Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3905 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3905 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Fileti Riccardo Marcello, nato a Giardini Naxos (Me) il 3.4.53
Ferrara Marcione, nato a Riposto (Ct) il 28.11.33
Maugeri Filadelfio, nato a Catania 1’11.2.72
Scuderi Angelo, nato a Francavilla di Sicilia (Me) il 15.12.35
Cantarella Vincenzo Francesco, nato a Fiumefreddo di Sicilia (Me) il 4.10.62
Galati Domenico, nato ad Acireale (Ct) il 29.10.54
Giusa Alfio, nato a Giarre (Ct) il 9.11.59
Chillemi Alfio, nato a Giardini Naxos (Me) il 3.1.44
imputati (Fiieti) artt. 718 e 719 c.p.
(gli altri imputati) art. 720 c.p.

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 22.11.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Pasquale Fimiani, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 06/11/2014

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Tutti gli odierni imputati sono
stati accusati di violazione alle norme del codice penale che regolano il gioco d’azzardo. In
particolare, Fileti, perché, quale presidente del circolo Federazione Siciliana Unione Siciliana
Turistica, aveva agevolato il gioco d’azzardo e, tutti gli altri imputati, per avervi preso parte.
Con la sentenza del Tribunale, gli imputati erano tutti stati condannati e la decisione era
stata impugnata dinanzi alla Corte d’appello che, dopo aver preso atto del decesso di Scuderi
Angelo e rilevato che tutti gli imputati, ad eccezione di Fileti, erano stati condannati alla sola
pena dell’ammenda, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Scuderi per il suo
sopraggiunto decesso, ha dichiarato inammissibile l’appello degli altri, lo ha convertito in
ricorso trasmettendo gli atti a questa S.C. ed, infine, ha confermato la condanna inflitta a
Fileti.
2. Motivi del ricorso Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso
nell’interesse di tutti gli imputati. deducendo:

1) violazione del legge e vizio della motivazione. La critica richiama il fatto che,
già con i motivi di appello, era stato evidenziata la insussistenza della prova dei reati ipotizzati
considerato che i CC. avevano dichiarato di avere visto solo alcuni degli imputati mettersi dei
soldi in tasca e che le fiches, i dadi ed i mazzi di carte non erano stati trovati sul tavolo ma
dietro due mobiletti. In pratica, la prova era fondata sul fatto che gli operanti avevano
dichiarato che, mentre si trovavano all’esterno del locale, avevano sentito alcune delle persone
all’interno dire delle cifre “50, 100”. Non vi sarebbero, perciò, elementi certi per affermare che
fosse in corso di svolgimento gioco d’azzardo con conseguente assenza di prova del requisito
dell’aleatorietà;
2) erronea applicazione della legge processuale perché la Corte, in presenza del
reato connesso (a carico di Filet, punito anche con l’arresto), avrebbe dovuto mantenere la competenza
per il reato ascritto agli altri imputati ancorché condannati alla sola pena dell’ammenda (v . Sez.
I, 17.6.93, Arata);

3)
violazione di legge per essere stata confermata la confisca anche nei
confronti di Scuderi Angelo sebbene fosse stato dichiarato il non doversi procedere a causa del
decesso dell’imputato (v. S.U. 25.3.93, n. 5, Carlea).

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione proposto nell’interesse di Scuderi.

I ricorsi devono essere respinti, fatta eccezione per quello

3.1 Ed infatti, circoscrivendo l’attenzione a tale ultima posizione (terzo motivo) ,
non può fare a meno di ricordarsi che queste sezioni unite ( 25.3.93, Carlea, Rv. 193119) hanno
enunciato chiaramente il principio secondo cui l’art. 722 c.p., nel disporre che è “sempre”
ordinata la confisca, hanno inteso valorizzare il fatto che è obbligatoria una confisca che,
altrimenti, sarebbe stata facoltativa (non rientrando il denaro e gli oggetti suddetti nella previsione dell’art.
240, comma secondo c.p.), ma non ha certo, voluto, invece, stabilire l’obbligatorietà della confisca
anche in caso di proscioglimento.
Ne consegue che, per quel che attiene alla posizione dello Scuderi, nei cui confronti, si è
dichiarata la improcedibilità per sopraggiunto decesso dell’imputato, la misura della confisca
avrebbe dovuto essere revocata.

2

RITENUTO IN FATTO

3.2. Come anticipato, invece, non meritano accoglimento le altre doglianze.
Il primo motivo è addirittura ai limiti dell’ammissibilità perché punta a riproporre le
emergenze probatorie al fine di ottenere una loro diversa valutazione in termini più favorevoli.
Sfugge, però, ai ricorrenti, che il controllo di questa S.C. non deve puntare ad una rivisitazione
dei fatti bensì solo a verificare che i giudici di merito abbiano valutato tutte le emergenze e le
abbiano commentato in modo non manifestamente illogico. Una volta che tale apprezzamento
abbia dato esito positivo, risulta del tutto irrilevante l’eventualità che i medesimi fatti possano
prestarsi ad una lettura alternativa perché si tratta di ipotesi non praticabile in questa sede di
legittimità, se non a rischio di invadere la sfera di competenza del giudice di merito.
Orbene, nella specie, il commento dei fatti, per come riportati dai Carabinieri, convince
della bontà e coerenza delle conclusioni raggiunte da entrambi i giudici di merito visto che esse
non si basano semplicemente sulla circostanza che gli operanti avessero sentito provenire
dall’interno del locale di Fileti voci di persone che parlavano di cifre. Lo scenario è stato più
ampio e caratterizzato da dettagli non banali.
In primo luogo, vi è da dire che l’appostamento dei CC. era scaturito da una
segnalazione specifica di svolgimento di gioco d’azzardo nel locale in discussione, inoltre, dopo
avere udito le predette voci dall’interno, immediatamente dopo aver suonato ed essersi
qualificati, gli operati avevano sentito del trambusto all’interno ed, una volta aperta loro la
porta, avevano notato varie persone, in piedi, che “con fare imbarazzato” si sistemavano del
denaro nelle tasche. A seguito della perquisizione, addosso agli imputati erano state travate
banconote stropicciate ed, inoltre, nascosti in un panno da gioco, erano stati rinvenuti mazzi di
carte francesi e siciliane, fiches e dadi anche da poker. Infine in uno stipetto, anch’esso
“aggrovigliato”, è stato trovato un altro tappeto verde con mazzi di carte.
E’ abbastanza evidente, perciò, che l’intero contesto è atelEmsta-nza univoco nel senso
dell’ipotesi accusatoria formulata e che, soprattutto, non è coerente con le giustificazioni degli
imputati secondo i quali si stava svolgendo una “riunione programmatica del circolo”.

Non è fondata neppure la seconda doglianza per l’agevole considerazione che la
connessione esistente tra il reato commesso da Fileti e quello degli altri imputati è
esclusivamente di tipo probatorio non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 12 c.p.p..

Nel respingere il ricorso degli imputati Fileti, Ferrara, Maugeri, Canterella, Gelati, Giusa
e Chillerni, segue, per legge, la loro condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per l’imputato Scuderi Angelo, limitatamente alla
misura della confisca, che elimina. Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 novembre 2014
Il Presidente

Limitatamente a tale aspetto, perciò, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio per la palese violazione di legge in essa presente ed, al contempo, il vizio può
essere emendato da questa stessa Corte eliminando la confisca nei confronti dello Scuderi.

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