Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39151 del 20/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 39151 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROCCAMO Angelo, nato a Brindisi il 12 maggio 1946;

avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce del 5 novembre 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico DELEHAYE
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 20/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, investito in qualità di giudice del riesame da Roccamo
Angelo in relazione alla ordinanza con la quale il locale Gip, in data 26 settembre
2013, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere,
con ordinanza del 5 novembre 2013 rigettava il ricorso del Roccamo, confermando
la sussistenza a carico del predetto, oltre che delle esigenze cautelari, anche dei
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 291-bis e 291-quater

persone, ad una associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
e per avere egli stesso compiuto atti volti al contrabbando di tali prodotti, con
l’aggravante della transnazionalità.
Il Tribunale del riesame, ricostruita ampiamente la vicenda criminosa in esame,
osservava, in particolare con riferimento alla posizione del Roccamo, che questi,
nell’organigramma della associazione criminosa, aveva il compito di provvedere alla
distribuzione al minuto dei prodotti di contrabbando nel territorio di Brindisi.
Nello specifico il Tribunale del riesame rilevava che, sulla base di numerose
intercettazioni ambientali e telefoniche era emerso il consapevole coinvolgimento
del Roccamo nel ricordato sodalizio criminale, essendone egli lo stabile terminale
per il sistematico smercio dei tabacchi nel territorio brindisino.
Quanto alle esigenze cautelari, ad avviso del Tribunale salentino esse potevano
essere soddisfatte esclusivamente attraverso la custodia carceraria. Ciò sia in base
alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in quanto,
sussisterebbe il concreto pericolo, desumibile in particolare dalle modalità di
realizzazione delle condotte criminose, caratterizzate da un elevato grado di
professionalità e dall’esistenza di relazioni con altre organizzazioni criminali dedite
al contrabbando, nonchè dalla personalità del ricorrente, gravato da numerosi
precedenti penali specifici, che il Roccamo, una volta rimesso in libertà, commetta
nuovamente reati della stessa specie di quelli per cui è ora indagato.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorsi per cassazione, tramite il
proprio difensore, il Roccamo, affidandolo a tre motivi.
Col primo di essi egli deduce la violazione dell’art. 291-quater dPR n. 43 del
1973, rilevando, in sintesi che, diversamente da quanto cercato di dimostrare con
l’ordinanza impugnata, non sono emersi nel corso delle indagini elementi idonei a
far ritenere che il Roccamo fosse partecipe della associazione finalizzata al
contrabbando di tabacchi, avendo egli avuto solo occasionali e sporadici contatti con
taluno degli altri correi, peraltro collocati in un ridotto spazio temporale, sì
finalizzati all’approvvigionamento ed alla vendita di sigarette ma senza che si sia
mai realizzata la partecipazione del ricorrente ai complessivi intenti del gruppo; né
può dirsi che avendo avuto egli rapporti con altri due correi, si è comunque
2

del dPR n. 43 del 1973 per avere egli partecipato, unitamente a diverse altre

r

realizzata la fattispecie di cui all’art. 291-quater dPR n. 43 del 1973, poiché, a tutto
voler concedere, il sodalizio in questione sarebbe una subassociazione diversa da
quella di cui alla contestazione.
Parimenti insussistente sarebbe, allo stato degli atti, la aggravante della
trasnazionalità, priva di qualunque aggancio fattuale e probatorio sia nella
ordinanza del Gip che in quella del Tribunale del riesame.
Infine, col terzo motivo si contesta la motivazione in tema di esigenze cautelari.

della associazione, e rilevato il basso livello dell’apporto reso dal Roccamo, tuttavia
il Tribunale ha ritenuto di dover applicare la misura più afflittiva nei confronti del
ricorrente, senza neanche tenere conto del fatto – viceversa valorizzato dal Gip in
relazione alla posizioni di altri indagati – che, una volta neutralizzati i capi della
associazione, non è dato comprendere come il ricorrente, peraltro oramai quasi
settantenne, avrebbe potuto proseguire nella attività criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal Roccamo deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, col primo motivo di impugnazione il ricorrente in sostanza contesta la
ricostruzione fattuale operata dal Tribunale di Lecce, mettendo in dubbio la
sussistenza del legame associativo fra l’attuale ricorrente e gli altri soggetti
partecipi della associazione a delinquere oggetto di indagine penale.
Si tratta, all’evidenza di una contestazione che non impinge sulla legittimità del
provvedimento impugnato, ma attiene esclusivamente a profili di merito che, come
tali, non sono soggetti ad essere sindacati nella presente sede.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il difetto
di motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante della transnazionalità
anch’essa non coglie nel segno.
Infatti, premesso che la sussistenza della aggravante in questione è, in linea di
principio, perfettamente compatibile con la contestazione di un reato associativo del
tipo di quello contestato al Roccamo (in questo senso: Corte di cassazione, Sezione
V penale, 17 gennaio 2012, n. 1843; idem Sezione III penale, 22 marzo 2010, n.
10976), rileva la Corte che, stante la natura oggettiva della circostanza in questione
– derivante dal fatto che essa è in diretta connessione con il luogo in cui è
commesso il reato – le sue conseguenze si estendono, in caso di reato associativo a
tutti quanti abbiano partecipato al sodalizio criminoso essendo a tal fine sufficiente
la mera consapevolezza da parte di ciascuno della sua ricorrenza (Corte di
cassazione, Sezione V penale, 16 gennaio 2014, n. 1703), sicché, nel caso di
specie, tenuto conto del livello di approfondimento della indagine proprio della
presente fase cautelare, pienamente esausitiva è la motivazione della ordinanza

Infatti pur riconoscendosi la diversità dei ruoli svolti dai vari indagati nell’ambito

impugnata, laddove fa derivare la contestazione della aggravante della
transnazionalità dalla esistenza di indizi a carico di taluno dei compartecipi al reato
associativo tali da fare ritenere che costoro curassero i rapporti con i fornitori esteri
della merce poi contrabbandata nel territorio nazionale dagli altri sodali, i quali
erano verosimilmente ben consapevoli, data anche la natura della merce oggetto
del traffico illecito, si tratta appunto di tabacchi lavorati esteri, della sua
provenienza.

esigenze cautelari di cui al caso di specie, ritiene il Collegio che il Tribunale di Lecce
– premessa la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente
che del pericolo che il Roccamo possa commettere nuovamente reati della stessa
specie di quelli per i quali è indagato, pericolo la cui concretezza emerge, secondo il
Tribunale, dalle stesse modalità di esecuzione del reato di cui al capo di
imputazione, indicative di un elevato profilo di professionalità criminale nonché
dalla personalità del Roccamo, gravato da numerosi precedenti penali specifici abbia adottata la contestata misura custodiale, facendo corretta applicazione di
quanto prevede l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, di fronte ad
una imputazione del tipo di quella ora mossa al ricorrente, unica misura cautelare
idonea, una volta riscontrata la esistenza di un’esigenza cautelare, è quella della
custodia intrannuraria.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, oltre alla condanna del
Roccamo al pagamento delle spese processuali, analogo provvedimento avente ad
oggetto il pagamento della somma, in tale misura equitativamente determinata, di
euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 94, comma

1-ter, disp. att. cod. proc. pen. del presente

provvedimento deve essere data comunicazione, tramite sua trasmissione in copia,
al direttore dell’Istituto ove attualmente si trova ristretto il Roccamo.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuale e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014
Il Consigliere estensore

Quanto alla individuazione della misura cautelare idonea a salvaguardare le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA