Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39132 del 14/04/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 39132 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
(4
avverso l’ordinanza n. 607/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 09/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 14/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 giugno 2015 il Tribunale di sorveglianza di Firenze,
decidendo nei confronti di A.A., in atto detenuto presso il carcere di
Prato in espiazione della pena irrogata con sentenza del 30 gennaio 2012 del
Tribunale di Santa Cruz di Tenerife, riconosciuta in Italia con sentenza in data 8

in prova al servizio sociale, ritenuta ancora prematura, conformemente alle
indicazioni emergenti dalla relazione carceraria del 28 maggio 2015, e ha
dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare
generica, essendo la pena interamente imputabile al delitto ostativo di violenza
sessuale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Romano Corsinovi, il condannato A.A., che ne ha
chiesto l’annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della
motivazione.
3. Il ricorso, in esito al preliminare esame presidenziale, è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Deve, invero, rilevarsi la genericità della censura con riguardo alla

dichiarata inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, essendo priva
di correlazione con le ragioni che sorreggono la decisione, rimaste del tutto
ignorate e, per l’effetto, non criticate.
È, invece, manifestamente infondata la censura attinente al diniego della più
ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
2.1. Il Tribunale ha rigettato l’istanza di concessione di detta misura,
fondando il suo convincimento su un giudizio prognostico che, in base ai dati
acquisiti, specificamente richiamati e illustrati, tratti dagli esiti dell’osservazione
penitenziaria e criminologica, faceva ritenere prematura la stessa, che non era
supportata da adeguato progetto di reinserimento sociale, né da un programma
terapeutico pertinente ai dedotti problemi di aicoldipendenza, né dalla garanzia
di una sua gestione responsabile a opera dell’interessato, e rendeva necessaria,
in relazione allo stadio attuale di osservazione della personalità, la prosecuzione
2

luglio 2013 della Corte di appello di Firenze, ha respinto l’istanza di affidamento

dell’osservazione trattamentale attraverso la previa fruizione del più limitato
beneficio del permesso-premio.
2.2. Tale valutazione, adeguatamente giustificata e correttamente
improntata al principio della gradualità del trattamento penitenziario, resiste alle
censure del ricorrente, che, nel contrapporre una nuova analisi degli aspetti
attinenti alle circostanze di fatto e una spiegazione alternativa degli elementi
valorizzati, seguono un percorso non consentito in sede d’indagine di legittimità
sul discorso giustificativo della decisione e si sostanziano, pertanto, in censure

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 14 aprile 201.6

diverse da quelle esperibili per legge con il ricorso per cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA