Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3906 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3906 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELO ORAZIO N. IL 22/10/1976
avverso la sentenza n. 1751/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
31/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 12/11/2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

r,.771, 2014

Uditi difensor Avv.;

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RITENUTO IN FATTO

40250/2013

1. Con sentenza del 31 maggio 2013 la Corte d’appello di Torino, a seguito di appello
proposto da D’Angelo Orazio avverso sentenza del 17 luglio 2012 con cui il gip del Tribunale di
Novara lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e C 24.000 di
multa per il reato di cui agli articoli 73, commi 1 e 1 bis, d.p.r. 309/1990 e 81 cpv. c.p., e alla
pena di venti mesi di reclusione e C 1000 di multa per i reati di cui agli articoli 23 I. 110/1975,
648 c.p. e 697 c.p., in parziale riforma della sentenza di primo grado, unificava tutti i reati nel

e C 22.400 di multa.
2. Ha presentato ricorso il 15 luglio 2013 il difensore adducendo quattro motivi: il primo
denuncia violazione degli articoli 438 e 458 c.p.p., il secondo denuncia violazione dell’articolo
75, quinto comma, d.p.r. 309/1990, il terzo denuncia la violazione degli articoli 62 bis e 62 n.4
c.p. e il quarto violazione di legge nella quantificazione della pena.
Successivamente, il 5 settembre 2013 l’imputato ha depositato dichiarazione di rinuncia al
suddetto ricorso del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Come risulta da quanto appena esposto, l’imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso
che era stato depositato dal suo difensore avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino
nei suoi confronti pronunciata il 31 maggio 2013. La dichiarazione di rinuncia non presenta
alcuna motivazione e comporta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 589 e 591,
comma 1, c.p.p., l’inammissibilità della impugnazione. Dalla inammissibilità discende poi, ex
articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di
una somma a favore della Cassa delle Ammende che appare equo determinare in euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

vincolo della continuazione e rideterminava la pena in anni quattro e mesi undici di reclusione

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