Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39199 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39199 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANNA ANTONINO N. IL 09/02/1954
avverso la sentenza n. 10485/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 14/05/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. M. Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità e, in
subordine, per il rigetto del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l’avv. M. Ronco,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 14/02/2014, la Corte di appello di Torino, per
quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 13/07/2007 con la

riferimento a CCD s.p.a., dichiarata fallita il 14/02/2005, di più fatti di
bancarotta fraudolenta relativi, segnatamente, alla somma di circa euro 72 mila
di cui a nove assegni circolari emessi sul conto corrente della società e negoziati
senza contropartita per la stessa (capo Elb) e alla somma di almeno euro 35
mila di cui a maggior credito vantato dalla fallita nei confronti di società riferibili
alla gestione di Giorgio Zanirato, riscossi da Gennarino Perrone nell’interesse del
ricorrente senza contropartita per la società (capo E1c).

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Antonino D’Anna, il difensore avv. M.
Ronco, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di
motivazione in relazione all’attribuzione al ricorrente della qualifica di
amministratore di fatto: quale socio di gran lunga maggioritario della società,
D’Anna si è limitato, dopo essersi accorto delle malversazioni poste in essere da
Edi Giuseppe Castellano, a svolgere, attraverso Perrone (persona priva di
qualsiasi esperienza e competenza) e per un periodo inferiore ai quattro mesi,
una serie di controlli sulla precedente gestione, senza assumere le funzioni di
amministratore della società, rimasta, in quella fase, in

stand by e affidata

esclusivamente all’amministratore di diritto Salvatore La Rosa. L’atto di appello
aveva dedotto che mai D’Anna e Perrone hanno intrattenuto rapporti con clienti e
fornitori, deduzione, questa, alla quale la Corte di appello ha risposto sulla base
di astratti assunti: Perrone, privo di alcuna autonomia gestionale, ha limitato il
suo intervento ad aspetti particolari e limitati dell’operatività sociale, finalizzati a
tamponare situazioni di emergenza e avulsi da una continuativa e significativa
attività amministrativa, laddove le “direttive specifiche” del D’Anna non
riguardavano l’amministrazione della società, ma esclusivamente i controlli e le
verifiche intese a evitare danni ulteriori.

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quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato Antonino D’Anna colpevole, con

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo al capo
E1b): il reato è addebitato a D’Anna (e a Perrone) quale amministratore di fatto,
ma il 02/12/2003 (giorno dell’emissione dei nove assegni circolari dal conto
corrente di CCD s.p.a.) Castellano era tornato alla guida della società a seguito
dell’accordo per il quale Questerley L.td., società del ricorrente proprietaria del
99% della fallita, si impegnava a cedere le azioni ad Atlantic Alliance;
l’imputazione non precisa con esattezza le posizioni soggettive di autorìa, mentre
la sentenza impugnata accredita il concorso di D’Anna sulla base della sua
ritenuta consapevolezza della provenienza della somma distratta, il che, tuttavia,

L’argomento, peraltro, riguarda Perrone e non D’Anna, per il quale viene
utilizzato l’argomento del “non poteva non sapere”. L’atto distrattivo è stato
commesso da Castellano e da La Rosa, mentre D’Anna aveva diritto al
pagamento da parte di Castellano di una tranche dell’importo concordato per la
cessione delle azioni della società: che tale importo sia stato pagato con fondi
della società è fatto non addebitabile al ricorrente.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di
motivazione in relazione al capo E1c): il reato consisterebbe nella distrazione
compiuta da Castellano, che avrebbe autorizzato Zanirato a pagare un debito
verso la società a una terza persona, rinunciando a tale credito; D’Anna è
estraneo all’illecito, a meno che non vi sia prova che il ricorrente abbia istigato o
determinato Castellano a tenere detto comportamento, prova di cui la sentenza
impugnata non dà conto. Il pagamento di Zanirato a D’Anna non ha estinto,
neppure parzialmente, il debito con la società che aveva la possibilità di azionare
il credito, sicché non vi è stata alcuna sottrazione di attivo alla società fallita.
2.4. Il quarto motivo denuncia, in subordine, vizi di motivazione in ordine al
diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi
prevalenti rispetto alle aggravanti: la Corte di appello non ha considerato che il
ricorrente fu vittima del comportamento predatorio di Castellano e che il danno
per la società fu cagionato integralmente da altri.

3. Avverso la medesima sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione,
nell’interesse di Antonino D’Anna, il difensore avv. M. Feno, articolando due
motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen.
3.1. Il primo motivo lamenta vizi di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità dell’imputato ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen.,
216 I. fall., 2446 cod. civ.

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non equivale ad affermare che sia stato concorrente nella distrazione.

Dalla sentenza impugnata non è dato comprendere come l’operato di
Perrone, definito estraneo alle gestione e finalizzato a tutelare il patrimonio della
società, abbia comportato l’assunzione da parte del referente D’Anna di
qualifiche gestorie.
L’asserita gestione in via di fatto attribuita all’imputato cessa con l’accordo
del 03/12/2003, in esito al quale avviene il promesso pagamento della prima
tranche, pagamento che ricade sulla nuova compagine sociale e che viene
versato da Castellano, con il consenso del presidente La Rosa, attingendo alla
liquidità della società, sicché è assente qualsiasi nesso tra l’asserita attività

con i nuovi soci, laddove a D’Anna è contestabile non il titolo a percepire parte
del prezzo di cessione delle azioni, ma solo la consapevolezza della provenienza
della somma dalle casse della società. All’epoca la società non versava in stato di
dissesto, non rilevando in tal senso l’eventuale necessità di attivare la procedura
ex art. 2446 cod. civ.
Con riguardo al capo E1c), l’operazione fu materialmente effettuata da
Zanirato e Perrone in forza della volontà degli amministratori della società di
utilizzare tale entità patrimoniale per onorare il debito verso D’Anna, sicché è
assente qualsiasi correlazione tra la posizione di amministratore di fatto
attribuita a D’Anna nell’ultimo quadrimestre del 2003 e la somma percepita nei
primi del 2004. D’Anna è un mero percettore di una somma al cui pagamento
Zanirato è delegato da Castellano, laddove la sentenza impugnata non accenna
minimamente a una determinazione del ricorrente ad essere pagato con tale
modalità.
3.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 178 cod. proc.
pen., per non essere stata effettuata la notifica dell’atto di fissazione dell’udienza
preliminare al nominato avv. Horatio Oliva del Foro di Madrid, difensore cui
erano state riconosciute fino ad allora le facoltà di legge (compresa la visita in
carcere all’imputato detenuto), ed errata applicazione degli artt. 6 e 9 della legge
n. 31 del 1982. Erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che la
mancata comunicazione all’ordine professionale rende inefficace la nomina del
difensore, pur ricorrendo le condizione per la valida assunzione dell’incarico e in
difetto di qualsiasi provvedimento dell’Ordine professionale di disconoscimento
della corretta assunzione dell’incarico. L’interpretazione è altresì in contrasto con
la direttiva n. 77/249 del 22/03/1977 in tema di prestazione di servizi
professionali anche con carattere di temporaneità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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(/’

gestoria e l’avvicendamento della compagine sociale, cui si riaffaccia Castellano

1. I ricorsi devono essere rigettati.

2. In ordine di priorità logico-giuridica, occorre muovere dall’esame del
secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. M. Feno, che non è fondato.
La motivazione della Corte di merito è coerente con il principio di diritto già
affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio secondo cui,
ai fini dell’abilitazione all’esercizio dell’assistenza difensiva in un procedimento
giurisdizionale davanti all’autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile

diretta al presidente dell’ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l’attività
deve essere svolta e, in difetto di essa, il professionista, quantunque nominato
difensore dall’imputato, non è abilitato a svolgere attività defensionale e
legittimamente l’autorità giudiziaria prescinde da tale nomina ai fini delle
formalità previste dal codice di rito con riferimento all’assistenza difensiva (Sez.
6, n. 5143 del 16/12/1997 – dep. 03/02/1998, Chatzis, Rv. 209777).
L’ulteriore censura (articolata in termini del tutto generici e non dedotta con
i motivi di appello) circa la compatibilità dell’interpretazione in questione con il
diritto dell’Unione europea non è fondata. Tale interpretazione, infatti, deriva
dalla disciplina di cui al citato art. 9 della legge n. 31 del 1982, che stabilisce
rigidamente la scansione temporale («prima dell’inizio delle attività professionali
nel territorio della Repubblica») entro la quale i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea in possesso della qualifica professionale di avvocati sono
tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell’ordine degli avvocati nella cui
circoscrizione l’attività stessa deve essere svolta, un’apposita comunicazione
contenente una serie di indicazioni (tra le quali, la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di non
aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire
sull’esercizio della attività professionale). A sua volta, l’art. 9 cit. costituisce
puntuale applicazione dell’art. 5 della Direttiva del Consiglio 77/249/CEE del
22/03/1977 (valorizzato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel
ritenere la compatibilità della disciplina interna con la normativa dell’Unione
europea: Cons. St., sez. IV, 20/03/2000, n. 1478, Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Arezzo c. R.J.L.), in forza del quale per l’esercizio delle attività
relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato
membro può imporre agli avvocati di cui all’art. 1 della stessa Direttiva, tra
l’altro, di essere introdotti presso il presidente della giurisdizione e,
eventualmente, presso il presidente dell’ordine degli avvocati competente nello
Stato membro ospitante.

