
ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l’esistenza della causa
estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in

5

Procuratore della Repubblica di Matera.

considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di
Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento
impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass.,
sez. I, 18/04/2012, n. 35627, rv. 253458).

questo caso deve essere circoscritto all’accertamento della
ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di
proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte
dall’art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al
giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o
dell’estraneità a esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli
stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento
della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e
ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio
secondo cui l’operatività della causa estintiva, determinando il
congelamento della situazione processuale esistente nel momento
in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il
contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e
con i caratteri richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa
di non punibilità più favorevole all’imputato, deve prevalere
l’esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass.,
sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.)
In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula
di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può
essere adottata solo quando dagli atti risulti “evidente” la prova
dell’innocenza dell’imputato, sicché la valutazione che in proposito
deve essere compiuta appartiene più al concetto di
“constatazione” che di “apprezzamento” (cfr. Cass., sez. II,
11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla

6

Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in

stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può
ritenersi sussistente nel caso in esame.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, agli
effetti penali, per essere i reati indicati in pressa estinti per

4. In relazione alle statuizioni civili dell’impugnata sentenza, su cui
questo Collegio deve comunque pronunciarsi ai sensi dell’art. 578,
c.p.p., nei limiti dei motivi di impugnazione proposti dall’imputato,
va rilevata l’infondatezza delle doglianze difensive, con
conseguente rigetto dei ricorsi, agli effetti civili.
Ed invero non può non revocarsi in dubbio che avere affermato,
contrariamente al vero, che il file rinvenuto all’esito delle
perquisizioni effettuate nelle abitazioni del Chieco conteneva la
contabilità del magistrato relativa alla realizzazione del villaggio
turistico Marinagri, non può considerarsi una mera inesattezza,
che non incide sul nucleo essenziale della notizia fornita ai lettori.
Come correttamente rileva la corte territoriale “il riferimento alla
tenuta della contabilità rinvia direttamente ad un interesse
personale di conoscenza degli aspetti economici del villaggio ed è
suggestivo di cointeressenze economiche, laddove l’illegittima
conoscenza del capo d’imputazione da parte del capo dell’ufficio di
un’indagine delegata a un sostituto può rinviare soltanto ad una
ingerenza nei confronti del titolare dell’indagine e, quindi, ad in
indebito interessamento alle vicende del villaggio Marinagri”
(legittimamente ipotizzabile sulla base del rinvenimento nel
supporto informatico del capo d’imputazione riportato nel decreto
di perquisizione a firma della Morelli, che quest’ultima ha
affermato di non avere consegnato al Procuratore Capo),
interessamento tuttavia, non interpretabile, secondo l’ottica

7

prescrizione.

proposta dall’autore dell’articolo, necessariamente come sintomo
rivelatore di un diretto interesse di natura economica del Chieco accomunato all’amico Vitale, ipotetico destinatario di
finanziamenti illeciti – alle attività del suddetto villaggio turistico,

avviata per corruzione, configura una condotta del Procuratore
Capo ben più grave della semplice interferenza, peraltro limitata
all’acquisizione del solo provvedimento recante il capo
d’imputazione, nell’attività di un sostituto.
Sicché non può non condividersi la conclusione cui è giunta la
corte territoriale nell’affermare che, in tal modo, “la struttura della
notizia pubblicata risulta alterata” (cfr. p. 5 della sentenza oggetto
di ricorso).
Ne

consegue,

conformemente

ai

principi

affermati

dall’orientamento dominante nella giurisprudenza del Supremo
Collegio, l’impossibilità di riconoscere in favore degli imputati
l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria.
Ai fini dell’efficacia esimente della cronaca giudiziaria, infatti,
occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto
del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi la fase delle
indagini

preliminari,

in

cui

ordinariamente

manca

un

provvedimento formale, l’obbligo del cronista giudiziario si
specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto
dell’addebito, oggetto di attenzione investigativa, idoneo ad
integrare il requisito della verità oggettiva della notizia,
presupposto ineludibile per il riconoscimento dell’esimente in
questione. È, d’altra parte, necessaria, oltre all’interesse pubblico
alla propalazione della notizia, la continenza, la quale non si
risolve nella mera correttezza formale dell’esposizione ma, con

8

che, in tutta evidenza, tenuto conto dell’oggetto dell’indagine,

riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica —
in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle
investigazioni — nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi
od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito

rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente,
effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta
a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore
facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di
presunzione di innocenza dell’imputato, ed a fortiori dell’indagato,
sino a sentenza definitiva (cfr. Cass., sez. V, 11/05/2012, n.
39503, rv. 254789, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V,
18.9.2014, n. 4158, rv. 262169).
In tema di diffamazione a mezzo stampa, invero, ai fini
dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca,
non determinano il superamento della verità del fatto solo
modeste e marginali inesattezze che concernano semplici
modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, (cfr.
Cass., sez. V, 08/04/2009, n. 28258, rv. 244200), non potendosi
ritenere certamente irrilevante per la reputazione di un soggetto,
l’attribuzione allo stesso di un fatto, diverso da quello
effettivamente accertato nel corso delle indagini ed idoneo a
suggerire la fondatezza della formulata ipotesi accusatoria (cfr., in
questo senso, Cass., sez. V, 4.12.2012, n. 5760, rv. 254970;
Cass., sez. V, 11.5.2012, n. 39503, rv. 254790).
L’infondatezza dell’indicato motivo di ricorso, rende irrilevante
soffermarsi sull’ulteriore rilievo formulato dal difensore dei
ricorrenti sull’uso, ritenuto dalla corte offensivo, del termine
“scovare”.

9

al giornalista — che ben può avere un’opinione al riguardo —

Al rigetto dei ricorsi agli effetti civili, consegue la condanna dei
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute
nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano in
complessivi euro 2500,00, oltre accessori come per legge.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati
estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile, liquidate in complessivi euro duemilacinquecento
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 15.5.2015

P.Q. M .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA