Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39204 del 15/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 39204 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Soragna Danilo, nato a Roncoferraro il 9.8.1942, avverso la
sentenza pronunciata dalla corte di appello di Brescia il 5.6.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. Claudio Silocchi,
del Foro di Mantova, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 15/05/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 5.6.2014 la corte di appello di

data 8.4.2013, aveva condannato Soragna Danilo alla pena
ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv.,
479 e 476, c.p., per avere falsamente formato due atti di
autentica delle sottoscrizioni apposte in calce ad altrettanti atti di
presentazione di candidature alle cariche di sindaco e consigliere
comunale falsamente attestando, in qualità di consigliere del
comune di Mantova, che due delle firme apposte in calce alla
presentazione della lista del partito repubblicano italiano
presentata per le elezioni comunali di Mantova del 2010, quelle
del Chinali Armando e del Rigattieri David, erano vere ed
autentiche ed erano state apposte in sua presenza dagli elettori
da lui personalmente identificati attraverso i documenti i cui
estremi erano indicati a fianco di ogni nominativo.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a
mezzo del suo difensore di fiducia, l’imputato, lamentando: 1)
violazione di legge in ordine all’art. 129, c.p.p., in quanto gli atti in
cui compaiono le due firme contestate non contengono quelle
specifiche attestazioni che sono invece essenziali per poter
configurare un atto di autenticazione, mancando l’attestazione che
le firme provengono effettivamente dai soggetti che figurano
come firmatari e che le firme sono state apposte in presenza del
firmatario; 2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del
dolo generico, che non può essere dedotto solo sulla base della

2

Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in

semplice constatazione della materialità del fatto contestato, non
avendo considerato, inoltre, la corte territoriale le particolari
circostanze di confusione in cui si sono svolte le operazioni di
autenticazione delle firme, essendo prossima la scadenza del

ipotizzare che il Soragna non si sia avveduto che le due firme di
cui si discute non siano state apposte in sua presenza.
3. Il ricorso non può essere accolto, essendo inammissibili, sotto
diversi profili, i motivi sui cui si fonda.
4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che
nessuna questione relativa all’elemento oggettivo del reato di cui
si discute è stata proposta con l’atto di appello, in cui, anzi, si
afferma testualmente che “nulla quaestio per quanto concerne
l’elemento oggettivo”.
Del resto già nella sentenza di primo grado, consultabile in questa
sede, in quanto, essendo fondata su di un coerente apparato
argomentativo uniforme a quello su cui si regge la sentenza di
secondo grado, forma con quest’ultima un prodotto unico, si dava
atto che l’imputato non contesta le riscontrate irregolarità,
limitandosi a giustificare la propria condotta in termini di
inesperienza e disordine.
Di conseguenza il menzionato motivo di ricorso deve considerarsi
inammissibile, giusto il disposto dell’art. 606, co. 3, c.p.p.
5. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso.
Da un lato, infatti, con esso vengono dedotte censure che si
risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata„ senza individuare vizi di
logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi,
ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di

3

termine per la presentazione della lista, che autorizzano ad

giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv.
255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass.,
sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III,
27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).

legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera
della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente
unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del
giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256,
rv. 234148).
Esulando, pertanto, dal controllo demandato alla Suprema Corte
la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non
costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera
prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole)
valutazione delle emergenze processuali, come quella prospettata
dal ricorrente (cfr. Cass., sez. V, 21.4.1999, n. 7569, rv. 213638).
Dall’altro il rilievo difensivo deve ritenersi fondato su di un
evidente errore di diritto, posto che, come affermato da un
condivisibile arresto del Supremo Collegio, in tema di dolo, la
prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente
affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete
circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve
essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base

4

Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di

ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia
singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. Cass., sez. VI,
6.4.2011, n. 16465, rv. 250007), come fatto dalla corte
territoriale, che ha ritenuto il dolo dell’imputato dimostrato dalla

apposte alla propria presenza, da soggetti il cui aspetto fisico gli
era del tutto ignoto – rendendo così impossibile ogni
identificazione dell’effettivo autore della sottoscrizione” (cfr. p. 3
della sentenza oggetto di ricorso).
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che
l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non
consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2015

riconosciuta “consapevolezza di avere autenticato firme non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA