Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3913 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3913 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Moldovan Gavrila

nato il 31.7.1968

avverso l’ordinanza del 21.11.2012
del Tribunale di Massa
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto annullarsi, con rinvio,l’ordinanza impugnata quanto
alla restituzione nel termine

1

Data Udienza: 05/12/2013

u

1. Con ordinanza in data 21.11.2012 il Tribunale di Massa, in funzione di G.E., rigettava la
richiesta, proposta da Moldovan Gavrila, di declaratoria di non esecutività della sentenza del
Tribunale di Massa n.445 del 24.9.2003 ed in subordine di restituzione nei termini per
impugnare detta sentenza.
Premetteva il Tribunale che il Moldovan era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di
reclusione ed euro 1.000,00 di multa e che la sentenza era stata posta in esecuzione con
ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Ancona dell’8.2.2010.
Il GIP del Tribunale di Massa, in data 21.6.2002, aveva dichiarato la latitanza del Moldovan,
nominandogli difensore di ufficio l’avv. Stefano Galeotti, presso il quale era stata notificata
l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il P.M. per gli stessi fatti, per i quali era stata applicata la misura cautelare, richiedeva il
rinvio a giudizio (richiesta notificata al difensore di ufficio, nominato nella persona dell’avv.
Roberto Pagliuca); al predetto difensore veniva notificato anche l’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare. A tale udienza, non essendo comparso l’avv.Pagliuca, era nominato
dal GUP l’avv.Debora Matelli, al quale veniva notificato il decreto che disponeva il giudizio nei
confronti dell’imputato latitante. L’avv. Matelli presenziava a tutte le udienze dibattimentali ed
all’esito del procedimento riceveva, in data 17.10.2003, la notifica dell’estratto contumaciale.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che la richiesta avanzata dal Moldovan fosse destituita di
fondamento.
L’imputato aveva scelto di non comparire nel procedimento a suo carico ed al difensore di
ufficio erano stati ritualmente notificati tutti gli atti, compreso l’estratto contumaciale.
Non ricorrevano i presupposti neppure per la restituzione nel termine, essendo stato
legittimamente emesso il decreto di latitanza ed avendo l’imputato volontariamente rinunciato
a comparire.
2. Propone ricorso per Cassazione Moldovan Gavrila, assumendo che era stato espulso dal
territorio italiano a seguito di decreto del Questore di Ancona del 2000, per cui, non essendo
più rientrato in Italia, non poteva essere a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo
carico, al quale non si era volontariamente sottratto. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha
rigettato la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Essendo stata dichiarata la latitanza correttamente tutte le notifiche, compresa quella
dell’estratto contumaciale, sono state effettuate presso il difensore di ufficio.
Il Tribunale, pertanto, legittimamente ha rigettato la richiesta proposta ex art.670 co.3 c.p.p.
di declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Massa n.445 del 24.9.2003.
Peraltro il ricorrente non impugna espressamente tale parte dell’ordinanza, concentrando i suoi
rilievi sul rigetto dell’istanza di restituzione nel termine.
3. A seguito dell’entrata in vigore del d.I.21.2.2005 n.17 arti., conv. con modificazioni nella
L.22.4.2005 n.60, che ha sostituito l’art.175 c.p.p. comma 2 c.p.p. (se è stata pronunciata
sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel
termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a
comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione) si è andato affermando un
indirizzo giurisprudenziale ispirato ai principi del giusto processo.
Si è quindi ritenuto che “è illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione
nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo
della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest’ultima, se
non effettuata a mani del condannato, non può, di per sé sola, essere considerata prova
dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e

2

RITENUTO IN FATTO

4. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che non ha diritto alla
restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia
nominato un difensore di fiducia, il quale lo abbia assistito nello svolgimento di tutti i gradi di
giudizio, a meno che non risulti un’esplicita comunicazione al giudice dell’avvenuta interruzione
di ogni rapporto tra il difensore ed il suo assistito (cfr. Cass.pen.sez.6 n.5332 del 21.1.2011).
Ancor più specificamente ed esplicitamente è stato affermato che non ha diritto alla
restituzione in termini l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed
eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente
esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi
ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato in absentia abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (cass.sez.6 n.22247
del 4.2.2011).
5. Il Tribunale, pur essendo stato dedotto che, per lo stato di latitanza, l’imputato non aveva
avuto alcuna effettiva conoscenza del procedimento a suo carico (il Moldovan assumeva anzi
che era stato espulso dal territorio italiano, per cui non si era neppure sottratto
volontariamente a detto procedimento, e che non era più rientrato in Italia), ha omesso ogni
indagine in proposito, essendosi limitato ad accertare la ritualità delle notifiche ed in
particolare di quella dell’estratto contumaciale (peraltro avvenuta presso il difensore di ufficio).
6. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo
esame, tenendo conto dei principi sopra enunciati, in ordine alla richiesta di restituzione in
termini.
P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Massa.
Così deciso in Roma il 5.12.2013

deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca
compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego” (Cfr.cass.pen.sez.3, 5.6.2007 n.35866).
Anche tale indirizzo giurisprudenziale “garantista” richiede, però, che l’istante deduca la
mancata conoscenza del provvedimento ed alleghi le ragioni di tale mancata conoscenza.
Infatti, “la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi
dell’art.175 comma secondo c.p.p., solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del
procedimento da parte dell’imputato, che ha l’onere di allegare le ragioni per le quali, pur
essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, egli non ne abbia avuto
notizia..” (cfr. Cass. Sez. 5 n.7604 dell’1.2.2011).
Non è quindi sufficiente la mera dichiarazione dell’imputato di non aver ricevuto la notifica del
provvedimento, atteso che all’onere dell’Autorità giudiziaria di compiere ogni necessaria
verifica, ai sensi dell’art.175 comma secondo cod.proc. pen, corrisponde l’onere dell’interessato
di allegare circostanze rilevanti, suscettibili di verifica da parte dell’Autorità giudiziaria stessa
(cfr.Ccass.pen. sez. 2 n.9776 del 22.11.2012).
L’art.175 c.p.p. modificato esclude, infatti, soltanto valore assoluto alla presunzione di
conoscenza derivante dalla ritualità della notifica.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA