Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3908 del 02/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3908 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GASPARI LUCA N. IL 04/04/1971
XHARRA ANESTI N. IL 30/08/1980
PAJAJ ERJON N. IL 30/08/1983
avverso la sentenza n. 28/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
. .
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -tirb
che ha concluso per C,,,Q,….›_,…….,…,.\–,..; \,\,..,‘ (2-1_3Z
ei..”.‘

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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) 1.
–h C.L2CLAlliCe_sà___

Data Udienza: 02/12/2014

49788/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2013 la Corte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza delV8
novembre 2012 con cui il g.u.p. del Tribunale di Ancona aveva condannato Pajaj Erjon alla
pena di otto anni di reclusione e C 60.000 di multa per il reato di cui agli articoli 110, 81 cpv.
c.p., 73 e 80 d.p.r. 309/1990 (per avere concorso nel trasporto internazionale di cocaina dalla

multa; con la medesima sentenza la Corte d’appello di Ancona confermava sentenza del g.u.p.
del Tribunale di Ancona del 3 ottobre 2012 che, per concorso nello stesso reato, aveva
condannato Gaspari Luca alla pena di sette anni e dieci mesi di reclusione e C 54.000 di multa
nonché Xharra Anesti alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione e C 66.000 di multa.
2. Ha presentato ricorso il difensore del Gaspari, sulla base di tre motivi. Il primo motivo
denuncia violazione degli articoli 8 ss. c.p.p. per essere stata rigettata l’eccezione di
incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Rimini proposta nell’interesse del
coimputato Xharra. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 192 ss. c.p.p. in
relazione all’articolo 73, commi 1 e 1 bis, d.p.r. 309/1990, in ordine alla responsabilità
dell’imputato, perché la corte territoriale avrebbe esaminato gli elementi in modo sommario e
impreciso. Il terzo motivo denuncia vizio motivazionale quanto all’indebito diniego delle
attenuanti generiche.
Ha presentato ricorso il difensore dello Xharra, sulla base di quattro motivi. Il primo motivo
denuncia violazione di legge quanto alla incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Rimini. Il secondo motivo lamenta totale carenza di motivazione quanto all’episodio di
importazione di cocaina che sarebbe avvenuto il 22 marzo 2011, senza confutazione della
relativa doglianza d’appello. Il terzo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alle
prove della partecipazione dell’imputato all’ulteriore episodio di importazione del 1 aprile 2011.
Il quarto motivo censura per manifesta illogicità la motivazione con cui la corte territoriale ha
negato la concessione delle attenuanti generiche.
Ha presentato ricorso il difensore del Pajaj, sulla base di tre motivi. Il primo motivo denuncia
violazione dell’articolo 192, commi 1 e 2, c.p.p. e vizio motivazionale in relazione alle
informative della polizia giudiziaria e all’interrogatorio di Charnik Laeszek, con correlata
violazione del principio dell’eliminazione di ogni ragionevole dubbio. Il secondo motivo
denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti
generiche. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 235 c.p. in quanto non sarebbe
stato motivato il provvedimento di espulsione.

Grecia in Italia), rideterminava la pena in sei anni e otto mesi di reclusione e C 50.000 di

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso presentato nell’interesse del Gaspari è manifestamente infondato.
3.1 II primo motivo, relativamente alla pretesa incompetenza territoriale del foro di Ancona a
favore di quello di Rimini, rileva che la sentenza d’appello ha affermato “la presunta irritualità e
l’altrettanto presunta intempestività della eccezione di incompetenza territoriale”, con un

l’incompetenza in una memoria che conteneva anche l’istanza di giudizio abbreviato, dopo che
l’istanza di patteggiamento precedentemente proposta non era giunta a buon fine per
mancanza di consenso del PM. Dunque, secondo il ricorrente, poiché il rigetto della richiesta di
patteggiamento aveva determinato la reviviscenza della fase di udienza preliminare,
l’eccezione era stata presentata tempestivamente, e l’ammissione al giudizio abbreviato era
stata decisa dal g.u.p. solo “successivamente alla soluzione dell’incidente concernente la
competenza”. Per di più, esaminando il merito della eccezione, la corte territoriale avrebbe
smentito tale suo ragionamento e accettato “il contraddittorio proposto”.
Il motivo è completamente privo di pregio. Infatti, nel suo ragionamento asseritamente
erroneo la corte territoriale si è adeguata ad un arresto recente della più autorevole
giurisprudenza nonnofilattica: S.U. 29 marzo 2012 n. 27996, per cui

“l’eccezione di

incompetenza territoriale è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto
dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa
udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo
se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare” (in tal senso v. pure le successive
Cass, sez.IV, 16 ottobre 2013 n. 45395 e Cass, sez.II, 23 aprile 2013 n. 22366). Dato atto
dell’insegnamento delle Sezioni Unite, il giudice d’appello ha rilevato che l’eccezione, nel caso
di specie, non era “stata formulata nel corso dell’udienza preliminare “prima” della richiesta del
rito abbreviato (già preceduta, peraltro, da una richiesta di “patteggiamento”), essendo stata
avanzata soltanto “dopo”, con deposito di una memoria”, per cui è da ritenersi tardiva
(motivazione, pagine 57-58).
Peraltro, non si può non osservare che la logica processuale sradica l’eccezione di
incompetenza pure nel contesto propugnato dal ricorrente di “regressione” alla fase della
udienza preliminare, giacché lo stesso ricorrente ammette che l’eccezione era stata avanzata in
una memoria che conteneva anche l’istanza di giudizio abbreviato: insegna ulteriore
giurisprudenza nomofilattica che una simile condotta processuale è intrinsecamente
contraddittoria, dato che

“l’ammissione al giudizio abbreviato preclude la proposizione

dell’eccezione di incompetenza per territorio, poiché l’imputato, in tal caso, ha accettato di
essere giudicato con rito in cui difetta la fase dedicata alla trattazione ed alla risoluzione delle
questioni preliminari quali quelle relative alla competenza” (così, ex multis, Cass, sez.V

ragionamento che sarebbe erroneo. Il difensore del coimputato Xharra aveva eccepito

novembre 2011 n. 45868): è dunque logico ritenere, vista l’incompatibilità tra le due istanze e
anche alla luce del canone ermeneutico della ragionevole durata del processo, che nel
momento stesso in cui è stata proposta richiesta di rito abbreviato è stata implicitamente
revocata la proposizione della eccezione di incompetenza territoriale, pure nel caso in cui
questa fosse stata tempestiva.
Da ultimo, risulta del tutto privo di consistenza ritenere che la corte territoriale abbia
rinunciato alla sua valutazione di diritto sulla inammissibilità della eccezione per averla poi

motivazione, pagine 56-57), così “accettando il contraddittorio” su di essa. Non può non
rilevarsi anzitutto che l’istituto dell’accettazione del contraddittorio non investe il giudicante,
ma esclusivamente la condotta processuale delle parti, perché è manifestazione di un potere
dispositivo che il giudice non ha. E comunque, l’avere la corte territoriale esaminato il
contenuto della eccezione non può intendersi come l’ “abbandono” della valutazione giuridica di
inammissibilità appena effettuata, bensì rappresenta una evidente motivazione

ad

abundantiam, ovvero a c.d. doppio binario, che il giudice d’appello ha offerto per rendere
trasparente al massimo grado la propria decisione.
Il motivo, in conclusione, rimane manifestamente infondato.
3.2 D secondo motivo censura la sentenza impugnata quanto all’accertamento della
responsabilità penale dell’imputato, asserendo che la motivazione di primo grado era apodittica
e che la motivazione della sentenza di secondo grado non avrebbe dato specifiche risposte a
questioni che sarebbero fondamentali. Nonostante questa iniziale descrizione, il contenuto del
motivo si pone poi su un piano direttamente fattuale, perseguendo una revisione
dell’accertamento di merito ad opera del giudice di legittimità, e non adducendo, in realtà,
alcun elemento decisivo idoneo a scardinare la struttura motivazionale della sentenza
impugnata. La sentenza, infatti, dotata di un apparato motivativo indubbiamente accurato,
oltre a godere della reciproca integrazione con la sentenza di primo grado dovuta alla sua
qualità di doppia conforme con omogenei criteri valutativi (in tal senso v. Cass. sez. III, 16
luglio 2013 n.44418; Cass. sez. III, 1 dicembre 2011-12 aprile 2012 n. 13926; Cass. sez. II,
10 gennaio 2007 n. 5606; Cass. sez. III, 1 febbraio 2002, n. 10163; Cass. sez. I, 20 giugno
2000 n. 8868)„ esplicita in modo chiaro gli elementi sulla base dei quali ritiene responsabile
l’imputato per il reato a lui ascritto (motivazione, pagine 57-59). Del resto, come insegna
consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 22 maggio 2013 n.
27825; Cass. sez. H, 8 febbraio 2013 n.9242; Cass. sez. VI, 19 ottobre 2012 n.49970; Cass.
sez.I, 19 ottobre 2011 n. 41738; Cass. sez. IV, 13 maggio 2011 n. 26660 e Cass. sez. VI, 4
maggio 2011 n. 20092; Cass. sez. VI, 2 dicembre 2010 n. 45036), il giudice di merito non è
tenuto, nella sua motivazione, a menzionare per uno specifico esame ogni elemento fattuale e
ogni argomento difensivo, e l’omessa menzione è resa legittima dalla struttura complessiva e
contestualizzante del ragionamento del giudice come esternato in quel resoconto che
costituisce, appunto, l’apparato motivazionale. Il che significa che nella motivazione il giudice

