Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39177 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39177 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli
nei confronti di
Società Civin Vigilanza s.r.I., in persona del legale rappresentante Polito Raffaele
avverso l’ordinanza del 11/12/2013 del Tribunale della libertà di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
uditi per l’ imputato

;

Data Udienza: 08/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il
Tribunale della Libertà, istituito presso la medesima città, ha annullato,
limitatamente alla posizione della società CIVIN VIGILANZA s.r.I., il decreto di
sequestro preventivo emesso dal Gip presso lo stesso Tribunale per i reati di cui
agli artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n.74.

costanza del fumus criminis, gli artt. 24 e ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
escludono che le persone giuridiche possano essere destinatarie di provvedimenti
di sequestro finalizzati alla confisca di valore in quanto i reati tributari non sono
ricompresi nella lista dei reati per i quali è consentita l’adozione di tale forma di
provvedimento cautelare nei confronti delle persone giuridiche.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico
motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322 ter cod. pen. e 1, comma 143,
legge 27 dicembre 2007, n. 244 sul rilievo che anche i beni delle persone
giuridiche possono essere oggetto di vincolo con il sequestro preventivo per
equivalente come ritenuto da un filone giurisprudenziale, contrapposto a quello
cui ha aderito il Collegio cautelare, tanto che la relativa questione è stata
sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite per la soluzione del segnalato contrasto.

3. La società interessata ha presentato ampia memoria con la quale chiede
il rigetto del ricorso .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che, in
tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona
giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista
dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può
essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di
autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come
effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.
258646).

2

Il Tribunale distrettuale è giunto a tale conclusione sul rilievo che, pur in

Tale affermazione è stata tuttavia affiancata da un altro importante principio
di diritto che le Sezioni unite hanno opportunamente espresso e richiamato,
ossia che, anche in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di
una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
diretta del profitto, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale
rappresentante e rimasto nella disponibilità dell’ente, non potendo considerarsi,
in tale caso, la società persona estranea al detto reato (Sez. U, n. 10561 del
30/01/2014, Gubert, Rv. 258647).

denaro o altre cose fungibili, la confisca delle somme o del “tantundem”
rinvenute nella disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha
percepito, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei
tributi, avviene, alla luce della fungibilità di esso, sempre in forma specifica sul
profitto diretto e mai per equivalente.
Le Sezioni Unite Gubert hanno perciò ribadito tale principio, più volte
enunciato in precedenza dalla giurisprudenza di questa Corte, affermando che la
confisca diretta del profitto di reato è istituto ben distinto dalla confisca per
equivalente, dovendosi infatti tenere presente che la confisca del profitto,
quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma
confisca diretta.
E’ stato anche precisato che, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per
i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l’adozione
del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme
provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato,
in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo “equivalere” all’importo che
corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun
nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare, con la conseguenza che è
pertanto ammissibile il sequestro preventivo, ex art. 321 cod. proc. pen., qualora
sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in
banca ovvero investito in titoli, anche nei confronti delle persone giuridiche ed
indipendentemente dal reato per il quale si procede, e quindi anche con
riferimento ai reati tributari, proprio perché il vincolo non è imposto sul valore
equivalente al bene da assicurare al processo ma direttamente sul bene ex se
confiscabile, “trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è
cercato di nascondere con il più semplice degli artifizi” (Sez. 6, n. 23773 del
25/03/2003, Madaffari, Rv. 225757) o che si è indebitamente trattenuto (sui
conti correnti) per non avere adempiuto, come normalmente avviene attraverso
la consumazione dei reati tributari, a precisi obblighi fiscali.
Allo stesso modo, posto che la nozione di profitto finalizzato alla confisca
ricomprende ogni utilità che sia conseguenza diretta o indiretta dell’attività

3

Ne consegue che, nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da

criminosa, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano, secondo
l’insegnamento delle Sezioni unite Gubert, non soltanto i beni appresi per effetto
diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia
conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa cosicché la
trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra
natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo il quale
ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito attraverso la
conversione del denaro con altro bene.

quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,
il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni
che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed
immediato dell’illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come
conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa.
Le Sezioni unite hanno spiegato che, in tutte le ipotesi sopra richiamate, non
si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di
reato, possibile ai sensi dell’art.240 cod. pen. ed imposta dall’art. 322-ter cod.
pen., prima di procedere alla confisca per equivalente del profitto di reato.
Ne consegue che la confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei
confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale
rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell’interesse della
società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano
rimasti (e si provi che siano riconducibili al profitto e che siano rimasti) nella
disponibilità della persona giuridica medesima.

3. Nel caso di specie, non si fa questione, né è stato dimostrato che l’ente
costituisse lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità
dell’amministratore resosi autore del reato; è risultato (dal verbale di sequestro
del 26 novembre 2013 in atti) invece che il vincolo ha colpito beni immobili e
mobili registrati della società e dunque il sequestro, in mancanza di prova che i
beni sui quali è caduto il vincolo siano beni di investimento acquisiti attraverso la
conversione del denaro con detti beni, è stato disposto ed eseguito per
equivalente e non in forma specifica o diretta sul profitto del reato fiscale; in tale
caso il sequestro per equivalente è precluso nei confronti delle persone giuridiche
dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 perché i reati per i quali detto decreto legislativo
consente, in applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., il sequestro per
equivalente sono numerus clausus ed i reati tributari non sono ricompresi nel
novero di quelli per i quali è ammesso il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca di valore.
Il ricorso va pertanto rigettato.
4

Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso il 08/05/2014

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