Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39141 del 06/05/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39141 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVIGNONE GLTERINO N. IL 04/01/1965
avverso l’ordinanza n. 16/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
REGGIO CALABRIA, del 21/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -7. rc.
Lt-Q_ cge1/2/370 1, 02-e; fzegici),’ ,.€ yt.Z corc4-3 ,
t ),..• o
af, a-e-t-4.4.: ot-t (k ‘ 0-(1».- 6g1- cc. 4 ,-,-,0
—
Uditi difensor Avv.;
..wo•
11
‘
i
›s’zio-GuL
Data Udienza: 06/05/2015
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2014 la Corte di Assise d’Appello di
Reggio Calabria, quale giudice della esecuzione, decideva – ai sensi dell’art. 667
co.4 cod.proc.pen. – su richiesta applicativa del beneficio dell’indulto (legge
n.241 del 2006) proposta da Avignone Guerino.
La Corte di merito riteneva applicabile il beneficio, nel caso in esame, sul cumulo
materiale e prima dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 co.1
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore e con atto personalmente redatto – Avignone Guerino.
I ricorsi deducono erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di
motivazione.
Si ripropone, negli atti, la tesi della incidenza pratica dell’applicazione dell’indulto
– negata dalla Corte di merito – con argomentazioni relative alla particolare
vicenda esecutiva in atto.
3. Il ricorso per cassazione va convertito in opposizione ai sensi degli artt. 672 e
667 co.4 cod.proc.pen.
Trattandosi di decisione relativa ad applicazione dell’indulto il sistema
processuale prevede infatti una prima decisione – da parte del giudice della
esecuzione – senza contraddittorio, cui segue – ai sensi dell’art. 667 co.4 – non
già l’impugnabilità con ricorso ma la proposizione di una opposizione con
rinnovata valutazione da parte del giudice del merito, secondo il modello
partecipato di cui all’art. 666 cod.proc.pen.
Solo tale ultima decisione risulta impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 666 co. 6 cod.proc.pen. .
Il proposto ricorso, dunque, secondo la regola generale espressa dall’art. 568
co.5 cod.proc.pen., va qualificato opposizione con trasmissione degli atti al
giudice competente.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
Assise d’Appello di Reggio Calabria.
n.1 cod.pen. .
Così deciso il 6 maggio 2015
Il Consigliere estensore