Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3912 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3912 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cavalieri Paolo, nato a Erbusco (Bs) il 6/1/1964

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Brescia in data
19/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/12/2013, la Corte di appello di Brescia
confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città l’11/6/2012, con
la quale Paolo Cavalieri era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art.
10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di quattro mesi di
reclusione; in particolare, all’imputato – nella qualità di legale rappresentante

Data Udienza: 04/12/2014

della “Centro Gamma 94 s.r.l.” – era ascritto di non aver versato l’imposta sul
valore aggiunto, per l’annualità 2006, nella misura di 56.829,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Cavalieri, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico, ampio motivo – l’inosservanza o erronea applicazione
della legge penale, oltre a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. In sintesi, la Corte non avrebbe riconosciuto che l’imputato – reo
confesso – non avrebbe corrisposto l’i.v.a. soltanto a causa di una gravissima
crisi che aveva investito la sua società, poi dichiarata fallita il 18/11/2008; crisi

numerosi clienti, nell’ordine di 100-200 mila euro. Ancora, non sarebbe stata
riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare
tenuità, sì da diminuire ulteriormente la pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere accolto, ma per ragioni diverse da quelle illustrate.
Ed invero, la Corte costituzionale, con la sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80
(Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, nella parte in
cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce
l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di
imposta, a 103.291,38 euro.
Orbene, poiché la contestazione mossa al ricorrente riguarda l’omissione di
un versamento i.v.a. di importo inferiore a quello sopra indicato (56.829,00
euro), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
insussistenza del fatto.
Formula, peraltro, da preferirsi a quella “perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato”. Ed invero, quest’ultima va adottata là dove il fatto non
corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di
previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di
un’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità (integrale e non parziale, come
nel caso di specie), permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in
sede civile; la formula “il fatto non sussiste”, che esclude ogni possibile rilevanza
anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un
elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n.
13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949).

2

determinata, tra l’altro, dal mancato pagamento di somme dovutegli da

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 4/12/2014

Il Presidente

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