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la formale comunicazione prescritta dall’art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31,

3. Le doglianze articolate nei due atti di ricorso in merito all’attribuzione
all’imputato del ruolo di amministratore di fatto (primo motivo di entrambi gli atti
di ricorso) non sono fondate. La Corte di appello ha rilevato che nel periodo
compreso tra l’agosto del 2003 e il 02/12/2003, Castellano fu completamente
estromesso dalla società fallita ad opera di D’Anna, che, non potendo esercitare
direttamente il ruolo per l’impossibilità di risiedere in quel periodo in Italia (in
quanto latitante e colpito da richiesta di estradizione), fece operare come sua
longa manus Perrone. Lungi dal basarsi su astratti assunti, i giudici di merito

come, dall’ingresso di Perrone nella società, i dipendenti dovettero rendere conto
a lui di qualsiasi azione da intraprendere per conto di CCD s.p.a.: dai pagamenti
dei creditori (dichiarazioni Redin, Broda) agli acquisti da effettuare (dichiarazioni
Broda), dalla determinazione della chiusura o meno per ferie della società al
licenziamento del personale (dichiarazioni Brignone), dal controllo delle spese
della società (dichiarazioni Caiora) fino alle direttive su tutti gli aspetti della
stessa (dichiarazioni Maionchi e La Rosa). Incontestato, precisa ancora la
sentenza impugnata, è che Perrone non avesse margini di autonomia
decisionale, in quanto per ogni questione prendeva contatto con D’Anna, il quale
gli forniva direttive specifiche, così come confermato dallo stesso ricorrente. La
diffusa motivazione della Corte di merito rende congruamente ragione
dell’accertamento dell’esercizio da parte di D’Anna di un’apprezzabile attività
gestoria (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 – dep. 22/08/2013, Tarantino, Rv.
256534), laddove le deduzioni circa la stasi dell’attività della società, le capacità
professionali di Perrone e lo svolgimento delle funzioni direttive da parte
dell’amministratore di diritto La Rosa risultano carenti della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Le ulteriori doglianze circa la finalizzazione
dell’intervento di D’Anna e della sua longa manus Perrone a tamponare situazioni
di emergenza o a tutelare il patrimonio della società risultano inidonee a
compromettere la tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza
impugnata, evidenziando, al più, lo scopo dell’attività gestoria, senza inficiare le
conclusioni circa la riconducibilità di tale attività al ricorrente cui sono giunti i
giudici di merito sulla base di dati probatori, sostanzialmente, incontestati.

4. Anche le doglianze relative all’imputazione sub E1b) (secondo motivo del
ricorso a firma dell’avv. M. Ronco; primo motivo del ricorso a firma dell’avv. M.
Feno) non meritano accoglimento. Alcune di tali doglianze, in estrema sintesi,

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hanno valorizzato le dichiarazioni acquisite in dibattimento, che hanno riferito

muovono dalla prospettata cessazione del ruolo di amministratore di fatto del
ricorrente e di Perrone in concomitanza con l’accordo – intervenuto lo stesso
giorno dell’emissione dei nove assegni circolari dal conto corrente della fallita con il quale, in buona sostanza, D’Anna si impegnava a cedere a Castellano il
pacchetto di maggioranza delle azioni di CCD s.p.a. La tesi difensiva circa la
prospettata cessazione trova puntuale smentita nella ricostruzione dei fatti – non
oggetto di specifiche censure da parte di ricorsi – svolta dalla sentenza
impugnata: in forza di tale ricostruzione, Perrone, longa manus di D’Anna, aveva
chiesto alla Redin di predisporre la richiesta di emissione degli assegni circolari

La Rosa (unico titolare del potere di firma sul conto di CCD s.p.a.) a ritirare gli
assegni; ancora Perrone aveva ricevuto gli assegni poi consegnati a Magnetti su
disposizione di D’Anna, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente. Alla
luce della ricostruzione dei fatti delineata dalla sentenza impugnata,
l’attribuzione della distrazione in via esclusiva alla nuova compagine sociale,
oltre a non dar conto in modo specifico degli atti processuali su cui fa leva (Sez.
6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349), omette di
confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, laddove il
riferimento al credito vantato da D’Anna nei confronti (non già della fallita, bensì)
di Castellano non inficia la qualificazione del fatto operata dai giudici di merito,
posto che il pagamento del credito con una somma prelevata dal conto della
fallita e poi devoluta a persona indicata da D’Anna risulta correttamente
addebitata allo stesso D’Anna e alla sua longa manus. Irrilevante, infine, è la
prospettata insussistenza di una condizione di dissesto, posto che, ai fini della
sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i fatti di distrazione
assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi,
anche quando l’insolvenza non si era ancora manifestata (Sez. 5, n. 11095 del
13/02/2014 – dep. 07/03/2014, Ghirardelli, Rv. 262741).