vagliata e disattesa nel suo contenuto (peraltro, con argomenti del tutto condivisibili:

di merito è tenuto a esplicitare gli elementi che sono sufficienti e decisivi per supportare la sua
valutazione fattuale, gli altri elementi, se non menzionati, rimanendo così logicamente assorbiti
proprio nella struttura complessiva del ragionamento esternato dal giudicante. Affinché,
pertanto, integri vizio motivazionale l’omessa esplicita considerazione di uno specifico
elemento, occorre che questo sia decisivo, ovvero che non possa essere implicitamente
assorbito per logica incompatibilità da quanto la motivazione manifesta essere stato adottato
quale fondamento dell’accertamento raggiunto (c.d. motivazione implicita), bensì che risulti, al

ricostruzione fattuale. E, nel caso di specie, i dati addotti dal ricorrente del motivo in esame
(sovente, d’altronde, frutto di decontestualizzante estrapolazione) non sono affatto dotati di
decisività, cioè di idoneità a destrutturare la complessiva motivazione – peraltro chiara e
inequivoca nell’indicare l’iter del ragionamento ricostruttivo seguito dal giudice – della sentenza
impugnata. Il motivo, in conclusione, risulta manifestamente infondato.
3.3 n terzo motivo lamenta l’indebita negazione delle attenuanti generiche con correlato vizio
di illogicità e contraddittorietà. Anche questa doglianza non merita accoglimento, poiché la
motivazione con cui il giudice d’appello ha sorretto il diniego – si ricorda che “la concessione o
meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla
discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo” (Cass. sez. VI, 28 ottobre 2010 n. 41365; su
questa linea cfr. pure Cass. sez. IV, 23 aprile 2013 n.23679 e Cass. sez. II, 18 gennaio 2011
n.3609 – è adeguata ed esente da manifeste illogicità (motivazione, pagine 63-64),
evidenziando l’inesistenza di qualunque dato positivo significativo atto a sorreggere la
concessione (a nulla rilevando, ovviamente, la mera incensuratezza) e tra l’altro rimarcando
che l’imputato fu trovato anche in possesso di un’arma clandestina.
Il ricorso deve dunque dichiararsi inammissibile per manifesta inammissibilità.
4. Il ricorso presentato nell’interesse dello Xharra è anch’esso manifestamente infondato.
4.1 II primo motivo riguarda la questione della competenza territoriale, richiamando l’arresto
delle Sezioni Unite (29 marzo 2012 n. 27996) cui ha aderito la corte territoriale, e
prospettando che detto arresto “avrebbe fatto salvi ineludibili principi costituzionali” racchiusi
negli articoli 24, comma 2, e 25, comma 1, della Costituzione; ciò sulla base di una
estrapolazione dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite nel senso che la specificità
del rito abbreviato “non ha reso necessaria l’imposizione di alcuna rigida e preclusiva scansione
proced i mentale”.
L’argomento è palesemente privo di pregio, dal momento che la conclusione cui pervengono
le Sezioni Unite non è affatto incerta, né tantonneno ambigua, ma è interpretabile
esclusivamente nel senso in cui l’ha applicata la corte territoriale. Nessuna violazione,

contrario, di per sé idoneo a scardinare la struttura della versione optata dal giudice quale

