Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 392 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 392 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDO GINO nato il 07/10/1981
avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 09/12/2014 di condanna nei
confronti di Guido Gino alla pena di mesi due di arresto in ordine al reato di cui
all’art. 2 L. n. 1423 del 1956.
Avverso tale sentenza il Guido, a mezzo del suo difensore, ricorre per
Cassazione, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
essendo conseguito lo svolgimento di attività illecite al rientro in Lecce, nonché la
mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La condotta di cui all’art. 2 L. n. 1423 del 1956 è integrata per effetto della
mera inosservanza del divieto di ritorno, non occorrendo che sia accertata altresì
l’esistenza di ulteriori condotte criminose.
In relazione alla richiesta di esclusione dalla punibilità ai sensi dell’art. 131
bis cod. pen., la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego del
beneficio in relazione ai plurimi precedenti penali anche specifici e alla non
episodicità della condotta (due violazioni contestate).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.
Il Consigliere estensore
Al
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Il Presidente
Angela Tardio
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insussistenza del reato commesso, deducendo l’insussistenza del reato non