Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39202 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39202 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EVANGELISTA ROSA N. IL 18/11/1951
avverso la sentenza n. 7009/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 14/05/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. M. Pinelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 16/06/2014, la Corte di appello di Milano,
investita, per quanto è qui di interesse, dell’appello proposto nell’interesse di
Rosa Evangelista, avverso la sentenza del 10/06/2013 del Tribunale di Milano, ha

truffa e di esercizio abusivo della professione di promotore finanziario perché
estinti per prescrizione, e ha confermato la sentenza impugnata in ordine
all’affermazione di responsabilità per il delitto di falsità materiale commessa dal
privato in atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, rideterminando la pena
irrogata e condannando l’imputata alla rifusione delle spese sostenute nel grado
dalle parti civili Rocco Salvia e Gabriella Galimberti.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto
ricorso per cassazione Rosa Evangelista, attraverso il difensore avv. A. Acquati,
articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo chiede la declaratoria di estinzione del
reato di falso per prescrizione: nella parte dispositiva della sentenza il giudicante
ha implicitamente escluso la recidiva, omettendo qualsiasi forma di
considerazione in merito. Il secondo motivo denuncia violazione di legge: nel
caso di specie non è stato alterato alcun documento originario e, quindi, manca
la immutatio veri; la mera predisposizione e riproduzione fotostatica di una
realtà inesistente non può integrare il reato contestato, né altre forme di falso
documentale. La fotocopia di un documento originale integra il reato di falso solo
quando la riproduzione venga spesa come originale, non quando è utilizzata
dichiaratamente come fotocopia; nel caso in esame, nessun originale è stato
alterato o manomesso, ma la fotopia riproduce un atto in realtà inesistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato, mentre deve dichiararsi l’estinzione del reato
ascritto alla ricorrente per prescrizione.
Il primo motivo è manifestamente infondato. L’applicazione o meno della
recidiva (che la Corte di appello ha ritenuto configurabile nella forma semplice
nei confronti della ricorrente) non rileva ai fini della prescrizione, correttamente
esclusa dalla sentenza impugnata individuando la pena massima per il reato in

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dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine ai reati di

esame (falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici facenti fede fino a
querela di falso: anni 6 e mesi 8) e rilevando, con l’aumento di un quarto ex art.
161 cod. pen. (per complessivi anni 8 e mesi 4) e considerato il

tempus

commissi delicti (19/05/2006), il mancato decorso del relativo termine all’atto
della deliberazione della pronuncia. Deve, tuttavia, rilevarsi – non risultando, alla
luce del secondo motivo, inammissibile il ricorso – che detto termine è decorso
successivamente alla decisione di appello: aggiungendo al termine del
19/09/2014 (anni 8 mesi 4 dal 19/05/2006) 92 giorni di sospensione
corrispondenti ai rinvii disposti dall’udienza del 20/03/2013 a quella del

prescrizione risulta decorso il 20/12/2014.
Il secondo motivo è infondato al lume dell’orientamento, condiviso dal
Collegio, in forza del quale integra il reato di cui all’art. 476 cod. pen. la
formazione di un documento presentato come la riproduzione fotostatica di un
atto pubblico invero inesistente in originale (Sez. 5, n. 40415 del 17/05/2012 dep. 15/10/2012, P.M. in proc. Della Peruta e altri, Rv. 254632; conf.: Sez. 5, n.
7566 del 15/04/1999 – dep. 11/06/1999, Domenici M., Rv. 213624; Sez. 6, n.
6572 del 10/12/2007 – dep. 12/02/2008, Capodicasa e altro, Rv. 239453)
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
agli effetti penali nei confronti di Evangelista Rosa perché il reato di falso alla
stessa ascritto è estinto per prescrizione, mentre, nel resto, il ricorso deve
essere rigettato.

P.Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di
Evangelista Rosa, perché il reato a lei ascritto è estinto per prescrizione. Rigetta
nel resto il ricorso.
Così deciso il 14/05/2015.

20/05/2013 e dall’udienza del 16/05/2014 a quella del 16/06/2014, il termine di

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