5. Infondate sono altresì le doglianze relative all’imputazione sub E1c) (terzo
motivo del ricorso a firma dell’avv. M. Ronco; primo motivo del ricorso a firma
dell’avv. M. Feno). Per una compiuta disamina delle censure, mette conto
evidenziare la ricostruzione (non oggetto di specifiche censure) della vicenda
operata dal primo giudice e richiamata dalla sentenza impugnata: Zanirato era
debitore verso CCD s.p.a. della somma di 80 mila euro, ma, su richiesta di
Castellano, l’ammontare del debito era stato fittiziamente elevato a 180 mila
euro; intorno alla Pasqua del 2004, Zanirato, in parziale restituzione del debito,
aveva consegnato a Perrone la somma di 40 mila euro, in quanto D’Anna aveva
avuto diretti contatti con il debitore e gli aveva detto che, se avesse avuto delle

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sul conto della fallita; lo stesso Perrone aveva invitato Broda ad accompagnare

disponibilità, avrebbe dovuto pagare nelle mani di Perrone; dopo l’arresto di
Castellano, Zanirato aveva rivelato a Perrone che l’ammontare del debito era
pari a 80 mila euro; lo stesso D’Anna ha riferito che, a maggio 2004, Zanirato
aveva dato a Perrone circa 35 mila euro su indicazione di Castellano.
Nei termini indicati, la sentenza di primo grado, che si integra con quella
conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep.
05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha dato conto, per un verso,
dell’attribuzione del fatto di bancarotta a D’Anna a titolo – non già di
amministratore di fatto, bensì – di beneficiario della distrazione e, per altro

D’Anna alle convergenti indicazioni date al debitore dallo stesso D’Anna e da
Castellano (amministratore di fatto della fallita prima e dopo il periodo in cui tale
ruolo è stato rivestito dal ricorrente), rilievi, questi, che privano di fondamento le
deduzioni incentrate sulla correlazione del pagamento con le posizioni
succedutesi nella gestione di fatto della fallita e sulla prova della valenza
concorsuale della condotta del ricorrente. Replicando alle censure proposte con il
gravame, la Corte di merito, inoltre, ha dato congruamente conto della
consapevolezza in capo a D’Anna che il parziale adempimento riguardava un
debito di CCD s.p.a., ossia della consapevolezza di arrecare un depauperamento
del patrimonio sociale ai danni del creditore (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 dep. 16/01/2014, P.G., Barbaro e altro, Rv. 258950), fermo restando che non è
necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza
dell’impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez.
5, n. 3229 del 14/12/2012 – dep. 22/01/2013, Rossetto e altri, Rv. 253932).
Quanto alle censure afferenti all’elemento oggettivo del reato, la Corte di
merito ha correttamente ritenuto rilevante il depauperamento anche temporaneo
della società, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di
questa Corte in forza del quale tale elemento è costituito dal distacco – con
qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga – del bene dal patrimonio
dell’imprenditore ed anche la possibilità di recupero del bene è ininfluente sulla
sussistenza di detto elemento materiale (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999 – dep.
14/04/1999, PM in proc. Olivieri P, Rv. 213120; conf., ex plurimis, Sez. 5, n.
4150 del 30/11/2000 – dep. 01/02/2001, Di Somma G., Rv. 219663).

6. Il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. M. Ronco è infondato. La
Corte di appello ha confermato il diniego dell’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche nei confronti di D’Anna in considerazione delle sue
condanne per i reati di associazione per delinquere, usura, rapina e violazione
delle norme bancarie e creditizie (fatti del 1995) e per i reati di associazione per

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verso, della riconducibilità del pagamento operato da Zanirato in favore di

delinquere, truffa aggravata e violazione delle norme relative alle imposte sui
redditi (fatti commessi dal 1997 al 1999). La motivazione resa sul punto dalla
sentenza impugnata non è inficiata dai rilievi difensivi, posto che, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o
superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep.

7. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 14/05/2015.

03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

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