d’altronde, dei principi costituzionali può ravvisarsi considerato pure l’ulteriore rilievo sopra
svolto a proposito del primo motivo del ricorso Gaspari, ovvero che, scegliendo il rito
abbreviato, in sostanza l’imputato rinuncia per incompatibilità alle questioni di competenza
territoriale, essendo questa rinuncia per facta concludentia

una manifestazione del potere

dispositivo sulle modalità processuali che, proprio per tutelare nel massimo grado l’imputato, e
quindi in perfetta armonia con i principi del giusto processo, il codice di rito vigente ha
conferito all’imputato stesso.
II secondo motivo e il terzo motivo denunciano vizio motivazionale quanto

all’accertamento della responsabilità dell’imputato nei due episodi di importazione di
stupefacente di cui al capo di imputazione. Per questi motivi vale quanto osservato in ordine
all’analogo secondo motivo del ricorso precedente: in relazione alla concreta conformazione del
suo obbligo motivazionale, il giudice d’appello ha offerto una adeguata spiegazione, esente da
manifeste illogicità, in ordine alla partecipazione dell’imputato alle condotte criminose in
entrambi gli episodi (motivazione, pagine 57 ss.). I suddetti motivi risultano pertanto
manifestamente infondati.
4.3 D quarto motivo censura per manifesta illogicità la motivazione relativa al diniego delle
attenuanti generiche. Anche per questo, si può richiamare quel che si è osservato a proposito
dell’ultimo motivo del precedente ricorso, risultando insussistenti, d’altronde, pure per Xharra
manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata (pagine 63-64).
In conclusione, il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza.
5.1 Il ricorso presentato nell’interesse del Pajaj, nel primo motivo, pur rubricato come
violazione di legge e vizio motivazionale, persegue in realtà una revisione dell’accertamento di
fatto espletato dai giudici di merito da parte del giudice di legittimità. La posizione
dell’imputato, peraltro, è stata adeguatamente valutata dalla corte territoriale, sulla base di
elementi probatori utilizzabili (si ricorda che l’imputato è stato giudicato con rito abbreviato),
senza lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio (motivazione, pagine 59-62), valorizzando in
particolare le intercettazioni captate, e pervenendo alla conclusione che, nonostante vi fossero
maggiori contatti tra gli altri due coimputati nonché tra lo Xharra – direttore delle operazioni con ulteriori soggetti, l’imputato era in realtà il braccio destro dello Xharra, e nella sua attività
collaborativa si muoveva con particolare scaltrezza e circospezione (per esempio, quando
andava a visitare i “clienti”, mai utilizzava il cellulare: motivazione, pagina 62). Il motivo è
dunque privo di pregio.
5.2 Privo di pregio risulta pure il secondo motivo, relativo, come violazione di legge e vizio
motivazionale, al diniego delle attenuanti generiche. Sulle valutazioni del giudice di merito in
ordine alle attenuanti generiche e sul loro riflesso motivazionale si rimanda a quanto sopra
osservato a proposito degli analoghi motivi dei due precedenti ricorsi. Anche per qu

4.2

concerne la posizione dell’imputato, poi, la corte territoriale fornisce una motivazione che non
incorre in alcuna violazione normativa e che deve definirsi congrua nonché esente da illogicità,
come per gli altri ricorrenti essendosi incentrata sulla concreta assenza di elementi positivi
significativi ai fini della concessione delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p.
5.3 Infine, la pretesa mancanza di motivazione in ordine al provvedimento di espulsione che
costituisce la doglianza riversata nel terzo motivo non trova alcun riscontro nell’effettivo
contenuto della sentenza impugnata, avendo il giudice d’appello accertato, come esige

44188; Cass. sez. IV, 14 marzo 2012 n. 15447; Cass. sez. III, 5 novembre 2009 n. 48937;
Cass. sez. II, 2 luglio 2009 n. 28614) evidenziando come l’apparentemente completa
integrazione dell’impitato quale cittadino straniero in Italia non aveva contrastato la sua
“esigenza di percepire maggiori e più corposi guadagni perpetrando delitti gravi e, come tali,
indice di una spiccata capacità delinquenziale”.
Anche quest’ultimo ricorso, dunque, risulta inammissibile.
In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per manifesta
infondatezza, con conseguente condanna di ogni ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione
dì ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che ogni ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di €1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

l’articolo 235 c.p., l’attuale pericolosità del soggetto (Cass. sez. III, 19 settembre 2013 n.

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