Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 392 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 392 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOMMARUGA VINCENZO N. IL 12/05/1941
avverso la sentenza n. 3922/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
Sommaruga Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Milano , in data 5-11-12 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad
368 cp .
Il ricorrente deduce sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di difesa
scelta che negare di avere opposto resistenza all’intervento dei Carabinieri,
sostenendo di essere caduto a terra in conseguenza dell’azione di bloccaggio da
parte degli operanti . Non vi era dunque alcun intento di formulare incolpazioni di
rilievo penale a carico del Maresciallo.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti correttamente
richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale, allorchè , come nel
caso in disamina , l’imputato non si limiti a ribadire l’insussistenza delle accuse a
suo carico ma rivolga all’accusatore, di cui conosce l’innocenza, accuse specifiche
in grado di determinare la possibilità dell’inizio di un procedimento penale, vengono
travalicati i confini del diritto di difesa e la condotta integra gli estremi del reato di
calunnia.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico
degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive
ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali
,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13 .
poiché l’imputato, per contestare la propria responsabilità penale, non aveva altra