Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39176 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39176 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste
Nei confronti di
Croatto Rodolfo, nato a Udine il 13/04/1952
avverso la sentenza del 02/10/2013 del Gup presso il Tribunale di Udine
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
uditi per l’ imputato

Data Udienza: 08/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gup presso il Tribunale di Udine, con sentenza in epigrafe, ha applicato,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Rodolfo Croatto, imputato del reato p. e
p. dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983. N. 463
e succ. mod., la pena di giorni 14 di reclusione ed euro 200, 00 di multa.

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza ricorre per cassazione, il

un unico motivo con il quale lamenta violazione dell’ art. 606 lett. b) e 620 lett.
f) cod. proc. pen., in relazione all’art. 23 cod. pen. sul rilievo che il giudice di
primo grado, nel comminare la condanna, sarebbe sceso al di sotto del minimo
edittale, irrogando la pena di giorni 14 di reclusione.

3. Il Procuratore generale in sede ha presentato requisitoria scritta con la
quale chiede l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte, in più occasioni, ha affermato che il limite minimo assoluto
di giorni quindici di reclusione, stabilito per la pena detentiva concernente i
delitti, trova applicazione anche in sede di patteggiamento, sia ai fini del
computo della pena da infliggere in concreto, sia ai fini dei calcoli intermedi (Sez.
2, Sentenza n. 5973 del 27/01/2010, P.G. in proc. De Grecis, Rv. 246438), con
la conseguenza che è illegittima la sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti che contenga, come nella specie, la determinazione della
reclusione in misura inferiore al minimo assoluto di quindici giorni previsto
dall’art. 23 cod. pen.
Tuttavia tale illegale statuizione non può essere rettificata dalla Corte di
cassazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., in quanto il negozio processuale
si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non
può presumersi (nonostante lo scarto di un solo giorno tra pena irrogata e pena
irrogabile) un analogo consenso delle parti in ordine ad una sanzione di diversa
entità, con la conseguenza che l’illegalità della pena applicata all’esito del
patteggiamento rende invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e
ratificato dal giudice, comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza
che l’abbia recepito con esclusione della procedura di rettificazione dell’errore

2

Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste affidando il gravame ad

materiale (Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011,dep. 18/01/2012, P.G. in proc. La
Sala, Rv. 251796).
In accoglimento del ricorso, va pertanto disposto l’annullamento della
sentenza senza rinvio al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione

Così deciso il 08/05/2014

degli atti al Tribunale di Udine.

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