Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39201 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 39201 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RECCHIA HUGUES N. IL 07/10/1950
avverso la sentenza n. 879/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 14/05/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. M. Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito altresì per il ricorrente l’avv. V. Stefanelli, in sostituzione dell’avv. A.
Porcelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 31/01/2013, la Prima sezione penale di questa
Corte ha annullato con rinvio la sentenza del 22/11/2011 con la quale la Corte di

primo grado – la sentenza in data 21/05/2009 che, tra l’altro, aveva dichiarato
Recchia Hugues colpevole dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del
1990. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, con
sentenza deliberata il 19/06/2014, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art.
74 d.P.R. n. 309/1990, confermando la sentenza di primo grado quanto alla
condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminando la
pena irrogata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del
19/06/2014 ha proposto ricorso per cassazione Recchia Hugues, attraverso il
difensore avv. A. Porcelli, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei
limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione ed
errata applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione.
Illogicamente la Corte di appello ha rigettato l’istanza ex art. 603 cod. proc.
pen., in quanto il nucleo essenziale dell’impianto probatorio risulta integrato dalle
conversazioni telefoniche intercettate e l’ipotesi accusatoria assume che le
conversazioni intervenute su utenze pubbliche nel luglio del 2004 siano state
effettuate dall’imputato; per quanto concerne le contestazioni di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990, le prove del coinvolgimento vengono desunte solo dalle
conversazioni intercorse nel periodo 03 – 09/11/2004. Le intercettazioni captate
sono prive di alcun pregio investigativo, trattandosi in maggioranza di
conversazioni con personaggi estranei alla vicenda e di tre conversazioni (n. 89
del 4/11, n. 295 del 7/11 e n. 318 del 6/11) con Sirica dalle quali si trae solo
una conoscenza degli interlocutori. In ragione della rilevanza probatoria delle
conversazioni indicate si chiedeva alla Corte di appello (reiterando l’istanza
avanzata nella fase preliminare al dibattimento) di disporre perizia fonica al fine
di stabilire la attribuibilità delle telefonate al ricorrente, ma la richiesta è stata
disattesa. Il giudizio di reità è sprovvisto del supporto probatorio idoneo a
fondare il coinvolgimento dell’imputato nel fatti delittuosi. Si invoca pertanto

2

appello di Reggio Calabria aveva confermato – riducendo la pena irrogata in

l’annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R.
n. 309 del 1990 e per vizi di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze circa il diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al
fine di procedere alla perizia fonica richiesta dalla difesa sono inammissibili. Sul
punto, è assorbente il rilievo che la sentenza di annullamento della Prima sezione

cognizione della questione restava preclusa al giudice di merito: infatti, come
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Corte di
cassazione, da cui origina il giudizio di rinvio, determina una preclusione con
riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (Sez. 6,
n. 47564 del 14/11/2013 – dep. 29/11/2013, Tuccillo, Rv. 257470).
Del pari inammissibili sono le doglianze relative al compendio probatorio
posto a fondamento del giudizio di colpevolezza: la Corte di merito ha richiamato
la sentenza di primo grado laddove delinea i rapporti di Recchia con Chavez
Rojas Yaneth e Narvaez Estay Monica Angelina (“Paola”), da un lato, e con Sirica
Domenico, dall’altro, evidenziando, a quest’ultimo proposito, molteplici
conversazioni telefoniche intercettate (in particolare nell’ottobre del 2004); per
altro verso, la Corte di merito ha ricostruito – sempre attraverso l’esame delle
conversazioni intercettate (in cui il riferimento alla sostanza stupefacente era
dissimulato da altri riferimenti, quali quello all’arrivo della “nonna”) – i contatti
intercorsi dall’agosto del 2004 in poi in particolare tra Sirica e Chavez,
giungendo, all’esito della ricostruzione dell’intrecciarsi dei vari contatti, alla
conclusione (alla luce, in particolare, dell’intercettazione del 12/09/2004) che la
sostanza stupefacente era giunta in Spagna e che era imminente la consegna in
Italia di essa. Il complesso iter argomentativo che ha portato il giudice del rinvio
a confermare il giudizio di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990 non è preso in esame dal ricorrente, che, in modo del
tutto generico, si limita a richiamare alcune conversazione con Sirica assumendo
che le stesse sarebbero dimostrative della sola conoscenza tra i due
interlocutori: nei termini indicati, la censura è del tutto carente della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) ed è, pertanto, inammissibile.

3

di questa Corte si era pronunciata, rigettando il relativo motivo, sicché la

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 14/05/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA