Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39108 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 39108 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
nei confronti di
Baia Antin, nato in Albania il 01/09/1971

avverso l’ordinanza del 04/04/2014 del Tribunale di Roma

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma – adito ex art. 310 cod.
proc. pen. su appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza in data 28
febbraio 2014 con la quale il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva
rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Altin Baia in ordine a sei episodi di cessione di sostanza

Data Udienza: 16/09/2014

t

stupefacente avvenuti nel dicembre del 2012 – confermava l’ordinanza
impugnata.
Rilevava il Tribunale, conformemente all’avviso del G.i.p., che gli elementi
indiziari si basavano in primo luogo sul contenuto di conversazioni intercettate intercorse tra l’indagato e tale Andrea Bianchi – dal contenuto ritenuto equivoco,
dato che in esse si evocavano appuntamenti e somme di denaro da consegnare
al Baia da parte del Bianchi in un contesto in cui si menzionavano “tavoli” o
“invitati”, senza alcun riferimento, nemmeno indiretto, a sostanze stupefacenti,

fossero, si riferissero non a cessioni di tali sostanze ma ad altro genere di affari;
in secondo luogo, sul rinvenimento in casa dell’indagato – a seguito di
perquisizione eseguita a distanza di oltre un mese dalle conversazioni – di otto
dosi di cocaina, che, considerato il tempo trascorso, non era dato collegare
logicamente, con alto grado di probabilità, ai pregressi contatti telefonici.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Roma, che, con un unico motivo, denuncia il vizio di motivazione
dell’ordinanza impugnata, evidenziando che il Tribunale ha omesso di analizzare
compiutamente il contenuto dei colloqui intercettati, che, avuto riguardo al
linguaggio criptico, alla particolare cautela usata dai colloquianti, all’orario delle
conversazioni, alla non plausibilità di alcuna ipotesi alternativa al senso delle
stesse, unitamente al rinvenimento nell’abitazione del Baia di un quantitativo
non trascurabile (gr. 10,9) di cocaina divisa in varie confezioni, con il corredo di
bustine di cellophane, di sostanza di taglio e di 1.050 euro in contanti,
evidenziavano un quadro grave indiziario atto a sorreggere la richiesta di
applicazione della misura cautelare in ordine alle ipotesi di reato formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio, il ricorso prospetta una interpretazione dei dati
indiziari alternativa a quella fatta propria dal Tribunale (e, prima ancora, dal
G.i.p.), evidenziando incongruenze o lacune che in realtà non è dato apprezzare
restando nell’ambito degli stretti confini in cui si colloca il sindacato di legittimità.

2. Le dedotte carenze o illogicità dell’ordinanza impugnata appaiono essere
in realtà il riflesso della valutazione dell’Ufficio ricorrente, che ritiene inequivoco

90)

non potendosi dunque escludere che i rapporti tra i due, leciti o illeciti che

;

il senso dei colloqui intercettati tra l’indagato Altin Baia e il presunto acquirente
di sostanze stupefacenti Andrea Bianchi.
Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che non poteva escludersi che i
rapporti tra i due potessero avere causa in reiterate cessioni di stupefacenti da
parte del Baia all’Altin, ha affermato, con giudizio in questa sede non
censurabile, che la ragione di tali contatti potesse anche essere altra, pur se di
natura illecita, e quindi non indiscutibilmente, in mancanza di sicuri elementi
indiziari, riferibile alle condotte illecite considerate nelle imputazioni.

dell’indagato – in una con il rinvenimento di sostanza da taglio, di bustine di
cellophane e di una somma di denaro – si è ritenuto, con valutazione anch’essa
non censurabile in sede di legittimità, che nessun dato certo, considerato anche
il distacco temporale, permetteva di stabilirne un collegamento con i colloqui
intercorsi tra i due.
Ciò non esclude – è appena il caso di notare – che queste ulteriori risultanze
possano autorizzare una diversa ipotesi accusatoria (detenzione di sostanze
stupefacenti a fini cessione a terzi); la quale però è del tutto diversa da quella
privilegiata dal Pubblico ministero, che ha collegato tale dato alle cessioni di
sostanze stupefacenti da parte del Baia al Bianchi.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 16/09/2014.

Quanto alla detenzione dei quantitativi di cocaina rinvenuti in casa

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