Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3911 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3911 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

IL

SENTENZA

29

r:7:.N

2014

sul ricorso proposto da

LEPRARO Santa, nata a Taranto il 23/12/1971
avverso l’ordinanza del 30/7/2013 del Tribunale di Taranto che ha rigettato
l’appello proposto avverso l’ordinanza con cui in data 5/7/2013 il Tribunale in
sede dibattimentale ha respinto la richiesta di revoca della misura in atto,
obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte ogni giorno, applicata
alla sig.ra Lepraro in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, del d.P.R.
9 ottobre 1990, n.309;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola
Lettieri, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/7/2013 il Tribunale di Taranto ha rigettato l’appello
proposto avverso l’ordinanza con cui in data 5/7/2013 il Tribunale in sede
dibattimentale ha respinto la richiesta di revoca della misura in atto, obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria due volte ogni giorno, applicata alla sig.ra
Lepraro in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309.

Data Udienza: 04/12/2013

2. Avverso tale decisione la sig.ra Lepraro propone ricorso in sintesi
lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento
all’attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto della modestia del fatto, della
incensuratezza della ricorrente e della durata dell’applicazione di misura
cautelare, pari a circa nove mesi,

1.

Osserva la Corte che il ricorso, pur rubricato come violazione di legge,

propone in realtà esclusivamente censure alla motivazione del provvedimento
impugnato.
2. In effetti, la ricorrente ha sottoposto a questo giudice contestazioni in
punto di fatto sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal
giudicante; si tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di
quanto affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al
giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
3. Non altrimenti possono essere qualificate le ragioni che sorreggono la
richiesta di annullamento dell’ordinanza, ragioni che fanno leva su circostanze di
fatto, quali il decorso del tempo e le condizioni personali della ricorrente, che il
Tribunale ha valutato per poi concludere ritenendo permanere le esigenze
cautelari che giustificano la misura attenuata ancora in atto.
4. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere
respinto e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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