Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 391 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 391 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPADA RICCARDO nato il 25/03/1993 a AVEZZANO
avverso l’ordinanza del 24/12/2016 del TRIBUNALE di AVEZZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avezzano, quale giudice
dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a Spada
Riccardo, in relazione alle sentenze presupposte ivi indicate.
Avverso questa ordinanza lo Spada, a mezzo del proprio difensore, ricorre
per Cassazione, per violazione di legge, deducendo l’incompetenza di detto
giudice, in quanto, con l’ultima sentenza penale di condanna, la Corte d’appello
continuazione comportante un aumento di pena, per cui doveva radicarsi la
competenza di questo ultimo organo giudicante ai sensi dell’art. 665 cod. proc.
pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Recita l’art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: “Se l’esecuzione
concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice
che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”.
Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che col principio della
perpetuatio iurisdictionis
(dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta
formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665, comma 2,
cod. proc. pen.: “Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato
confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o
alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è
competente il giudice di appello”.
Nel caso di specie correttamente il Tribunale di Avezzano ha
preliminarmente ritenuto la propria competenza a decidere, in quanto la
continuazione era già stata riconosciuta nel primo grado di giudizio (oltre che in
grado d’appello) e la modifica disposta dal giudice del gravame effettivamente
atteneva al solo quantum della pena irrogata.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in duemila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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di L’Aquila ha rilevato un’erroneità nell’applicazione della disciplina della
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.
Il Consigliere estensore
Angela Tardio
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Il Presidente