Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39174 del 08/05/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39174 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Giglio Alba, nata a Salerno il 25/06/1965
avverso la sentenza del 03/05/2012 del Tribunale di Salerno – sezione distaccata
di Eboli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e la restituzione
degli atti per l’ulteriore corso;
uditi per l’ imputato
;
Data Udienza: 08/05/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con la sentenza in
epigrafe, ha applicato ad Alba Di Giglio, su sua richiesta e con il consenso del
pubblico ministero, la pena di mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro
500,00 di multa per il reato (art. 3 legge n. 638 del 1983) per omesso
versamento all’Inps delle ritenute contributive.
Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, Alba Di Giglio ha
personalmente proposto ricorso per cassazione affidando ad un unico motivo
con il quale deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
per violazione della legge processuale stabilita a pena di nullità per mancanza
della procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. in capo al nominato
sostituto processuale.
3.
Il Procuratore generale ha concluso anche con requisitoria scritta
chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l’accordo per l’applicazione
di pena su richiesta delle parti, concluso, come nella specie, con il P.M. dal
sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l’imputato abbia rilasciato
procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si
caratterizzano “intuitu personae” e non possono essere compresi fra quelli
esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’art. 102 cod.
proc. pen. (Sez. 2, n. 17381 del 06/04/2011, Basile, Rv. 250073).
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso il 08/05/2014
2.