Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39194 del 01/09/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 39194 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Balzano Gabriele, nato a il EZEB1 3 leilfé
avverso l’ordinanza del 23/07/2015 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23/07/2015, ha respinto
l’appello proposto nell’interesse di Balzano Gabriele avverso il provvedimento
della Corte d’appello di quella città che non aveva accolto la richiesta di
scarcerazione per decorrenza termini.
In fatto si osserva nel provvedimento che la pronuncia della Corte di
Cassazione del 04/05/2015 ha annullato con rinvio la sentenza che aveva
accertato la penale responsabilità dell’interessato in relazione alla fattispecie
associativa di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ed ha rimesso al
giudice di merito anche per la determinazione della pena, che dovrà comunque
riguardare la residua imputazione di cui all’art. 73 d.P.R. cit. in relazione alla
quale, nel corso del giudizio di primo grado era stata determinata una sanzione
di anni quattro e mesi otto di reclusione a titolo di aumento sul reato base più
grave, costituito nella pronuncia annullata, dalla fattispecie associativa.
2. La difesa nel suo ricorso deduce violazione di cui all’art. 606 comma 1
lett. b) cod. proc. pen, per la mancata applicazione dell’art. 300 comma 4 cod.
proc. pen., poiché ritiene che nella condizione di fatto descritta sia operativo

Data Udienza: 01/09/2015

l’effetto estintivo della custodia cautelare previsto in quella disposizione, in
quanto considera rilevante a tal fine l’entità della pena determinata per il reato
satellite, l’unico per il quale si è pervenuti ad un accertamento definitivo di
responsabilità.
Si ritiene tale riferimento imprescindibile non profilandosi la possibilità che
la sanzione per tale reato possa essere aumentata, nella determinazione

del reato continuato, nell’ipotesi di assoluzione dal reato associativo, per il
divieto di reformatio in pejus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Accertato che, con la sentenza di questa Corte del 04/05/2015, si è
disposto l’annullamento con rinvio della pronuncia di merito quanto al reato
associativo, e che risulta intervenuta la valutazione definitiva sull’affermazione di
responsabilità per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, al
giudice del rinvio è stato rimesso l’accertamento sul reato più grave, e la
rideterminazione della pena all’esito di tale esame.
Nelle condizioni richiamate, in cui, secondo la prospettazione difensiva,
non risulta intervenuto il provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei
termini riguardante l’imputazione più grave, non può trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 300 comma 4 cod. proc. pen.
Invero la sollecitazione contenuta in ricorso, fondata sull’attribuita
rilevanza, ai fini della maturazione dell’effetto estintivo della misura previsto
dall’art. 300 comma 4 cod. proc. pen. all’aumento di pena per il reato
continuato, secondo quanto stabilito da due successive pronunce di questa Corte
a S.U. (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, Mamnnoliti, Rv. 207940Sez. U, n. 25956 del
26/03/2009, Vitale, Rv. 243589) prescinde dalla considerazione della difforme
situazione di fatto nei due casi richiamati, costituiti in quel contesto dalla
sopravvivenza della misura cautelare esclusivamente per i reati satellite, laddove
nella specie tale condizione non sussiste, in quanto non si pone in discussione
che all’atto della richiesta non fosse intervenuto, un provvedimento di
scarcerazione per il reato base, sicché nessun rilievo poteva assumere la
determinazione della sanzione per il reato satellite.
Invero, la regola di cui all’art. 300 comma 4 cod. proc. pen. può trovare
applicazione solo ove il titolo cautelare sia limitato al reato satellite, e sia stato
revocato per l’imputazione più grave, laddove qualora, come nella specie, ciò
non si sia verificato, prevale la regola secondo cui il termine di fase deve essere

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Cassazione sezione F, rg. 34680/2015

successiva, anche a seguito della sua considerazione al di fuori dalla disciplina

individuato con riferimento a tutti quei reati per cui è in corso la misura cautelare
(in senso analogo Sez. 2, n. 23559 del 14/05/2014, Barbaro, Rv. 259813),
compreso quello associativo per cui vi è stato annullamento, sulla base dei criteri
di cui all’art. 303 comma 4 e 304 comma 6 cod. proc. pen., che non risultano
decorsi, secondo quanto esposto nelle medesime deduzioni difensive.
Né la sollecitata decisione può trovare fondamento nella considerazione

futura determinazione della sanzione, in forza del principio di cui all’art. 597
comma 3 cod. proc. pen., in quanto la sua concreta attuazione, oltre a scontrarsi
con la persistente efficacia della misura cautelare per l’ulteriore reato, non è
invocabile nella specie.
Nelle condizioni date, anche ove si pervenga nel giudizio di rinvio
all’assoluzione dal reato associativo, non sussiste per il giudice il limite del
divieto di reformatio in pejus nella determinazione della sanzione per la residua
imputazione, poiché in tal caso, come già chiarito da questa Corte in fattispecie
analoga (Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012 – dep. 28/01/2013, Ancona e altri, Rv.
254263), l’unica misura non valicabile è individuata nella quantificazione della
pena base in precedenza determinata, individuata nella misura nettamente
superiore di anni quindici.
4. All’infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. vV
Si protkeda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 01/09/2015

della natura di limite che la pena applicata al reato satellite assumerebbe sulla

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