Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39040 del 14/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39040 Anno 2015
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CRESCENZO SALVATORE N. IL 31/12/1971
avverso la sentenza n. 17271/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 14/07/2015

R.G. 45373/2014

Considerato che:
De Crescenzo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del
17/12/2013 confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli del 15/4/2013, con la quale è
stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato ascritto, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e); deduce la mancanza di
motivazione.

lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14 luglio 2015

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591

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