Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3908 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3908 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

DONATIELLO Gaetano, nato a Torino il 21/7/1990
avverso l’ordinanza del 16/7/2013 del Tribunale di Taranto, che ha respinto
l’istanza proposta avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal
Pubblico ministero in sede in data 3/5/2013 in relazione al reato ex art.73 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola
Lettieri, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto con

provvedimento in data 3/5/2013 ha convalidato il sequestro eseguito in data
1/5/2013 dalla G.d.F. nelle prime ore del giorno a seguito di controllo sulla
persona del sig. Donatiello che si trovava su un autobus che era diretto a Roma
e che era stato fermato dalla polizia giudiziaria nelle vicinanze dell’ingresso
autostradale di Massafra. In tale contesto il sig. Donatiello aveva consegnato agli
operanti sette “spinelli” già confezionati (peso lordo circa 7 grammi) e quattro
buste di plastica contenenti circa 8,6 grammi di marijuana.

Data Udienza: 04/12/2013

*

2. Con ordinanza del 16/7/2013 il Tribunale di Taranto ha respinto l’istanza
proposta avverso il decreto di convalida emesso, come detto, in relazione al
reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
3.

Avverso tale decisione il sig. Donatiello propone ricorso tramite i

Difensori, in sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e sussistenza
di nullità ex art.178, lett.c) cod. proc. pen. per avere il Tribunale
immotivatamente disatteso l’istanza dell’avv.Rizzo di vedere celebrata

professionali, sottolineando l’esigenza di partecipare personalmente
all’udienza stessa e dichiarando di non aderire alla astensione dalle udienze
indetta dalla categoria; tale istanza risulta nei fatti non accolta dal Tribunale,
che ha celebrato l’udienza alle ore 11,30, nominando sostituto processuale ex
art.97, comma 4, cod. proc. pen. e non dando conto a verbale delle ragioni di
tale decisione; deve, invece, considerarsi illegittima la motivazione addotta in
sede di ordinanza con riguardo alla impossibilità del difensore di nominare un
sostituto (Sez.2, n.4793 del 4/2/2010);
b.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.c) cod. proc. pen. e inutilizzabilità
degli atti ai sensi dell’art.87 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con riguardo
alla motivazione che fonda i “gravi indizi” sugli esiti dell’accertamento tecnico
effettuato dagli organi di polizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il secondo motivo di ricorso deve essere considerato manifestamente

infondato. Le modalità della condotta segnalata con la notizia di reato e gli esiti
degli accertamenti tecnici sono elementi certamente idonei a giustificare il
sequestro della sostanza, sequestro che nella fase iniziale delle indagini sarebbe
stato legittimo anche qualora fosse stato sostenuto soltanto dalle modalità della
condotta e dalla descrizione dei fatti fornita dagli operanti; peraltro, il valore
indiziante degli esiti dell’accertamento tecnico noto come “narcotest” è stato più
volte riconosciuto da questa Corte, potendosi sul punto rinviare alle sentenze
della Sez.4, n.3380 del 15/12/2009, P.M. in proc. Tommassini, e n.4817 del
20/11/2003, De Lorenzo e altro.
2. Per quanto concerne il secondo motivo, la Corte ritiene che si sia in
presenza di censura non fondata e meritevole di rigetto.
Premesso che il Difensore ha documentato la propria istanza e la ha
correttamente depositata in tempo utile, va rilevato che l’esigenza di
partecipazione del difensore all’udienza deve commisurarsi con la natura reale
del provvedimento cautelare, con la natura camerale dell’udienza e con
2

l’udienza camerale in orario compatibile con altri e pregressi impegni

l’esigenza di un suo svolgimento spedito e ordinato. Fanno fede in tal senso i
commi 3 e 4 dell’art.127 cod. proc. pen. che, nel disciplinare il procedimento
camerale, prevedono che le parti e i difensori “sono sentiti se compaiono” e che
l’udienza è rinviata esclusivamente se sussiste un legittimo impedimento
dell’imputato o del condannato che abbiano chiesto di esser sentiti
personalmente.
3. Ora, rilevato che il Tribunale ha aperto 411, verbale in orario assai
posteriore a quello di convocazione, così dimostrando di non avere in concreto

insussistente, vizio dedotto dal ricorrente non è comunque sanzionato da nullità.
A ciò consegue che la regola generale di tassatività delle nullità fissata
dall’art.177 cod. proc. pen. non permette di ritenere la procedura seguita dal
Tribunale e il relativo provvedimento meritevoli di annullamento.
. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto
e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/12/2013

ignorato la richiesta del Difensore, deve osservarsi che l’eventuale, ma

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